Furto Aggravato e Mancata Querela: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema del furto aggravato e dei suoi rapporti con le condizioni di procedibilità, in particolare alla luce delle recenti riforme. Il caso esaminato chiarisce perché, anche quando la legge estende la necessità della querela a nuove ipotesi di reato, la mancanza di una sua remissione formale impedisce l’assoluzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Derubricazione
Due persone venivano condannate in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 n. 2 del codice penale. L’aggravante contestata consisteva nell’aver sottratto merce dopo averla privata dei dispositivi antitaccheggio.
La difesa delle imputate presentava ricorso in Cassazione, basandosi su due principali motivi:
1. Mancata derubricazione: Si chiedeva di riqualificare il reato in furto semplice. Questa modifica avrebbe comportato l’assoluzione per mancanza della condizione di procedibilità, ovvero la querela, la cui necessità è stata estesa ad alcune ipotesi di furto aggravato dal D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’).
2. Trattamento sanzionatorio: Si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
La Questione della Procedibilità e la Remissione di Querela
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. I giudici hanno sottolineato un punto cruciale: sebbene la riforma abbia esteso l’obbligo di querela, affinché l’azione penale si arresti è necessaria una formale ‘remissione di querela’ da parte della persona offesa. Nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata, tale atto non è mai stato compiuto. Pertanto, la condizione di procedibilità era pienamente soddisfatta e il processo poteva legittimamente proseguire.
La Conferma dell’Aggravante e la Valutazione della Pena
La Cassazione ha respinto anche le censure relative alla qualificazione del fatto come furto aggravato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, basata sulle prove in atti, che dimostravano come le imputate si fossero impossessate della merce dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio. Le argomentazioni della difesa sono state considerate generiche e non in grado di scalfire la solidità del ragionamento dei giudici di merito.
Anche riguardo alle attenuanti generiche e alla pena, il ricorso non ha trovato accoglimento. La Corte ha ritenuto che la decisione di negare le attenuanti fosse ben motivata, facendo riferimento alla ‘negativa personalità delle imputate’ e alla ‘gravità del fatto’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del suo ruolo: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della causa. La Cassazione non può riesaminare la congruità della pena, a meno che la determinazione del giudice di grado inferiore non sia frutto di ‘mero arbitrio o di un ragionamento illogico’. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e sufficiente a giustificare sia la qualificazione del reato sia la pena inflitta.
Di conseguenza, non avendo riscontrato vizi di legittimità, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che l’estensione della procedibilità a querela per il furto aggravato non comporta un’automatica estinzione dei procedimenti in corso. È indispensabile un atto formale di remissione da parte della vittima. In secondo luogo, viene riaffermato che per contestare in Cassazione la qualificazione di un reato o la misura della pena non basta una generica doglianza, ma occorre dimostrare un vizio logico o un’arbitrarietà palese nella motivazione della sentenza impugnata. Infine, la rimozione dei dispositivi antitaccheggio costituisce una prova logica solida per la configurazione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 c.p.
Perché il furto non è stato derubricato a furto semplice nonostante la riforma legislativa?
Perché, sebbene la riforma (D.Lgs. 150/2022) abbia esteso la necessità della querela per procedere, nel caso specifico la persona offesa non ha mai formalizzato una remissione di querela. In assenza di questo atto, la condizione di procedibilità è rimasta valida.
In che modo è stata provata l’aggravante del furto?
L’aggravante è stata provata in modo logico sulla base delle risultanze processuali, che hanno evidenziato come la merce sottratta fosse stata privata dei dispositivi antitaccheggio. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a configurare il furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen.
Perché la Cassazione non ha concesso le attenuanti generiche o ridotto la pena?
La Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte di merito di non concedere le attenuanti generiche fosse adeguatamente motivata, sulla base della negativa personalità delle imputate e della gravità del fatto. La Suprema Corte ha specificato che non può riesaminare la congruità della pena se la decisione non è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45079 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 13/02/1999
NOME nato a VIGEVANO il 20/12/2000
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da NOME e NOME COGNOME ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che la difesa di entrambe le imputate lamenta: 1. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta nella fattispecie del furto semplice con conseguente assoluzione delle ricorrenti per mancanza della condizione di procedibilità della querela; 2. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, eccessività del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che la doglianza riguardante la mancanza della condizione di procedibilità della querela – estesa oggi anche alle ipotesi di furto aggravato per effetto del d.lgs. 150/2022 – è destituita di fondamento, non essendo mai stata formalizzata da parte della persona offesa una remissione di querela (si veda quanto riportato a pag. 3 della sentenza).
Considerato che la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. ha trovato puntuale giustificazione in sentenza, essendo la sua dimostrazione fondata su una prova logica del tutto coerente con le risultanze in atti, non scalfita dalle generiche doglianze difensive (si veda quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come la merce di cui si erano impossessate le imputate era stata privata dei dispositivi antitaccheggio).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità delle imputate e la gravità del fatto:
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente