Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
STANCU NOME nato il DATA_NASCITA
CIRPACI NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che la difesa di entrambe le imputate lamenta: 1. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta nella fattispecie del furto semplice con conseguente assoluzione delle ricorrenti per mancanza della condizione di procedibilità della querela; 2. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, eccessività del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che la doglianza riguardante la mancanza della condizione di procedibilità della querela – estesa oggi anche alle ipotesi di furto aggravato per effetto del d.lgs. 150/2022 – è destituita di fondamento, non essendo mai stata formalizzata da parte della persona offesa una remissione di querela (si veda quanto riportato a pag. 3 della sentenza).
Considerato che la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. ha trovato puntuale giustificazione in sentenza, essendo la sua dimostrazione fondata su una prova logica del tutto coerente con le risultanze in atti, non scalfita dalle generiche doglianze difensive (si veda quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come la merce di cui si erano impossessate le imputate era stata privata dei dispositivi antitaccheggio).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità delle imputate e la gravità del fatto:
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente