Furto aggravato: quando il ricorso inammissibile blocca l’applicazione di norme più favorevoli
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19317/2024 offre un’importante lezione sulle conseguenze procedurali di un ricorso mal formulato, in particolare nel contesto del furto aggravato. La decisione chiarisce che l’inammissibilità del ricorso preclude l’applicazione di normative sopravvenute più favorevoli, come il nuovo regime di procedibilità a querela, creando un cosiddetto “giudicato sostanziale”.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il delitto di furto aggravato. Il reato contestato era la sottrazione di uno zaino lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario presso un lido balneare. La circostanza aggravante specifica era quella dell’esposizione alla pubblica fede, ovvero l’aver approfittato della fiducia riposta dalla vittima nel rispetto altrui.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali argomentazioni:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Sosteneva che la denuncia presentata dalla vittima fosse priva di una formale istanza di punizione, elemento che riteneva necessario per procedere penalmente.
2. Insussistenza dell’aggravante: Contestava la qualificazione del fatto come furto aggravato, mettendo in discussione la sussistenza della circostanza dell’esposizione alla pubblica fede.
L’inammissibilità del ricorso per furto aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che il secondo motivo di ricorso non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un ricorso di questo tipo è considerato non specifico e solo apparente, e come tale, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito la correttezza della valutazione della Corte d’Appello sull’aggravante. Lasciare i propri beni incustoditi in un lido balneare, allontanandosi temporaneamente, rientra pienamente nell’ipotesi di esposizione alla pubblica fede. La ratio della norma è proteggere l’affidamento che i cittadini ripongono nel rispetto della proprietà altrui in contesti sociali dove è consuetudine lasciare oggetti incustoditi.
In secondo luogo, e con implicazioni procedurali di grande rilievo, la Corte ha spiegato perché il mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato non potesse trovare applicazione nel caso di specie. A seguito di recenti riforme, molti casi di furto aggravato sono diventati procedibili solo a querela di parte. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che la sopravvenienza di una causa di non procedibilità non può prevalere sull’inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità, infatti, cristallizza la sentenza impugnata, dando vita a un “giudicato sostanziale” che non può essere scalfito da modifiche legislative successive. Di conseguenza, il ricorrente non ha potuto beneficiare della nuova, più favorevole, disciplina.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame sottolinea un principio cruciale della procedura penale: la specificità e la criticità dei motivi di ricorso sono requisiti essenziali per la sua ammissibilità. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza un’analisi puntuale della decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia ha una conseguenza pratica di notevole importanza: la condanna diventa definitiva e preclude all’imputato la possibilità di beneficiare di eventuali modifiche normative più favorevoli intervenute nel frattempo. La decisione impone quindi una riflessione sulla necessità di formulare atti di impugnazione con la massima diligenza, pena la perdita di importanti tutele.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile perché generico?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Lasciare uno zaino incustodito in spiaggia e subirne il furto configura un furto aggravato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, lasciare un oggetto in un lido balneare costituisce un tipico esempio di “esposizione alla pubblica fede”, una circostanza che aggrava il reato di furto, poiché si basa sulla consuetudine sociale di affidarsi all’onestà altrui.
Se una legge rende un reato procedibile a querela, questa modifica si applica anche a chi ha già presentato un ricorso inammissibile?
No. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso crea un “giudicato sostanziale”, rendendo la condanna definitiva. Questa definitività non può essere messa in discussione da successive modifiche normative più favorevoli, come il passaggio alla procedibilità a querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell d’appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. Con i motivi lamenta la mancanza della condizione di procedibilità, essendo stata present denuncia senza istanza di punizione del colpevole, e, nel merito, vizio di mot e di violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante contesta
Il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quant una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e r stessi motivi prospettati con l’atto di appello e rríotivatamente respinti in s senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provv impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta car illogicità della motivazione. (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
La motivazione della Corte genovese, che sottolinea come la persona offesa lasciato il proprio zaino in un lido balneare, allontanandosi temporanea pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali corre richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante sul fondamento consuetudine sociale a lasciare incustoditi gli oggetti ( il lido balneare co esempio tipico) attesa la “ratio” della norma che è quella di tutelare l’affi presumibile GLYPH rispetto GLYPH dei GLYPH terzi GLYPH verso GLYPH l’altru i GLYPH proprietà (Sez. 4 – n. 26131 del 26/02/2020. Rv. 280387 – 01).
Deve altresì considerarsi che la rilevata inammissibilità dei motivi non co assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggr quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non preva inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. ” giudicato s (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di u alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore