Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a EBOLI il 11/08/1967 NOME COGNOME nato a EBOLI il 07/04/1986 NOME nato a EBOLI il 27/10/1993
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza in data 13 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME e NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 624bis cod. pen., riqualificando il reato ascritto in quello previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. e, per l’effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Gragnano il 21 novembre 2014);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, articolando NOME due motivi e COGNOME NOME e COGNOME NOME tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo nell’interesse di NOME e il terzo motivo, nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che lamentano il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta loro responsabilità concorsuale, sono affidati a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate cori i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove medesime che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pag. 4, punto 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo motivo nell’interesse della stessa NOME e il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che deducono il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite, è generico e manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «L’aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall’art. 625 n. 5 cod. pen., – nell’ipotesi di fatto commesso da tre o più persone – non richiede necessariamente ne’ che si tratti di persone riunite ne’ che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell’aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l’impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato» (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata);
– che l’ulteriore censura articolata con il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, è manifestamente infondata, posto che per la giurisprudenza di legittimità «Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Rv. 275215), come nel caso di specie (vedasi pag. 3, punto 1 della sentenza impugnata);
– che il primo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione ai motivi aggiunti, presentati in data 24 febbraio 2023 per loro conto dal difensore, è generico perché non chiarisce quali motivi non siano stati considerati dalla Corte territoriale né motiva circa la loro rilevanza e decisività;
– rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente