Furto Aggravato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso e Chiarisce le Aggravanti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione sul tema del furto aggravato offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla corretta interpretazione delle circostanze aggravanti, in particolare quelle del mezzo fraudolento e della partecipazione di più persone. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha riaffermato principi giurisprudenziali consolidati, fondamentali per la difesa e l’accusa in procedimenti simili.
I Fatti di Causa e le Decisioni di Merito
Il caso trae origine da una condanna per furto pronunciata nei confronti di tre donne. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riqualificato il reato da furto in abitazione a furto semplice, ma applicando le circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale, tra cui l’aver commesso il fatto in tre o più persone. Contro questa decisione, le imputate, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione
I ricorsi presentati lamentavano principalmente vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione a tre aspetti cruciali: la ritenuta responsabilità concorsuale, il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite e l’applicazione dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
La Genericità dei Motivi: un Vizio Fatale
La Corte ha preliminarmente bocciato le censure relative alla responsabilità concorsuale, definendole ‘generiche’ e ‘meramente reiterative’. I giudici hanno sottolineato come i ricorsi si limitassero a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo approccio, che di fatto chiede alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, è inammissibile, poiché la Suprema Corte è giudice di legittimità e non di merito.
L’Aggravante delle “Più Persone Riunite” nel furto aggravato
Un punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’aggravante del furto aggravato commesso da tre o più persone. Le ricorrenti contestavano la sua applicazione. La Cassazione ha respinto la censura come manifestamente infondata, richiamando un suo consolidato orientamento. La ragione di tale aggravante risiede nel ‘pericolo della delinquenza associata’. Di conseguenza, non è necessario che tutti i concorrenti siano fisicamente presenti sul luogo del delitto o che siano tutti esecutori materiali. È sufficiente che l’impresa criminosa sia organizzata con la partecipazione, anche solo morale, di più soggetti che cooperano per la riuscita del piano.
L’Uso del Mezzo Fraudolento: Astuzia e Insidiosità
Anche la doglianza relativa all’aggravante del mezzo fraudolento è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha ricordato che tale aggravante delinea una condotta caratterizzata da ‘marcata efficienza offensiva, insidiosità, astuzia e scaltrezza’. Il mezzo utilizzato deve essere idoneo a sorprendere la volontà contraria del detentore del bene e a vanificare le misure di difesa che questi ha approntato, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri. In primo luogo, la genericità dei motivi di ricorso, che non hanno superato il vaglio di specificità richiesto dalla legge. I ricorsi non possono limitarsi a una critica astratta della sentenza, ma devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice d’appello, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge. In secondo luogo, la manifesta infondatezza delle censure relative alle circostanze aggravanti, le quali si ponevano in diretto contrasto con l’interpretazione costante e consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni delle ricorrenti non offrissero spunti validi per un ripensamento di tali principi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per cassazione specifici e tecnicamente solidi, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito. Dal punto di vista sostanziale, la pronuncia conferma un’interpretazione ampia delle aggravanti del furto aggravato. La cooperazione, anche solo morale o a distanza, di più persone è sufficiente a integrare l’aggravante del numero, così come qualsiasi stratagemma astuto che sorprenda la vittima costituisce mezzo fraudolento. Questo orientamento ha l’effetto di estendere la portata della norma incriminatrice, sottolineando come il disvalore del fatto aumenti in presenza di un’azione pianificata e insidiosa.
Per configurare l’aggravante delle ‘più persone’ in un furto è necessario che tutti i complici siano presenti sul luogo del reato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la ragione dell’aggravante risiede nel pericolo della delinquenza associata. Pertanto, non è necessario che tutti i correi siano esecutori materiali o fisicamente presenti, essendo sufficiente la partecipazione morale di più soggetti che cooperano all’impresa criminosa.
Cosa si intende per ‘mezzo fraudolento’ nel reato di furto aggravato?
Il ‘mezzo fraudolento’ è una condotta caratterizzata da marcata efficienza offensiva, insidiosità, astuzia e scaltrezza. Deve essere idonea a sorprendere la volontà contraria della persona offesa e a vanificare le misure di difesa che questa ha predisposto per i suoi beni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le stesse censure già presentate in appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
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che, con la sentenza in data 13 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 624bis cod. pen., riqualificando il reato ascritto in quello previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. e, per l’effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Gragnano il 21 novembre 2014);
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che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, articolando COGNOME NOME due motivi e COGNOME NOME e COGNOME NOME tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
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che il primo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e il terzo motivo, nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che lamentano il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta loro responsabilità concorsuale, sono affidati a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate cori i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove medesime che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pag. 4, punto 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
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che il secondo motivo nell’interesse della stessa COGNOME NOME e il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che deducono il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite, è generico e manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «L’aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall’art. 625 n. 5 cod. pen., – nell’ipotesi di fatto commesso da tre o più persone – non richiede necessariamente ne’ che si tratti di persone riunite ne’ che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell’aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l’impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato» (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata);
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che l’ulteriore censura articolata con il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, è manifestamente infondata, posto che per la giurisprudenza di legittimità «Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Rv. 275215), come nel caso di specie (vedasi pag. 3, punto 1 della sentenza impugnata);
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che il primo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione ai motivi aggiunti, presentati in data 24 febbraio 2023 per loro conto dal difensore, è generico perché non chiarisce quali motivi non siano stati considerati dalla Corte territoriale né motiva circa la loro rilevanza e decisività;
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rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente