Furto Aggravato Querela: La Cassazione Annulla la Condanna per Improcedibilità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27289/2024) ha riaffermato un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: la necessità della furto aggravato querela per la procedibilità del reato. Questo caso evidenzia come le modifiche legislative possano avere un impatto diretto e retroattivo sui processi in corso, portando all’annullamento di sentenze di condanna già emesse.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato, commesso ai danni di una signora. Nonostante la duplice conferma di responsabilità, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando, tra le varie questioni, un vizio procedurale decisivo: la mancanza della querela da parte della persona offesa.
La Procedibilità del Furto Aggravato dopo la Riforma Cartabia
Il punto cruciale della vicenda risiede nel cambiamento del regime di procedibilità del reato di furto, anche nelle sue forme aggravate. Storicamente procedibile d’ufficio, il reato ha subito una profonda modifica con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, noto come Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha esercitato il suo potere di esaminare gli atti processuali e ha constatato l’effettiva assenza di un atto di querela presentato dalla vittima. Questa verifica si è rivelata fatale per l’intero impianto accusatorio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione delle nuove norme. L’art. 2, comma 10, lettera i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il terzo comma dell’art. 624 del codice penale. La nuova formulazione stabilisce che “il delitto è punibile a querela della persona offesa”, estendendo tale regime anche alle ipotesi di furto aggravate ai sensi dell’art. 625 c.p., a meno che non ricorrano circostanze aggravanti specifiche e peculiari, non presenti nel caso concreto.
Poiché la legge penale più favorevole all’imputato ha efficacia retroattiva, questa nuova regola sulla procedibilità si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La mancanza della querela, pertanto, rende l’azione penale improcedibile.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La motivazione è netta: l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità essenziale. Questa pronuncia conferma che la Riforma Cartabia ha impresso una svolta garantista, subordinando la repressione di numerosi reati, anche di una certa gravità come il furto aggravato, alla volontà della persona offesa. Per gli operatori del diritto, ciò significa porre massima attenzione alla presenza della querela sin dalle prime fasi del procedimento, pena la nullità dell’intero percorso giudiziario.
Dopo la Riforma Cartabia, il furto aggravato è sempre procedibile d’ufficio?
No, la sentenza chiarisce che, a seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il furto, anche se aggravato da una o più circostanze previste dall’art. 625 c.p., è ora punibile a querela della persona offesa, salvo la presenza di specifiche aggravanti che nel caso di specie non ricorrevano.
Cosa succede se una persona viene condannata per furto aggravato ma manca la querela della vittima?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione penale non può essere proseguita. Di conseguenza, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
La mancanza di querela può essere rilevata anche in Cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione, anche sulla base di un motivo di ricorso, ha il potere di esaminare il fascicolo processuale e rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, portando all’annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.k
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato giudicato responsabile del reato di furto aggravato commesso il 26.6.2018 in danno di NOME COGNOME. Deduce, fra le altre cose, l’improcedibilità dell’azio penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascico processuale e a registrare che in atti non è presente alcun atto di querela dell persona offesa.
Pertanto, deve darsi atto che l’entrata in vigore della c.d. riforma “Cartabi ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen. particolare, l’art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma dell’art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della per offesa”, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.
Conseguentemente, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 26 giugno 2024