Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ricorr avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato non doversi procede nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (ar 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestaz dell’aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio – è manifestamente infondato in quanto:
il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva riten il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit. nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblic servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall’art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sent Tribunale in data 30 giugno 2015);
dunque, l’imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l’art. 624, c cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offe procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ri taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»).,
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13/03/2024.