Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art 625 n. 7 cod. pen. sul rilievo che non vi era alcuna necessità oggettiva di lasciare il portafogli all’interno dell’abitacolo dell’autocarro lasciato co le portiere aperte.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto dell’applicabilità al caso che ci occupa della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa (il portafogli sottratto dall’interno dell’abitacolo dell’autocarro) alla pubblica fede.
La sentenza impugnata (da leggersi, trattandosi di c.d. doppia conforme in un tutt’uno con quella di primo grado) motiva adeguatamente sulla necessità di lasciare il portafogli in auto mentre la vittima scaricava e non poteva, quindi, chiudere le serrature del veicolo dal quale prendeva gli oggetti da trasportare.
Il caso è del tutto speculare rispetto ad un recente precedente di questa Corte (Sez. 7, ord. 12281 del 14/12/2023, dep. 2024, Rezgui, n.m.) e, come in quello, si tratta di passaggio argomentativo con il quale la Difesa non si confronta adeguatamente.
Già il giudice di primo grado aveva ricordato come i! furto di cui all’imputazione fosse avvenuto il 02/09/2020 intorno alle 14:50 in INDIRIZZO a Castelfranco Veneto, mediante l’ingresso repentino a bordo dell’autocarro in uso al Cojocaru, mentre si trovava in sosta e aperto, per consentire alla vittima di scaricare una partita di frutta, con sottrazione di un portafoglio contenente, oltre ai documenti di identità, anche la somma di 208 euro in contanti.
Incontestata la riconducibilità del fatto all’odierno ricorrente, che veniva chiaramente visto e riconosciuto dalla persona offesa, che lo notava scendere dell’au-
tocarro e lo fermava, sin dal primo grado è stata contestata dalla Difesa la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in ragione della asserita non necessarietà che il portafoglio venisse tenuto all’interno dell’autocarro.
Il primo giudicante, tuttavia, facendo corretta applicazione della giurisprudenza più recente di questa Corte ha evidenziato la sussistenza della aggravante in contestazione, facendo riferimento al fatto che l’oggetto in questione era stato lasciato all’interno dell’autocarro per la necessità dell’uomo di scaricare velocemente la merce dalla autocarro.
La persona offesa, infatti, ha riferito circa la propria necessità di scaricare rapidamente la merce dal mezzo che era posteggiato contromano da cui era derivata la decisione di veiocizzare la consegna facendo la spola tra l’esercizio commerciale e il veicolo tenuto aperto.
Conferentemente già il primo giudicante richiamava il dictum di sezione 5 30358/2016 ritenendo che anche nel caso che ci occupa fosse stata accertata la sussistenza di una situazione necessitata, atteso che non si poteva pretendere dalla persona offesa, con un giudizio formulato ex ante, che portasse con sé il portafoglio e che chiudesse il mezzo ogni qualvolta si allontanava nei secondi necessari a trasportare parte del carico, lasciando alla sola libera determinazione del soggetto agente la decisione di non rispettare l’altrui proprietà.
Sullo specifico motivo di appello presentato all’odierno ricorrente, che si era limitato a ribadire in sede di gravame del merito quelle che erano le difese spese in primo grado, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione di necessità in capo alla persona offesa di scaricare rapidamente quanto trasportava nell’autocarro, restandovi peraltro nei pressi, senza chiudere a chiavi le portiere dell’abitacolo. E quindi la sussistenza dell’aggravante.
Come ricorda la recente Sez. 4 n. 29044/2022, condividendone il dictum, oltre a quella richiamata dal giudice di primo grado, anche Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119-01, ha ormai esteso il concetto di esposizione per necessità alla pubblica fede anche agli oggetti lasciati all’interno del veicolo e ivi custoditi per comodità.
Dunque, per la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, in particolare, la necessità dell’esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (ex plurimis, Sez. 4, n. 45488 del 08/07/2008, Valle, Rv. 241988-01, con riferimento a fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante in relazione al furto di denaro e effetti personali presenti all’interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via).
Si è sul punto, però, precisato – e nel caso che ci occupa è avvenuto – che il bisogno ritenuto impellente deve essere oggetto di specifico accertamento e considerazione da parte del giudice; rimanendo fermo che la nozione di «necessità» dell’esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte (ex plurimis, Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 267504-01, in un altro caso, del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa, riguardante il furto di un portafoglio lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all’imbarcazione medesima).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025