Furto Aggravato e Procedibilità d’Ufficio: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza n. 18554/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul tema del furto aggravato, in particolare quando l’oggetto del reato è un bene destinato a pubblico servizio. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile le condizioni che rendono il reato procedibile d’ufficio, escludendo la necessità della querela di parte, e ribadisce i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche. Questo caso, riguardante la sottrazione di energia, mette in luce aspetti procedurali e sostanziali di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era visto confermare, dalla Corte d’Appello, la condanna per il reato di furto pluriaggravato. L’accusa si fondava sulla disponibilità diretta di un immobile la cui fornitura di servizi era alimentata illecitamente, senza un regolare contratto intestato all’imputato. In sostanza, l’individuo usufruiva di un’utenza pubblica senza pagarne il corrispettivo, configurando così un’ipotesi di furto.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, contestando la valutazione sulla responsabilità e sulla procedibilità del reato, sostenendo che fosse necessaria la querela.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente, pienamente in linea con i principi di diritto.
Analisi sul furto aggravato e procedibilità
Il punto cruciale della decisione riguarda la procedibilità del reato. La difesa sosteneva che il furto fosse procedibile solo a querela. La Cassazione ha respinto questa tesi, evidenziando la presenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., ovvero il fatto commesso su “cose destinate a pubblico servizio”. La sottrazione di energia, destinata per sua natura a un servizio pubblico, fa scattare questa specifica aggravante.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p., il reato diventa procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato ha l’obbligo di perseguire il colpevole indipendentemente dalla volontà della persona offesa (in questo caso, l’ente erogatore del servizio).
Valutazione delle attenuanti
Un altro motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio. L’imputato chiedeva che le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) fossero considerate prevalenti sulle aggravanti contestate. Anche su questo punto, la Corte ha dato torto al ricorrente. I giudici hanno sottolineato che non erano emersi elementi di tale significatività da giustificare un giudizio di prevalenza. La valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è motivata in modo congruo e logico.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la responsabilità dell’imputato era chiaramente desumibile dalla sua diretta disponibilità dell’immobile alimentato illegalmente. La mancanza di un contratto di fornitura a suo nome era un elemento probatorio decisivo.
In secondo luogo, la natura del bene sottratto (un’utenza pubblica) attiva automaticamente l’aggravante del pubblico servizio. Questa qualificazione giuridica ha un effetto diretto sul regime di procedibilità, rendendo superflua la querela e obbligando l’azione penale. La Corte ha quindi confermato che l’apparato argomentativo della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici, respingendo ogni doglianza del ricorrente.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma un principio consolidato: il furto di beni destinati a pubblico servizio è un furto aggravato che non necessita di querela per essere perseguito. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, specialmente in relazione ai diffusi fenomeni di furto di energia elettrica, gas o acqua.
La sentenza stabilisce che la semplice disponibilità dell’immobile illecitamente servito è un forte indizio di colpevolezza. Inoltre, conferma che la valutazione sulla concessione e sul bilanciamento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio è difficilmente censurabile in Cassazione se ben motivato. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito, sottolineando l’infondatezza del ricorso e le conseguenze di un’impugnazione pretestuosa.
Perché il reato di furto in questo caso è stato considerato procedibile d’ufficio?
Perché è stata contestata e accertata l’aggravante del fatto commesso su una cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.), come un’utenza energetica. Questa circostanza, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p., rende il reato procedibile d’ufficio, senza necessità di querela da parte della persona offesa.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell’imputato?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse congrua, sottolineando che l’imputato aveva la diretta disponibilità dell’immobile alimentato illecitamente e non vi era un regolare contratto di fornitura a lui intestato, elementi che dimostravano la sua colpevolezza.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti?
La Corte ha spiegato che non sono emersi elementi dotati di una significatività tale da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. La ponderata valutazione del giudice di merito su questo punto è stata ritenuta insindacabile in Cassazione perché correttamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudi di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di all’imputazione, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne l’accertamento di responsabilità.
La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell’imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell’immobile illecitamente alimentato, se regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto. In merito al trattame sanzionatorio, la Corte ha evidenziato come non emergano elementi dotati di significatività tali da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche art. 62-bis c.p. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Infine, è appena il caso di rilevare che il rea diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non è procedibile a querela, risultando contestata e accertata l’aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio ex art. 625, n. 7), c.p., da cui discende la procedibi d’ufficio del reato ai sensi del vigente art. 624, comma 3, c.p.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024