Furto Aggravato: Responsabilità Penale Anche con Allaccio Altrui
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un interessante caso di furto aggravato di acqua potabile, offrendo chiarimenti importanti sulla responsabilità penale dell’utilizzatore di un allaccio abusivo e sui criteri per l’applicazione di istituti come la non punibilità per tenuità del fatto e la sospensione della prescrizione. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando come la responsabilità penale non venga meno neanche quando la manomissione materiale sia stata eseguita da terzi.
Il Caso: Furto d’Acqua e Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato di acqua potabile ai danni della società erogatrice del servizio. Secondo le corti di merito, l’imputato aveva beneficiato per oltre dieci anni di un allaccio abusivo alla rete idrica.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Errata applicazione delle norme sulla prescrizione: si contestava la sospensione del termine prescrizionale, decisa a seguito di un rinvio d’udienza per sciopero degli avvocati, sostenendo che il rinvio fosse in realtà dovuto a esigenze istruttorie.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità: si assumeva una carenza argomentativa nella sentenza impugnata riguardo all’effettiva colpevolezza dell’imputato.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Configurazione del Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la configurabilità del furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, n. 2, c.p.). La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’aggravante sussiste anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione (in questo caso, idrica, ma il principio vale anche per quella elettrica) è materialmente compiuto da una persona diversa dall’agente. È sufficiente che quest’ultimo si limiti a fare uso dell’allaccio realizzato da altri per rispondere del reato nella sua forma aggravata. Nel caso di specie, la difesa non aveva contestato tale circostanza, rendendo il motivo di ricorso sul punto infondato.
La questione della non punibilità
Altro punto centrale è stato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso tale beneficio in considerazione di due elementi:
* La gravità dell’offesa: valutata in ragione del significativo danno patrimoniale arrecato.
* La non tenuità dell’azione: il comportamento illecito si era protratto per oltre dieci anni, assumendo i caratteri di un’azione perdurante e reiterativa, incompatibile con il concetto di ‘tenuità’ richiesto dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si sono concentrate sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. In primo luogo, i giudici hanno osservato che le censure erano riproduttive di argomenti già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nei gradi di merito, senza introdurre una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha chiarito che l’adesione del difensore a un’agitazione di categoria (sciopero) costituisce una causa legittima di sospensione dei termini, ai sensi della normativa sui servizi pubblici essenziali. La circostanza che, nella stessa udienza, fossero assenti anche i testimoni da sentire è stata giudicata irrilevante. L’adesione allo sciopero è un motivo prevalente che giustifica di per sé la sospensione, indipendentemente da altre possibili cause di rinvio.
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Le Conclusioni: Principi di Diritto e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida importanti principi in materia di furto aggravato e di procedura penale. In sintesi, emerge che:
1. Chi utilizza un allaccio abusivo risponde di furto aggravato anche se non ha materialmente eseguito la manomissione, essendo sufficiente il mero sfruttamento della connessione illecita.
2. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concessa quando il reato, pur avendo ad oggetto un bene di consumo, ha causato un danno patrimoniale rilevante e si è protratto per un lungo periodo, dimostrando una deliberata e continuativa volontà criminosa.
3. L’adesione del difensore a uno sciopero di categoria sospende legittimamente il decorso della prescrizione, e tale effetto non è neutralizzato dalla contemporanea assenza di testimoni.
Si risponde di furto aggravato se l’allacciamento abusivo è stato realizzato da un’altra persona?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’aggravante della violenza sulle cose sussiste anche quando l’allacciamento abusivo è stato materialmente compiuto da un terzo e l’imputato si è limitato a utilizzarlo.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché l’offesa è stata ritenuta grave a causa del rilevante danno patrimoniale e della durata della condotta illecita, protrattasi per oltre dieci anni, rendendola non tenue né occasionale.
Lo sciopero degli avvocati sospende la prescrizione anche se i testimoni erano comunque assenti?
Sì. Secondo la Corte, l’adesione del difensore all’agitazione di categoria è un motivo di rinvio prevalente che determina la sospensione del termine di prescrizione, a prescindere dalla concomitante assenza dei testimoni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME NOME ricorre a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno, la quale ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di acqua potabile ai danni della società che gestiva l’erogazione condannandolo alla pena di giustizia.
Assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione., atteso che un rinvio di udienza, in relazione al quale era stata riconosciu la sospensione del decorso del termine prescrizionale, era invece attribuibile ad esigenze di nauta istruttoria. Sotto diverso profilo assu difetto di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilit dell’imputato, nonché con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
3.Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto riprodut di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria criti delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
Quanto ai profili soggettivi del reato e a fronte della censura volt valorizzare l’estraneità del ricorrente alla condotta manomissiva, va rilevat che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante della violen sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare us dell’allaccio altrui (sez.5, 19.2.2014, Rizzuro, Rv. 261745), circostanz questa adeguatamente rappresentata e non contestata da parte del ricorrente.
La causa di non punibilità è stata esclusa con adeguata motivazione, con riferimento alla gravità dell’offesa in ragione del danno patrimonia
arrecato e alla non tenuità della azione delittuosa realizzata per oltre di anni mediante un’azione perdurante e reiterativa.
Va infine osservato che In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l’effetto virtuoso della disciplina del Codic autoregolamentazione GLYPH delle astensioni dalle GLYPH udienze, GLYPH adottato dall’Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell’obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. nnodif. sui serviz pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull’adesione al c.d. RAGIONE_SOCIALE ai fini dello scomputo dell’intero periodo di sospensione.
. (sez.6, n.41384 del 21/09/2023, D.Rv.285355)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deli.g ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presente giudizio di legittimità che determina come da dispositivo .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00, ol accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024