Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CACCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita jarelzione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•,5 GLYPH . Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
I ,
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 04/05/2023, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia resa all’esito del giudizio di primo grado, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione de circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla reci in ordine al reato ffi cui agli artt. 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen., per essersi impos introducendosi all’interno del Villaggio Hinnera, immobile sottoposto a sequestro antimafi affidato al RAGIONE_SOCIALE Termini RAGIONE_SOCIALE, dopo aver tagliato la recinzione metallica, di un diva letto posto all’interno di un bilocale sito all’interno dell’immobile, caricandolo all’intern autovettura.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidando il ricor a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motiva per erronea applicazione dell’art. 49 cod. pen., posto che la Corte territoriale n adeguatamente valutato il profilo della concreta offensività della condotta posta in esser ricorrente rispetto al bene giuridico protetto, la cui carenza si evince dal precario s luoghi, che versano in condizioni di totale abbandono; dal disinteresse mostrato dall’ proprietario alla conservazione del bene; dallo scarso valore economico di quest’ultim trattandosi della sottrazione di un vecchio divano. Le rudimentali modalità del fatto, le pe condizioni di conservazione del bene, sostanzialmente abbandonato come un rifiuto, nonché il suo irrilevante valore economico, sono indicati quali elementi significativi di una co inidoneità dell’azione a ledere l’interesse patrimoniale dell’ente, riconducibile all’art. 49
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, nn cod. pen. In particolare, in ordine all’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen., rel destinazione pubblica del bene, il ricorrente rappresenta che agli atti non sono stati ac elementi dai quali possa desumersi la consapevolezza che il Villaggio Himera fosse un bene confiscato alla mafia e quindi un bene pubblico. La polizia giudiziaria ha ritratto un carte indica la provenienza e la destinazione del bene affisso all’ingresso del Villaggio che, tut rileva il ricorrente, è collocato a notevole distanza dal punto di accesso di cui si sono a due coimputati. Evidenzia, pertanto, di non essere consapevole dell’esistenza di un vincolo c gravava sul bene di cui si è impossessato, non avendo avuto accesso al villaggio per il tram dell’ingresso principale ove era apposto il cartello e non essendo emerso dagli atti process che fosse a conoscenza dei luoghi. Peraltro, il ricorrente lamenta travisamento dei fatti in q erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il coimputato COGNOME ha ammesso di aver praticato un foro sulla recinzione metallica, circostanza non veritiera, in quanto il coimput
è limitato ad ammettere le proprie responsabilità, senza nulla proferire in ordine realizzazione del varco di accesso alla struttura alberghiera.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e viz motivazione in relazione al diniego di applicazione dell’art. 62, comma 4, cod. pen., di cu stata fatta espressa richiesta con il quarto motivo di impugnazione. Evidenzia, al rigua l’incontrovertibíle stato di usura del divano sottratto, il suo scarso valore economico, emerge dalle foto in atti nonché dalle stesse dichiarazioni rese dal luogotenente COGNOME giudice di merito non ha valutato la scarsa entità del pregiudizio patrimoniale cagionato co condotta, da commisurarsi al valore della cosa al momento della consumazione del reato, e comunque da rapportarsi al valore di commerciabilità del bene, unitamente alle altre circostan dell’azione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha ch dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che si ha il c.d. reato impossibile, dall’art. 49, comma 2, cod. pen., quando, per l’inidoneità dell’azione o per l’inesi dell’oggetto, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Si è, al riguardo, specificat l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in bas criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere assoluta, nel senso che la condott dell’agente deve essere priva di astratta idoneità causale nella produzione dell’evento, inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente (così, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Rv. 2780 allorquando sia inesistente l’oggetto, affermandosi che l’insussistenza dell’oggetto, idone escludere la punibilità ai sensi dell’art. 49 cpv. cod. pen., deve essere effettuato con valu “ex ante” (si è affermato che costituisce tentativo punibile e non reato impossib comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stes contenute posto che, con valutazione “ex ante”, nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto, Sez.5, n. 84 del 09/12/1996 Ud. (dep. 09/01/1997 ) Rv. 206562). Ne segue, pertanto, che il reato è impossibile quando l’azione, malgrado l corrispondenza alla fattispecie criminosa, si prospetta, da un punto di vista astrat assumendo un’ottica ex ante, del tutto inidonea ad offendere l’interesse protetto.
Nel caso in disamina, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto infondat doglianza relativa all’asserita inoffensività dell’azione, posto che, sotto il profilo o materiale, il ricorrente era stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato, come si
dalla sentenza di primo grado, precisamente allorquando gli imputati, usciti dal varco cr sulla recinsione metallica, ed avendo trasportando un divano letto contenuto all’interno Villaggio Himera, l’avevano apposto, legato con una corda di nylon, sul portabagagli de vettura parcheggiata proprio in corrispondenza di tale varco, all’interno della quale ven rinvenuti anche tre cuscini. Ne segue che l’azione contestata al ricorrente ha compiutamen realizzato l’evento dannoso, che si integra, per il reato di furto, con la sottrazione della disponibilità del detentore e con la correlativa acquisizione del possesso da parte dell’ age
Tanto richiamato, la Corte territoriale ha affermato l’idoneità dell’azione a ledere protetto dalla norma, a nulla rilevando, sotto il profilo della offesa, la circostanza che i il bene sottratto si trovava fosse stato oggetto di pregresse incursioni vandaliche e di spoli o versasse in condizioni di degrado, trattandosi di beni la cui conservazione e gestione è regol da precise norme, quindi tutt’altro che abbandonati alla stregua di rifiuti, ma al contrario c all’interno dei locali del Villaggio Himera, con apposita avvertenza esterna della connotaz e finalità del bene, ed evidenziando che il furto è stato prontamente denunciato rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, persona offesa del reato.
3. In ordine alla seconda doglianza relativa alla circostanza, che il ricorrente assume essere stata conosciuta, che il bene sottratto fosse soggetto a vincolo reale e destinato a funz pubblica, di cui all’art. 625 n.7 cod. pen., si premette che l’art. 59, comma 2, cod stabilisce che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente se da lui conosci ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Pertanto, è necess un coefficiente psicologico, anche se esso potrà concretarsi nella sola colpa, e che il d’imputazi6ne soggettiva di un’aggravante che acceda a un reato doloso ben Potrà risiedere nella colpa. Ragion per cui una circostanza conoscibile ma non conosciuta, per negligenza, imprudenza o imperizia, potrà essere ascritta all’agente, pur se inerisca ad un reato doloso (S 2, n. 6259 del 31/01/2006; Sez. 6, 6/12/1994, Innerti, Rv. 200902).
Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha affermato che dal verbale di arres e dal fascicolo fotografico è emerso che sul luogo era apposto un cartello, ben visibile, inst nel varco di ingresso del villaggio, ove era indicata la destinazione pubblica del bene, riten peraltro, non sostenibile che l’imputato abbia ignorato la natura pubblica del bene, solo per aveva avuto accesso al Villaggio Himena da un varco principale e non conoscendo i luoghi.
Ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi difensiva secondo cui il ricorrente ignorava natura pubblica del bene, il giudice di merito ha ritenuto che la natura pubblica del bene f perfettamente conoscibile a causa della collocazione, in corrispondenza del varco principale accesso, di un cartello che ne indicava la natura e la finalità pubbliche, sicchè la circo aggravante in contestazione può essere ascritta all’agente anche se non conosciuta per negligenza, imprudenza o imperizia.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all’aggravante di cui al n.2 dell’art. 625 cod posto che il giudice di merito, richiamando il verbale di arresto, ha affermato che il coimp COGNOME ha ammesso di aver praticato un foro nella recinzione metallica, in tal modo esercitand
violenza sulla cosa, e ha evidenziato Che sono stati rinvenuti, all’interno dell’autov parcheggiata innanzi al suddetto varco, degli attrezzi idonei a causare un taglio della r recinsione. Del resto, si ricorda che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il v travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il pr convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giu di cassazione il vizio di travisamento del fatto – dedotto dal ricorrente nel caso in disa essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valut giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a que compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimís, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Non è fondato neppure il motivo concernente il diniego dell’attenuante del danno speciale tenuità formulato con il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, si ricorda che ai f configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’ comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, co pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in t effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 27595.0).
Con specifico riferimento al reato di furto, si è affermato che l’attenuante del da speciale tenuità presuppone , un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, m danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della . sua configurabílità nél reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregi causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sott (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402).
Orbene, nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto che il divano-letto in ques sebbene già usato, avesse un valore economico non di speciale tenuità, trattandosi di bene comunque servibile, idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, dunque rilevan economicamente sotto il profilo funzionale.
Ma anche a prescindere da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il second addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall’art. 62 n.4 cod. pen., costituito speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo valutazione richiesta all’interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l’ele lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamen squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dall incriminatrice, di una connotazione soltanto patrimoniale. Al riguardo, si osserva che la C territoriale ha fondato il diniego dell’attenuante invocata dalle difese effettuando una valut
complessiva del danno patrimoniale cagionato dall’agente, il quale aveva impiegato mezzi idone per consentire un accesso appartato ma agevole al sito ove il bene era conservato, noncurante del cartello esterno che ne indicava la connotazione e la finalità pubblica, si era posiziona l’auto in corrispondenza di tale varco, ed aveva sottratto il bene il cui valore econo correlato alla sua incontroversa funzionalità, elementi sintomatici di un particolare dis della condotta non solo sotto il profilo patrimoniale.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 17 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente