Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7480 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a OSIO SOTTO il 01/12/1977 COGNOME NOME nato a MARSALA il 24/02/1978
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
SALVADORI
che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le memorie dell’avv. NOME COGNOME del foro di Marsala, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 12 aprile 2022 dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili dei reati di furto di cui alle rispettive imputazioni, commessi prelevando prodotti parafarnnaceutici dal distributore automatico della farmacia COGNOME, in Marsala.
1.1. Più in particolare, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A, Al (nella forma consumata) e, in concorso con NOME COGNOME, del reato di cui al capo B (nella forma tentata).
Sono state ritenute le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede.
La responsabilità degli imputati è stata affermata sulla scorta dell’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia, delle dichiarazioni della persona offesa e di quanto accertato dal personale di polizia giudiziaria successivamente intervenuto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica).
La Corte territoriale non si è confrontata, si osserva, con il motivo d’appello teso ad evidenziare che nelle giornate del 22 e del 23 settembre 2019 il ricorrente si era recato presso il distributore, ma soltanto per fare degli acquisti. D’altra parte, non vi è prova che, in relazione a quei fatti (contestati ai capi A e Al), vi fosse stato un danneggiamento del distributore stesso.
Considerazione, questa, che si riflette sulla stessa consumazione del furto, o comunque sulla configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose.
Si evidenzia inoltre che, mutato il regime di procedibilità del reato, con l’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice d’appello avrebbe dovuto prendere atto che la volontà querelatoria fu espressa solo in relazione al reato di cui al capo B.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché omessa), con riguardo alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen..
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Il ricorrente deduce di aver il prestato il consenso all’applicazione della sanzione sostitutiva, nel momento in cui presentava le sue conclusioni alla Corte territoriale, che sul punto non ha espresso alcuna valutazione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica).
Deduce il ricorrente che il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento “all’intento criminoso di impossessarsi illecitamente di un bene di proprietà altrui”, nonché al richiamo alle sue condizioni economiche, erroneamente valutate dalla Corte territoriale in relazione alla scriminante dello stato di necessità.
Nessuno dei due argomenti è utilmente valorizzabile per fondare il diniego delle attenuanti generiche: non il primo, che fa riferimento puramente e semplicemente alla struttura della fattispecie delittuosa; non il secondo, che rimanda ad un istituto diverso da quello invocato.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, e pertanto vanno rigettati.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME articola due motivi.
2.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte infondato.
2.1.1. Le conformi decisioni di merito sono fondate sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e sulla identificazione degli odierni ricorrenti in coloro i quali avevano sottratto i prodotti parafarmaceutici.
Gli autori dei furti furono infatti ripresi dal sistema di videosorveglianza mentre manomettevano il distributore e si impossessavano dei prodotti (p. 4 sentenza del Tribunale), e quindi riconosciuti dalla polizia giudiziaria nei ricorrenti.
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Non fu solo la persona offesa, quindi, ad aver riferito della forzatura e del conseguente sottrazione dei prodotti (p. 5 e 6 sentenza ricorsa; p. 4 sentenz del Tribunale).
Sempre la polizia giudiziaria ebbe modo di constatare, in esito al sopralluogo compiuto dopo il tentato furto di cui al capo B, ti?l’avvenut danneggiamento del distributore: del resto, dall’analisi delle immagin estrapolate era emerso che i correi avevano utilizzato, nell’occasione, a una spranga di ferro.
Il RAGIONE_SOCIALE, infine, con uno scritto, si era assunto la responsabilità per reato di cui al capo B.
A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente si è limitato sostenere, quanto alle condotte consumate nei giorni 22 e 23 settembre 2019, di essersi recato presso la farmaci 4 ( ma solo per effettuare degli acquisti, negando inoltre che sia stata raggiunta la prova dell’avvenuto danneggiamento.
Il motivo, quindi, non introduce una critica specifica, mirata necessariamente puntuale della decisione impugnata, da cui .We tr i àr Lre GLYPH spazi g argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.
Il motivo, inoltre, nella parte in cui prospetta formalmente il vizio motivazione quanto all’attitudine dimostrativa degli elementi di prova, sollecit questa Corte di legittimità ad un (non consentito) nuovo giudizio di merito.
Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo d motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adot dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di un migliore capacità esplicativa (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601).
D’altra parte, lo stesso art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. consente alla Corte di operare una diversa lettura dei dati processuali o u diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimit controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
2.1.2. Il ricorrente ha inoltre rilevato l’assenza di una valida condizione procedibilità, poiché la querela – in atti – sarebbe riferita soltanto al contestato al capo B.
Il Tribunale (p. 4), alla cui motivazione rinvia la conforme decisione dell Corte d’appello, ha evidenziato che la querela presentata da NOME COGNOME riguardò espressamente sia i due furti consumati, sia il furto tentato; il rico sul punto, si mostra quindi del tutto generico ed assertivo.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente deduce di aver tempestivamente richiesto alla Corte territoriale l’applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., in ragione della disciplina transitoria contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Osserva il Collegio che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale sotteso all’applicazioné pene sostitutive, alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Questo vuol dire che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto tanto dei criteri concernenti la gravità del reato, quanto di quelli relativi alla capacità a delinquere, e ciò pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).
Una simile motivazione può anche trarsi, implicitamente, dal testo del provvedimento impugnato (per la possibilità di una motivazione anche solo implicita, Sez. 6, n. 10614 del 30/01/2024, Latini, non mass.).
Nella specie la decisione impugnata, con il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., escludendo ogni spazio per una modifica in melius del trattamento sanzionatorio, ha implicitamente ritenuto la sanzione sostitutiva inidonea alla rieducazione del reo, né ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, sottolineando le modalità del fatto (in relazione all’entità del danno), l’assenza di ogni forma di resipiscenza o ravvedimento, e la presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici (pp. 8 e 9 sentenza ricorsa).
In tal modo, sia pur implicitamente, i giudici di merito hanno escluso che l’invocata sostituzione possa ritenersi oggettivamente utile alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, secondo quanto dispone l’art. 58 della I. 24 novembre 1981, n. 689.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME censura la motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche.
3.1. Il ricorso è infondato.
Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il riferimento della Corte territoriale al proposito del Gusmano di impossessarsi di un bene di proprietà altrui, poiché riguardante lo stesso fatto di reato, deve ritenersi erroneo.
Analogamente deve dirsi quanto alle condizioni di vita del ricorrente, la cui rilevanza è stata esclusa richiamando i tratti salienti della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen..
Tuttavia, i giudici di merito hanno anche messo in evidenza, con specifico riferimento ai rilievi difensivi, i numerosi e gravi precedenti penali, l’intensità del dolo e la mancanza di ogni forma di ravvedimento, oltre che di risarcimento del danno procurato (pp. 10 – 11 sentenza ricorsa; p. 5 sentenza del Tribunale).
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio l affermato da questa Corte i secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego.
Si tratta, pertanto, di una motivazione idonea a fondare il diniego, pur a fronte degli impropri riferimenti di cui si è detto poc’anzi.
Del resto, è principio consolidato quello secondo cui / quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877 -01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, COGNOME, Rv. 105773).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore