Furto Aggravato e Ricorso in Cassazione: Il Caso dell’Allaccio Elettrico Abusivo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per furto aggravato e sulle conseguenze di un’impugnazione palesemente infondata. Con la pronuncia Num. 31300 del 2024, i Giudici Supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per essersi allacciato abusivamente alla rete elettrica, confermando la solidità delle aggravanti contestate.
I Fatti di Causa e le Decisioni Precedenti
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro, di un uomo per il reato di furto pluriaggravato. L’imputato aveva realizzato un collegamento illecito alla rete elettrica, sottraendo energia. Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basandosi su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione sul furto aggravato
Il ricorrente ha presentato due motivi per contestare la sentenza di condanna, entrambi rigettati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo criticava la motivazione della sentenza riguardo all’affermazione di responsabilità. La Cassazione ha prontamente liquidato questa censura come inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non sollevava una vera e propria questione di legittimità (come un vizio logico della motivazione o un travisamento della prova), ma si limitava a proporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto. Questo tipo di valutazione è preclusa in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulle Aggravanti
Il secondo motivo, fulcro della decisione, contestava la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e della commissione del fatto su cose esposte alla pubblica fede. La difesa sosteneva che le azioni (rottura di un muro, uso di un teleruttore) fossero avvenute all’interno dell’abitazione dell’imputato. Tuttavia, la Corte ha definito questo argomento manifestamente infondato, sottolineando come la difesa non si fosse confrontata con la reale motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva dato rilievo all’allaccio diretto effettuato all’esterno dell’unità immobiliare, manomettendo i cavi della rete elettrica pubblica.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta di allacciarsi direttamente ai cavi esterni della rete elettrica integrasse pienamente entrambe le aggravanti contestate. La manomissione dei cavi costituisce un’evidente violenza sulle cose, poiché implica un’alterazione e un danneggiamento dell’infrastruttura energetica. Allo stesso tempo, i cavi della rete elettrica sono, per loro natura, esposti alla pubblica fede: non sono custoditi a vista dal proprietario (la società erogatrice), che confida nel rispetto da parte della collettività. Pertanto, la condotta dell’imputato rientrava pienamente nella fattispecie di furto aggravato.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché l’inammissibilità del ricorso è stata ritenuta evidente e quindi colposa, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma uno strumento di controllo della legalità delle decisioni dei giudici di merito. Proporre un’impugnazione con argomenti palesemente infondati o volti a una mera rivalutazione dei fatti non solo è inutile, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione per furto aggravato può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della motivazione, si limita a proporre un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
L’allaccio abusivo alla rete elettrica esterna integra l’aggravante della violenza sulle cose?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la manomissione dei cavi della rete elettrica, situati all’esterno di un’abitazione, per realizzare un collegamento illegale, costituisce l’aggravante della violenza sulle cose, poiché implica un’alterazione fisica dell’infrastruttura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta palese e quindi dovuta a colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31300 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAPASSO NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato pluriaggravato di furto;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denunciano il vizio di motivazio in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato – lungi dal muovere effettive censure legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugNOME, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti della violenza su cose e della commissione del fatto su cose esposte alla pubblica fede – è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la difesa fatto riferimento soltanto all’utilizzo di un teleruttore all’interno dell’abitazione del ricorrente (dove pure era ub contatore) e alla rottura del muro dell’abitazione de qua, quantunque la Corte abbia attribuito rilievo al riscontrato allaccio diretto alla rete elettrica (cfr., quanto alla prima circostanza, Sez. 4, n del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278438 – 01; Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Cigna, Rv. 278307 – 01), dando conto dell’ubicazione all’esterno della detta unità immobiliare dei cavi de quibus;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.