Furto Aggravato e Riforma Cartabia: Quando il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di furto aggravato, offrendo chiarimenti cruciali sulla procedibilità del reato e sui limiti dei ricorsi basati su modifiche normative recenti, come la Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando principi importanti sia in materia di diritto sostanziale che processuale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Termini Imerese, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo, alla pena di un anno di reclusione e cinquecento euro di multa. L’accusa era di concorso in furto aggravato ai sensi degli articoli 110, 624 e 625, numeri 2, 5 e 7, del codice penale.
Il Motivo del Ricorso: Mancata Querela
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la presunta mancata verifica della sussistenza della querela, ritenuta dalla difesa una condizione indispensabile per la procedibilità dell’azione penale.
La Decisione della Cassazione sul furto aggravato
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che chiariscono sia l’interpretazione della norma specifica sul furto aggravato sia un principio generale di diritto processuale legato alle riforme legislative.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, smontando la tesi del ricorrente.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato come la tesi difensiva fosse in palese contrasto con il dato normativo. L’ultimo comma dell’articolo 624 del codice penale stabilisce espressamente la procedibilità d’ufficio per il furto qualora questo sia aggravato dalla circostanza prevista dall’articolo 625, numero 7 (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Poiché nel caso di specie era contestata proprio tale aggravante, non era necessaria alcuna querela da parte della persona offesa per avviare il procedimento penale.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come il ricorso non tenesse conto di un orientamento ormai consolidato della stessa Corte. È stato ribadito il principio secondo cui è inammissibile un ricorso che sollevi, per la prima volta in sede di legittimità, la questione dell’improcedibilità per mancanza di querela, quando tale condizione di procedibilità sia stata introdotta da una nuova legge (in questo caso, il D.Lgs. 150/2022, noto come Riforma Cartabia) in un momento successivo alla sentenza impugnata e durante la pendenza dei termini per presentare ricorso. Questa linea giurisprudenziale mira a evitare un uso strumentale delle sopravvenute modifiche normative nelle fasi più avanzate del giudizio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è di notevole importanza pratica. Essa conferma che, nonostante le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia abbiano esteso il regime di procedibilità a querela per molti reati, per alcune forme specifiche di furto aggravato resta ferma la procedibilità d’ufficio. Inoltre, la decisione rafforza un principio fondamentale di procedura penale: le nuove condizioni di procedibilità non possono essere fatte valere retroattivamente e per la prima volta davanti alla Cassazione per annullare sentenze di merito già pronunciate. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000) serve da monito sulla serietà e fondatezza che devono caratterizzare i ricorsi di legittimità.
Perché il ricorso per furto aggravato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali. Primo, il reato di furto contestato era aggravato da una circostanza (art. 625, n. 7 c.p.) per la quale la legge prevede la procedibilità d’ufficio, rendendo quindi irrilevante la presenza di una querela. Secondo, la Corte ha applicato il suo orientamento consolidato secondo cui non si può sollevare per la prima volta in Cassazione l’improcedibilità per mancanza di querela se tale condizione è stata introdotta da una legge successiva alla sentenza d’appello.
Il furto aggravato è sempre procedibile d’ufficio?
No, non sempre. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 624 del codice penale, il furto è procedibile d’ufficio se aggravato da specifiche circostanze, come quella prevista dall’art. 625, n. 7 c.p. (cose in uffici pubblici o esposte alla pubblica fede), come nel caso di specie. Il regime di procedibilità dipende quindi dalle specifiche aggravanti contestate.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono motivi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 21 dicembre 2021, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 62 5, 7, cod. pen.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di Appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazio in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condi di procedibilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
La tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativ particolare, l’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d’uf nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanz cui all’art. 625, n. 7 (salvo l’esposizione a pubblica fede), così come nel caso di Inoltre, la prospettata censura non tiene conto dell’orientamento ormai consoli di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione de improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nel more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibi (sez. 4 – n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468 – 01; nello stesso se sez. 4 – n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una som alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.