Furto Aggravato: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul tema del furto aggravato e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha esaminato il caso di due individui condannati per aver sottratto della legna, confermando la decisione dei giudici di merito e dichiarando i loro ricorsi inammissibili. Questa pronuncia chiarisce aspetti fondamentali riguardanti il valore probatorio delle riprese video e la corretta interpretazione delle circostanze aggravanti.
I Fatti del Caso: Il Furto di Legna e l’Identificazione
Due persone venivano condannate in primo e secondo grado per il reato di furto di legna in concorso tra loro. L’accusa, originariamente formulata come furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), veniva derubricata in furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p., ovvero per aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede. L’elemento chiave per l’identificazione dei responsabili erano le immagini estrapolate da telecamere di videosorveglianza installate dal proprietario, che avevano permesso ai carabinieri di riconoscere gli autori del reato.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Furto Aggravato
Gli imputati presentavano ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi principali: un vizio di motivazione sulla loro responsabilità penale, la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte ha rigettato tutte le doglianze.
La Responsabilità Penale e le Prove Video
I giudici hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’identificazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e priva di vizi, avendo chiarito che l’attribuzione delle condotte agli imputati si basava sul riconoscimento effettuato dai carabinieri tramite le immagini delle telecamere, supportato da ulteriori riscontri. Questo riafferma come le prove video, se correttamente acquisite e valutate, costituiscano un solido fondamento per l’accertamento della responsabilità penale.
La Sussistenza della Circostanza Aggravante
La difesa sosteneva che la legna fosse abbandonata, contestando così l’aggravante. La Cassazione ha respinto questa tesi, evidenziando che la Corte di merito aveva correttamente spiegato perché la legna non potesse considerarsi abbandonata. L’installazione di telecamere nei pressi della recinzione dove la legna era accatastata dimostrava, al contrario, la volontà del proprietario di proteggere i propri beni, escludendo così lo stato di abbandono e confermando la sussistenza del furto aggravato.
La Causa di Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
Anche l’ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., è stato respinto. La Corte lo ha giudicato in parte generico, perché privo dei requisiti formali richiesti dall’art. 581 c.p.p., e in parte manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logicamente corretta e immune da vizi per escluderne l’applicazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito o saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con modelli di ragionamento alternativi. I ricorsi, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, superavano i limiti del giudizio di legittimità. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi hanno quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di formulare ricorsi per cassazione che non si limitino a riproporre una diversa lettura delle prove, ma che identifichino specifici vizi di legge o di logica nella motivazione della sentenza impugnata. Sottolinea inoltre che l’adozione di misure di protezione, come l’installazione di telecamere, è un fattore determinante per escludere lo stato di abbandono di un bene e configurare, in caso di sottrazione, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Infine, la decisione conferma la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Le immagini di una telecamera di sorveglianza sono sufficienti per provare un furto?
Sì, secondo la Corte la motivazione basata sul riconoscimento degli autori del reato da parte delle forze dell’ordine, a seguito della visione delle immagini di videosorveglianza e unitamente ad altri riscontri, è considerata logica e sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità.
Quando un bene si considera ‘esposto alla pubblica fede’ in un furto aggravato?
Un bene non è considerato abbandonato, ma esposto alla pubblica fede, quando il proprietario ha adottato delle misure per proteggerlo, come l’installazione di telecamere di sorveglianza. Questo dimostra la volontà di mantenere il controllo sul bene, integrando così la circostanza aggravante del furto.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, cioè privi di qualsiasi fondamento giuridico, oppure se sono generici e non specificano chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, impedendo alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14153 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FRAGAGNANO il DATA_NASCITA
NOME nato a FRAGAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7 cod. pen., così derubricata la originaria imputazione di cui all’art.624 bis cod. pen.
-Considerato che il primo e il secondo motivo comune di ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità degli imputati risultano manifestamente infondati atteso che la motivazione in fatto, fornita dalla Corte, è immune di vizi logici in quanto ha chiarito le ragioni dell’attribuibilità dell condotte ai ricorrenti (riconoscimento dei carabinieri a seguito della visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso gli imputati mentre rubavano la legna, unitamente ad ulteriori riscontri).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso comune con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. ripropone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie o comunque di attendibilità delle fonti di prova.
Infatti, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata zilla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento cita la sussistenza dell’aggravante (pag.2) laddove ha chiarito, contrariamente all’assunto difensivo, che la legna non era abbandonata avendo installato telecamere nei pressi della recinzione dove era accatastata la legna.
-Ritenuto che il quarto e ultimo motivo comune con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. è:
generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
manifestamente infondato a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (pag.2, par. 3.2).
-Rilevato, pertanto, che ambedue i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente