Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42095/2023
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed, in particolare, alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., è privo di specificità, perch meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4). Ed inoltre, la doglianza sulla suddetta circostanza aggravante è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l’aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, pe commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, i danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla “res” oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, specificando le
ragioni che impedivano di accedere all’istanza difensiva, non ravvisando ragioni che consentano di ritenere prevalenti le attenuanti; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
IWPresidente