Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale capitolino, condannando il ricorrente alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 93,00 di multa per il delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Infatt il motivo in esame è manifestamente infondato quanto al profilo della condotta – azione in concorso con un complice, premeditata in quanto l’imputato entrò nell’esercizio commerciale con lo zaino vuoto – e del valore dei beni sottratti, superiori a 100,00 euro, il tutto secondo la C territoriale. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica. Quanto al presupposto
della abitualità della condotta, la doglianza è fondata ma non è decisiva: infatti è consolidat giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di esclusione della punibilità per partic tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell’imputato possono essere ri sintomatici dell’abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive r alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esit segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l’avvi procedimento penale” (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787; Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Rv. 274274). Il Giudice di appello non ha verificato gli elementi fattuali. Re fermo che la motivazione sul valore dei beni sottratti e sulle modalità della condotta, resa c una motivazione congrua ed esente da vizi logici, risulta adeguata a sostenere comunque il diniego della causa di non punibilità, cosicché il motivo è inammissibile, per difetto di specif Infatti, inammissibile è il ricorso per cassazione che critichi con successo una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, non risultando la doglianza fondata decisiva;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al mancato riconoscimento della tenuità del danno – è manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante d reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01): in applicazion del principio, la Corte ha valorizzato il valore dei beni sottratti, così rendendo una motivaz congrua ed esente da vizi, in sé sufficiente a negare l’attenuante, pur non risultan conseguenze pregiudizievoli ulteriori;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale – è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di appello ha fatto corretta applica de principio secondo cui “La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l’accorda solo se, avuto riguardo alle circost di cui all’art. 133 cod. pen., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori re Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario non sol comportamento processuale dell’imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. N. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 16172 del
22/06/1989 Rv. 182615 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987, Rv. 177187 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5648 del 11/02/1981, Rv. 149248 – 01). Per altro il motivo, anche in questo caso, è aspecifico in quanto ‘attacca’ solo parte della motivazione che, oltre a richiamare l segnalazioni di polizia giudiziaria, fa anche riferimento all’assenza di una stabile fonte di redd e alle precarie condizioni economiche, tema del tutto trascurato dal ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025