Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1457 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, che ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di mesi sette di reclusione ed € 500 di multa per il reato di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alfttilizzazione, ai fini dell’affermazione di colpevolezza, della registrazione di una conversazione telefonica, è generico, siccome meramente reiterativo di analoga censura proposta in sede di gravame. Per alto verso, la doglianza non supera la prova di resistenza richiesta nei casi in cui si contesti l’utilizzabilità di un elemento a carico, co conseguente inammissibilità dell’impugnazione anche per difetto del requisito di specificità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è, del pari, meramente riproduttivo di quello proposto con l’atto di appello, a fronte di una motivazione che ha dato puntualmente conto delle ragioni per cui la condotta non possa essere ritenuta tenue;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (nonché alla sua stessa quantificazione), è anch’ esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, che ha, al riguardo, evidenziato come la decisione consegua ad una valutazione di inaffidabilità dell’imputata, insindacabile nella presente sede. Quanto alla misura della provvisionale, per costante giurisprudenza non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, P:v. P_IVA);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è generico siccome già proposto e adeguatamente disatteso dal giudice del merito, che ha evidenziato come al riconoscimento dell’attenuante sia ostativo il valore economico dei beni sottratti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore