Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42809 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all’esistenza della res furtiva prima della sua asportazione da parte dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ed aspecifica reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurazione dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede per necessità, è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso; d’altra parte, non si tratta di censura in punto di diritto, ma che coinvolge la verific di elementi di fatto, la cui ricerca processuale è demandata esclusivamente al giudice di merito. Il motivo di ricorso in esame, con cui si contesta anche vizio di motivazione in relazione al medesimo profilo, è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice di merito esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023