Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6607 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6607 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di R Calabria che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione delle legge penale e il vi motivazione, segnatamente in ordine all’attribuzione del fatto all’imputato – non contiene censu legittimità ma prospetta un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fat offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo – che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motiva con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze – parimenti finisce col perorare u favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha confermato il giudizio di equivalenza circostanze, richiamando in particolare la gravità del fatto anche alla luce dell’entità d cagionato e la negativa personalità dell’imputato (tratta dai suoi precedenti), profili non og specifica censura con il ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
il terzo motivo – che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazi ordine alla commisurazione della pena – è del tutto provo di specificità poiché, al di là del r di taluni princìpi giurisprudenziali, contiene una prospettazione generica e l’asserto erroneo secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentirebbe di considerare, nell determinazione della pena, i precedenti penali dell’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a m Così deciso il 28/01/2026.