Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, connrna 1, n. 5 e 7 cod. pen
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché degli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen.; inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 625, comma 1 n. 7) c.p.
III) Inosservanza o erronea applicazione della penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen.
Vista la memoria depositata per via telematica, in cui la difesa insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi di gravame con annullamento della sentenza impugnata.
Considerato che le censure articolate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardanti l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. La Corte d’appello, con argomentare logico e immune da censure, ha spiegato in motivazione che l’imputato è stato riconosciuto dal personale della Polizia penitenziaria in seguito alla visione del filmato proveniente dalla telecamera installata nella sala ricreativa del carcere. Della individuazione si dava atto nell’annotazione di servizio presente nel fascicolo processuale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione in virtù del rito abbreviato prescelto dall’imputato. La mancata allegazione del CD contenente la registrazione, come ha osservato correttamente la Corte di merito, non incide sulla piena utilizzabilità del contenuto della relazione di servizio, la quale, peraltro, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze osservate dal verbalizzante ed ivi riportate, stante la sua natura di atto pubblico fidefacente (cfr., ex multis Sez. 5, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253543). Del tutto generica è la prospettazione contenuta nel ricorso in base alla quale la visione dei filmati avrebbe potuto confutare le circostanze riportate nell’annotazione di servizio: la Corte di merito ha precisato che non vi sono motivi per dubitare del riconoscimento operato dal personale di polizia, che ben conosceva il detenuto per ragioni di servizio.
Considerato, quanto al lamentato erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di furto, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla PRAGIONE_SOCIALE. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici” (così Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278154).
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la mancata ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen. è
destituita di fondamento: nel richiamare la dinamica dei fatti riportata nella sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha evidenziato come nell’annotazione di servizio si facesse riferimento all’azione delittuosa posta in essere da almeno tre detenuti (COGNOME, COGNOME e COGNOME), i quali furono visti scuotere i distributore automatico, appropriandosi di alcuni prodotti ivi contenuti, motivo per cui il primo giudice aveva riconosciuto la ricorrenza dell’aggravante (cfr. pag. 3 della sentenza). Il fatto che il coimputato COGNOME sia stato giudicato separatamente e che non si conosca l’esito di tale giudizio, non esclude la ricorrenza dell’aggravante. La norma, invero, esige unicamente che al fatto abbiano partecipato tre o più persone, circostanza di cui il giudice di primo grado ha dato conto in motivazione. La sentenza qui impugnata, conforme a quella del primo giudice, sebbene non abbia esplicitamente affrontato il tema, ha fatto proprie le argomentazioni contenute nella motivazione del Tribunale. In base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 2, n. 1017:3 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157).
Considerato, quanto al motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., che, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, il reato per il quale è intervenuta condanna (artt. 624, 625, comma 1 n. 2 e 7, cod. pen.), punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni, non consente di riconoscere l’invocata causa di non punibilità, ciò anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.lgs 150/2022, escludendo l’attuale formulazione della norma i reati puniti con pena minima superiore a due anni di reclusione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
GLYPH
1