Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41299 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che le imputate NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto monoaggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui le ricorrenti lamentano violazione di le nonché vizio di motivazione quanto all’erronea sussistenza del concorso di persone nel reato è in fatto, reiterativo e aspecifico, dal momento che finisce per proporre una differente let delle testimonianze, trascrivendo stralci di prove dichiarative, ma senza tenere conto de complesso degli elementi di prova valorizzati contro ciascuna delle tre;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui le ricorrenti lamentano violazione legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consumazione del reato – non tien conto del corretto ragionamento della Corte di appello, che ha escluso il monitoraggio costante della persona offesa sulla condotta delle imputate, sulle quali egli aveva nutrito dei m sospetti, che si erano poi concretizzati solo una volta che le tre erano uscite dal supermercato
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui le ricorrenti lamentano violazione di le nonché vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre persone – è anch’esso versato in fatto, reiterativo e aspecifico per le ragion di cui al primo motivo di ricorso, giacché la Corte distrettuale ha evidenziato il coinvolgim di ciascuna delle tre imputate nell’azione delittuosa;
Rilevato che il quarto motivo del ricorso – con cui le ricorrenti lamentano vizio motivazione quanto all’eccessivo trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. sull’aggravante – non è consen dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di meri che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie la pena è attestata in prossimità dei limiti edittali e l’onere argomenta del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso di specie assolto attraverso il riferime precedenti penali delle imputate;
Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi sono parimenti manifestamente infondati giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata all giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comu rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Riguardo al mancato giudizio di prevalenza, i ricorsi sono del tutto generici circa ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscerla.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dell ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.