Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3194 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3194 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello d i l’Aquila ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a quattro motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173 -bis disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del delitto in quello di furto tentato, in quanto le forze dell’ordine avrebbero potuto interrompere l’attività criminosa in corso, monitorata da tempo, in maniera non casuale.
A fondamento delle censure espone che, come emerge dal verbale di arresto del 23 febbraio 2024, gli agenti della Questura di Pescara erano già stati allertati dalla consumazione di precedenti furti ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, uno dei quali avvenuto anche il giorno precedente, sicché erano stati calendarizzati e predisposti appostamenti per perlustrare l’area interessata evitando la commissione di ulteriori reati.
Sottolinea che nello stesso verbale era posto in rilievo che, alle ore 03:25, l’attenzio ne delle due volanti era stata richiamata dalla presenza di una bicicletta parcheggiata nei pressi della predetta società, vicino alla quale gli operanti avevano notato l’imputato scavalcare la recinzione e poi spingere fuori una grossa matassa di cavi elettrici attraverso un varco aperto dalla stessa recinzione in ferro, matassa che poi aveva caricato sulla bici, cercando di allontanarsi. Solo in quel momento, soggiunge, gli operanti gli avevano sbarrato la strada, impedendogli di darsi alla fuga.
In detta situazione, travisando le emergenze probatorie, era stato disatteso il criterio, ritraibile dalla pronuncia delle Se zioni Unite c.d. ‘Prevete’, in forza del quale, se l a polizia giudiziaria ha costantemente monitorato, nell’ambito di un’attività investigativa programmat a , l’azione furtiva, il delitto non pu ò ritenersi consumato perché il controllo continuativo delle forze dell’ordine ha fatto sì che il reo non abbia mai acquisito la disponibilità della res sottratta .
2.2. Con il secondo motivo deduc e violazione dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose in quanto non risulta dalle emergenze istruttorie alcun valido elemento di riscontro.
Al riguardo evidenzia che la circostanza è stata ritenuta perché aveva alterato l’integrità fisica dei cavi di rame, come da foto del verbale di arresto , aperto un varco della recinzione posta intorno alla ditta, dalla quale era ricavato stato un varco e manomesso una telecamera. Deduce che in realtà: la telecamera non era stata danneggiata ma solo manomessa perché non fossero inquadrate azioni fraudolenti; dal verbale di perquisizione non risultavano rinvenuti neppure sulla bicicletta oggetti atti allo scasso o al taglio; dalle foto la recinzione era semplicemente più aperta del dovuto, senza che però questo dipendesse dalla sua azione.
Aggiunge, rispetto alla recisione dei cavi di rame, che, come risulta dal verbale di arresto, il giorno prima la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva subito un tentativo di furto di matasse di rame con guaina di colore blu e che le stesse erano state già tagliate e riposte dal personale in una specifica zona dell’azienda e che il giorno successivo i medesimi cavi di rame erano stati rinvenuti in suo possesso.
Assume, pertanto, un complessivo travisamento delle risultanze probatorie.
2.3. Con il te rzo motivo denuncia violazione dell’art. 625 , primo comma, n. 7, cod. pen. e vizio di motivazione rispetto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’esposizione del bene per necessità, consuetudine e/o destinazione alla pubblica fede oppure a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Deduce che, come già rappresentato in appello, il bene non si trovava all’es terno dei locali, bensì in un magazzino interno e, quindi, non era esposto alla pubblica fede.
Quanto alla destinazione a pubblico servizio, osserva che non è sufficiente la proprietà pubblica del bene ma è necessaria un’ utilità pubblica attuale ed effettiva, dovendo ciò escludersi per beni riposti in magazzino.
2.4. Con il quarto motivo assume violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa dipendente dal mero orario notturno di consumazione del reato e dall’assenza di ulteriori necessari elementi di riscontro, essendo stata la riduzione del traffico viario solo supposta in via congetturale dai giudici di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Occorre a riguardo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza ‘Prevete’ , hanno affermato il principio per il quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).
Nella motivazione di tale decisione, le Sezioni Unite hanno sottolineato, più in generale, che l’ impossessamento da parte del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente e, pertanto, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento
osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo.
La stessa pronuncia ‘Prevete’ ha inoltre argomentato la soluzione raggiunta in considerazione dell’oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività, ritenendo che, se lo sviluppo dell’azione delittuosa non ha comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell’offeso, alla stregua del parametro della offensività, la corretta qualificazione della condotta è in termini di tentativo.
1.2. Di qui, nella giurisprudenza successiva, con più specifico riferimento, all’attività di osservazione della polizia giudiziaria, si è posto in rilievo che, tuttavia, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266).
Pertanto, non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un’iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 -01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo Izet, Rv. 288010).
1.3. La decisione impugnata si è dunque collocata nel solco dei richiamati principi laddove ha rimarcato che l’imputato è stato bloccato dagli operanti quando era già nel possesso del bene, né è emerso che il monitoraggio era stato continuativo, essendo stato notato, peraltro, solo quando stava scendendo dalla recinzione dopo aver già preso la ‘matassa’ di rame , della quale dunque aveva ormai acquisito il possesso.
Il secondo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che il ricorrente stesso riconosce di aver manomesso la telecamera, assumendo, tuttavia, che questa azione non concreta una violenza sulle cose atta a configurare la circostanza contestata.
In realtà questa Corte, con riguardo all’analoga questione concernente la manomissione della placca antitaccheggio, ha ripetutamente affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto
dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa. In tale prospettiva, si è precisato che la circostanza aggravante in esame si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).
Per eadem ratio va affermato, dunque, che, nel caso di manomissione della telecamera per spostarne l’inquadratura rispetto a quella predisposta per ragioni di sicurezza, si realizza la trasformazione del bene che è distolto dalla sua funzione di strumento di protezione, con conseguente integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose.
3. Il terzo motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, sulla questione, che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In coerenza con il predetto principio, entrambe le decisioni di merito hanno posto in rilievo, con adeguato argomentare, che non solo l’azione criminosa è stata commessa in orario notturno ma che, considerata la zona industriale dove la stessa si è verificata, il traffico veicolare era molto ridotto.
Né sono emerse circostanze concrete di natura diversa idonee a neutralizzare l’ostacolo alla pubblica o privata difesa che deriva dalla commissione del fatto in orario notturno.
4.Il quarto motivo è, del pari, destituito di fondamento poiché, a fronte della contestazione alternativa delle circostanze aggravanti di cui al n. 7 dell’art. 625, primo comma, cod. pen., è stata adeguatamente ritenuta almeno quella relativa alla sottrazione dei cavi alla funzione di pubblico servizio assolta dagli stessi, poiché, in quanto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, erano destinati al trasporto dell’energia elettrica alla collettività.
5.Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, il 12/01/2026 Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME