Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22727 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COGNOME il 01/01/1977 NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il 09/07/1969
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna emessa nei loro confronti pe il reato di concorso in furto aggravato;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi- con il quale i ricorrenti si dolgono del difetto della condizione di procedibilità della querela assumendo la mancanza dei requisiti per proporla in capo al socio della società in nome collettivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte ha affermato come in tema di formalità della querela, il socio di una società in nome collettivo adempie all’onere di indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della società con la mera indicazione della qualità di socio: costituisce principio generale, infatti, che la società in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza; e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (Sez. 2, n. 38769 del 10/11/2006, COGNOME, Rv. 235379). Inoltre, è espressamente indicato nell’atto che trattasi di formale denuncia – querela;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso della ricorrente Pianeta – con il quale la stessa si duole della violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto si pone in contrasto con il dato normativo, atteso che la valutatangravità del fatto non permette l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità;
Considerato che il terzo motivo di ricorso della ricorrente COGNOME – con cui ella si duole della violazione di legge in ordine alla ritenuta configurazione del reato nella forma consumata e non nella forma tentata – è, altresì, manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, nel caso di specie, si è evidenziato come non vi fosse una vigilanza completa, continua e costante, tale da tenere costantemente sotto controllo gli imputati, i quali hanno così superato la barriera delle casse sottraendo i beni, recuperati solo successivamente quando gli stessi erano già entrati nel possesso dei ricorrenti. Tali circostanze impediscono di qualificare il furto nella forma tentata, come da costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso della ricorrente COGNOME – con il qua ella lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva – è inammissibile in qua inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione, avendo la Corte specificato come i plurimi precedenti gravanti sulla ricorrente, anch per reati della stessa specie, nonché le circostanze e le modalità dei fatti permettono di concedere le invocate attenuanti né di ritenere esclusa la recidiva, c come ritenuta;
Per quanto concerna l’aggravante del mezzo fraudolento, non sussiste il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che gli elementi di fatto dell’aggrava diversamente configurata sono stati ritualmente contestati, in modo da consentire agli imputati dì difendersi sull’addebito (Sez. 5, n. 37434 del 19/05/2023, Durolla Rv. 285336);
Considerato che il terzo motivo di ricorso del ricorrente NOME – con cui s denuncia violazione dì legge e vizio dì motivazione in ordine alla dosimetria dell pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva contestata nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità d cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto prospet enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza i materia: le modalità del fatto non giustificano la concessione dell’invocata causa
non punibilità.
Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha
specificato come i numerosi precedenti penali, anche specifici, nonché le modalità
della condotta e la personalità dell’imputato, non permettono la concessione delle invocate attenuanti, né l’esclusione della contestata recidiva o la riduzione ulteriore
della pena irrogata;
8. letta la memoria del difensore di NOME COGNOME che insiste per l’ammissibilità
del ricorso, chiedendo la sua trasmissione alla sezione ordinaria, con liquidazione dei compensi difensivi;
9. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente