Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40116 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40116 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERINO MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di MACERATA in difesa di: COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale – in sede di rito abbreviato – è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 14.11.2019 in ordine al reato di furto aggravato di cui agl artt. 110, 624, 625 n. 2, cod. pen., commesso in Castelraimondo tra il 30.9.2016 e il 1.10.2016.
L’esponente – in sintesi – lamenta vizio di motivazione e omessa valutazione di un punto decisivo favorevole all’imputato, avendo costui dichiarato di avere agito nella convinzione di essere stato a ciò autorizzato dalla persona offesa per debiti pregressi di quest’ultima; errore nella ricostruzione dei fatti, non avend il giudice di merito tenuto conto delle dichiarazioni spontanee dell’imputato, idonee a considerare l’insussistenza del dolo in relazione al delitto di furto; mancat riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 392 cod. pen.; manifesta illog della motivazione in relazione alle circostanze del reato; violazione dell’art. 131-b cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze proposte non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo COGNOME pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sull base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità, come tali insindacabili in questa sede.
Infatti, Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e congruamente accertato che il prevenuto, nell’appropriarsi di un fusto d’olio (di due quintali), dopo avere scardiNOME la por di ingresso del deposito della RAGIONE_SOCIALE, aveva agito nella chiara consapevolezza dell’altruità del bene e mosso da un chiaro fine di profitto, pienamente integrando con la sua condotta il reato di furto in contestazione. La valutazione sul diniego dell circostanze attenuanti richieste è stata svolta secondo congrue e non illogiche argomentazioni, sulla base della condotta tenuta e tenuto conto della rilevante entità del danno causato (effrazione e demolizione di un muretto che supportava il cancello).
Anche per quanto concerne l’eventuale applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., si osserva che nella specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia dennolitoria da parte di questa Corte di legittimità. Il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione. Dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque l’onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), s limitata ad invocare la detta causa di non punibilità in ragione di una diversa ricostruzione del fatto, in ipotesi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 392 pen., insistendo nella prospettazione secondo cui l’imputato avrebbe agito nella convinzione di essere stato a ciò autorizzato e con il fine di recuperare, almeno in parte, alcuni crediti che vantava nei riguardi della persona offesa.
Si tratta di una ricostruzione che, evidentemente, non può essere seguita nella presente sede di legittimità, non avendo questa Corte alcun potere di accesso agli atti del fascicolo processuale al fine di operare una “rilettura” della vice fattuale, in ipotesi più favorevole all’imputato.
In ogni caso, l’esclusione, nel caso in disamina, dell’ipotesi di particolar tenuità del fatto, anche tenuto conto della nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, consegue alla logica valutazione dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato il non tenue valore del bene sottratto e l’assenza di una condotta successiva del prevenuto tesa a elidere le conseguenze del reato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il 20 giugno 2023