Furto aggravato e Procedibilità d’Ufficio: La Cassazione Chiarisce gli Effetti della Riforma Cartabia
La recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto significative modifiche al nostro sistema penale, tra cui l’estensione del regime di procedibilità a querela per il reato di furto semplice. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che non tutti i furti sono uguali. Il caso in esame riguarda un furto aggravato e la questione cruciale se, anche in presenza di aggravanti, sia necessaria la querela della persona offesa. La Corte ha fornito una risposta netta, riaffermando un principio fondamentale per la tutela di beni di interesse pubblico.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato, presentava ricorso per cassazione. La difesa sosteneva un unico motivo: la violazione di legge in relazione all’improcedibilità dell’azione penale. Secondo il ricorrente, a seguito della Riforma Cartabia, il reato di furto sarebbe divenuto procedibile esclusivamente a querela di parte. Poiché nel caso di specie la querela mancava, l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata né proseguita.
La Questione Giuridica: il Furto Aggravato e l’Eccezione alla Querela
Il cuore del ricorso si basava sull’interpretazione dell’art. 624 del codice penale, come modificato dalla Riforma. La nuova norma stabilisce, in linea generale, che il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa. Tuttavia, la stessa norma prevede delle importanti eccezioni.
Il legislatore ha infatti mantenuto la procedibilità d’ufficio – ovvero l’avvio del procedimento penale da parte dello Stato senza necessità di una querela – qualora ricorrano talune circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale. Tra queste, spicca la numero 7, che riguarda il furto commesso su “cose destinate a pubblico servizio”. Ed è proprio questa l’aggravante che era stata contestata e ritenuta sussistente nel procedimento a carico del ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato in modo inequivocabile che il ragionamento della difesa era in diretto contrasto con il dato normativo. Il testo dell’art. 624, ultimo comma, del codice penale è chiaro nel fare salve le ipotesi di procedibilità d’ufficio quando sussistono le aggravanti dell’art. 625, numero 7. Nel caso concreto, dal capo d’imputazione e dalla sentenza impugnata emergeva pacificamente la contestazione e la conferma dell’aggravante del “pubblico servizio”.
L’aver commesso il furto su beni destinati a un servizio pubblico (come ad esempio cavi elettrici, segnaletica stradale, arredo urbano) è una circostanza che eleva il disvalore del fatto, ledendo non solo il patrimonio del singolo ma anche l’interesse della collettività al corretto funzionamento dei servizi essenziali. Per questa ragione, il legislatore ha scelto di mantenere la procedibilità d’ufficio, consentendo allo Stato di perseguire il reato anche in assenza di un’esplicita richiesta della persona offesa. Il ricorso, pertanto, si basava su una lettura parziale e errata della norma, ignorando le eccezioni esplicitamente previste.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: la Riforma Cartabia, pur ampliando l’ambito della procedibilità a querela per il furto, non ha intaccato la tutela rafforzata per i beni di rilevanza pubblica. Il furto aggravato ai danni di cose destinate a pubblico servizio rimane un reato procedibile d’ufficio. La decisione serve da monito per gli operatori del diritto, sottolineando la necessità di un’attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto prima di invocare l’applicazione delle nuove norme sulla procedibilità. La presenza di specifiche aggravanti, come quella in esame, cambia radicalmente il quadro giuridico, confermando la volontà dello Stato di perseguire con determinazione i reati che minacciano gli interessi della collettività.
Dopo la Riforma Cartabia, è sempre necessaria la querela per perseguire un furto?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il reato di furto rimane procedibile d’ufficio (senza necessità di querela) se sussistono specifiche circostanze aggravanti, come quella prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., ovvero l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi del ricorrente si basava su un’errata interpretazione della legge, ignorando che la norma stessa prevede esplicitamente delle eccezioni alla regola della procedibilità a querela. Poiché nel suo caso era stata contestata e ritenuta un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio, il motivo del ricorso era in palese contrasto con la legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 12376/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso i benefici del sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando la condanna per il delitto aggravato di furto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di le in ordine all’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela – essendo il reato per procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, com 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offe incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» -, manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo, ossia l’art. 624, ultimo comma, in quanto, come si legge dal capo di imputazione e poi nella sentenza, è stata contestata e ritenut l’aggravante del “pubblico servizio” di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. (segnatamente, l’aggravant aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), pertanto il reato è procedibile d’uff ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a GLYPH de.
Così deciso il 25 giugno 2024.