Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2293 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2293 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Partinico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara con cui NOME COGNOME era stata condannata in relazione al furto, in concorso con NOME COGNOME (giudicato separatamente), di generi alimentari del valore di circa 500 euro asportati dal RAGIONE_SOCIALE, sottraendoli dagli scaffali e dandosi alla fuga dalle porte di emergenza, con l’aggravante della esposizione alla pubblica fede e con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della COGNOME affidato a cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo si deduce l’errata applicazione di legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen. avendo ritenuto sussistente in capo all’imputata una condotta concorrente a quella posta in essere dal marito. Non è provato, secondo la difesa, il contributo concorsuale della ricorrente, nonché l’elemento soggettivo. I giudici di merito hanno, invero, ritenuto la responsabilità della ricorrente sulla base della mera presenza in loco della stessa senza un vaglio adeguato del contributo causale dato. Sotto questo profilo si deduce il vizio di motivazione. L’unico elemento evidenziato è l’uscita insieme al marito dalla porta di sicurezza.
2.2.Con il secondo motivo si contesta l’errata applicazione dell’art. 56 cod. pen. in relazione all’art. 624 cod. pen. poiché dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza si evince che la res sottratta non è mai uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore. La Corte ha errato nel ritenere che l’impossessamento della merce sin fuori dal RAGIONE_SOCIALE avesse integrato la consumazione del reato.
2.3.Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. poiché il furto sarebbe stato scoperto solo qualche tempo dopo. L’assunto non è condiviso dato che era assicurato un controllo costante all’interno del negozio mediante il sistema di videosorveglianza idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa da parte del personale che ha accesso alle immagini del sistema, così escludendo l’esposizione alla pubblica fede.
2.4.Con il quarto motivo si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; il motivo espressamente formulato con l’atto di appello è stato obliterato dalla Corte di appello.
2.5.Con il quinto motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione al rigido trattamento sanzionatorio in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e previa esclusione della recidiva. Erano state considerate le condizioni precarie dell’imputata che non sono state prese in esame dalla Corte territoriale.
Il P.G. ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto riproduttivi di censure già vagliate e disattese con argomenti non manifestamente infondati dai giudici di merito, non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, comunque, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni
di diritto che giustificano il ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi di appello ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Quanto ai motivi in punto di affermazione della responsabilità della COGNOME va detto che con gli stessi, si ripropongono argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado.
In proposito va ricordato che la concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell’art. 110 cod. pen., consente di ritenere che l’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere fornita prova anche in via logica o indiziaria, attraverso elementi che siano dotati di una sicura attitudine rappresentativa e che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento che il substrato psicologico dell’azione. Questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha avuto modo di affermare che «in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, o comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito dall’altrui condotta esista unilateralmente con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro» (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 – 01). E’ stato, altresì, precisato, che il contributo concorsuale, ove sussistente, acquista rilevanza non solo quando si ponga come condizione dell’evento illecito ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore o di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, P.G. c/ Bagarella, Rv. 285548 -01; Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 260235).
Nel caso in esame, i motivi di ricorso in punto di affermazione della responsabilità, ripropongono argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado.
La Corte territoriale, infatti, attraverso una puntuale ricostruzione dei fatti, ha affermato che la COGNOME ha accompagnato il marito presso il RAGIONE_SOCIALE e fatto proprio l’intento perseguito affiancandolo al momento della materiale apprensione dei beni dagli scaffali, aggirandosi tra i corridoi al fine di «scongiurare la presenza di personale di guardia, onde consentire a COGNOME di rubare in tutta sicurezza»(pag. 3 della sentenza impugnata), e seguendolo poi all’uscita, dalle porte di emergenza piuttosto che tramite il passaggio alle casse, previo regolare pagamento.
E’ stato, altresì, aggiunto che, secondo quanto riferito dalla teste escussa, la donna e il marito si erano già resi responsabili di altri furti presso il medesimo esercizio commerciale, con lo stesso modus operandi.
Da quanto detto, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite ha inferito che la ricorrente ha concorso, sotto il profilo del concorso morale con il marito, rafforzandone l’intento criminoso e facilitando la commissione del furto.
Del pari meramente reiterativo è il motivo che attiene alla qualificazione del reato posto in essere come consumato, piuttosto che sotto forma di tentativo. Sul punto è appena il caso di rammentare che la consumazione del reato di furto si realizza allorquando l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la fattispecie consumata avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente, insieme al marito che portava con sé due borse colme di merce, ha guadagnato l’uscita dal punto vendita tramite la porta di emergenza e si è allontanata, senza essere bloccata.
Solo successivamente, a seguito della visione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso si appurava l’avvenuto furto di merce per un valore complessivo di 500 euro, dunque, beni che erano usciti definitivamente dalla sfera di vigilanza e di controllo dell’offeso e dei quali i due coniugi avevano conseguito definitivamente la disponibilità.
Analogamente è già stato respinto, con motivazione adeguata e congrui richiami giurisprudenziali, l’argomento difensivo volto alla esclusione della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede. Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «in tema di furto, la circostanza aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37901 del 14/09/2022, non massimata, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 – 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 265808 – 01).
Con motivazione ampia che non presenta profili di criticità è stato escluso dalle sentenze conformi il riconoscimento della invocata circostanza attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. rilevando che, se pure la catena commerciale RAGIONE_SOCIALE «può sopportare un danno di 500 euro», detto danno non può considerarsi né irrisorio né di minima rilevanza. Sul punto è noto l’orientamento di questa Corte secondo cui «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» Sez. 1, n. 39251 del 04/10/2024, non massimata; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).
6. Il motivo afferente al trattamento sanzionatorio non si confronta con la motivazione spesa sul punto dalle sentenze di merito.
Il primo giudice aveva già diffusamente motivato sulle ragioni della mancata esclusione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, argomentando che la ricorrente risulta gravata da precedenti recenti e specifici e che la condotta contestata costituiva espressione di maggiore riprovevolezza.
La Corte territoriale ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; ha rigettato la richiesta di esclusione della recidiva, richiamando le recenti condanne riportate dalla ricorrente per reati contro il patrimonio, rilevando che le stesse si erano dimostrate “inutili sotto i profili special preventivi e rieducativi”.
Le valutazioni espresse non presentano né profili di illogicità né di contraddittorietà.
Quanto all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, i giudici di merito hanno limitato alla sola equivalenza con la contestata aggravante e con la recidiva in favore della prevenuta, ostandovi il disposto di cui all’art. 69, co. 4, cod. proc. pen. che espressamente prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 99, co. 4, cod. pen.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 novembre 2025
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