Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in LIBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, NOME COGNOME, il quale nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME, che nel riportarsi alle conclusioni scritte e alla nota spese depositata, ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per i ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATI -0
1. Con sentenza del 6 ottobre 2022, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna pronunciata in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di
Teramo in composizione monocratica con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati rispettivamente ascritti, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia, oltre alle statuizioni civili.
2.Le imputazioni hanno ad oggetto una pluralità di furti pluriaggravati nonché condotte di danneggiamento aggravato.
2.1. In particolare, al ricorrente COGNOME NOME è contestato:
-di essersi impossessato, nella qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, che effettuava attività estrattiva di inerti presso la ca proprietà di COGNOME NOME NOME NOME, del suddetto materiale inerte in danno dei proprietari della cava, con riferimento alle p.11e 46,50 e 69 (artt. 624,625 primo comma nn.2 e 7 cod. pen. di cui al capo B);
di essersi impossessato, nella medesima qualità, di materiale inerte nella medesima cava posto ad una profondità superiore a 2 metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda acquifera in danno dello Stato (artt. 110,624,625 primo comma nn.2 e 7 cod. pen. di cui al capo C);
di avere, nella medesima qualità e presso la suddetta cava realizzando attività estrattiva ad una profondità superiore a 2 metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda acquifera, deteriorato e distrutto i luoghi in violazione dell’a 144 del T.U. ambientale e delle leggi regionali in materia (artt. 635 comma primo e secondo n.3 cod. pen. in relazione all’art. 625 comma primo n.7 di cui al capo capo D);
Condotte aggravate dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose ( capi B e C) e su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio e pubblica utilità.
2.2. Al ricorrente COGNOME NOME è contestato:
-di essersi impossessato, nella qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, che effettuava attività estrattiva d inerti presso la cava di proprietà di COGNOME NOME NOME NOME, di materiale inerte posto ad una profondità superiore a 2 metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda acquifera in danno dello Stato (artt. 110,624,625 primo comma nn.2 e 7 cod. pen. di cui al capo E);
di avere, nella medesima qualità e presso la suddetta cava realizzando attività estrattiva ad una profondità superiore a 2 metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda acquifera, deteriorato e distrutto i luoghi in violazione dell’a 144 del T.U. ambientale e delle leggi regionali in materia (artt. 635 comma primo e secondo n.3 cod. pen. in relazione all’art. 625 comma primo n.7 di cui al capo capo F)
Condotte aggravate dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose (capo E) e su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio e pubblica utilità.
Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti sottoscritti dal comune difensore di fiducia, contenenti motivi di cui in seguito.
2.1. Con riferimento al ricorrente COGNOME NOME, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e assenza di motivazione con riferimento al furto pluriaggravato in danno dei COGNOME.
In particolare, la sentenza impugnata ha omesso di valutare le circostanze favorevoli al ricorrente emerse dall’istruttoria dibattimentale e in particolare che:
la parte civile era a conoscenza del fatto che sin dal 2013 il COGNOME stava svolgendo attività estrattiva di inerti presso la cava (p.11e 46 e 50) come risulta dall’esame testimoniale della persona offesa in data 12 luglio 2017 e dalla consulenza di parte COGNOME che riferisce che i materiali estratti alle p.11e 46,48,50 furono misurati, contabilizzati ed imputati alla RAGIONE_SOCIALE;
la società del ricorrente, prima di iniziare l’attività di scavo, recintò l’ar nelle quali erano comprese le p.11e 46,50 e 59, oggetto del contratto, operando all’interno della recinzione, come testimoniato dal geom. COGNOME all’udienza del 12/12/2017;
-la persona offesa e il suo tecnico hanno costantemente misurato il perimetro di scavo e il materiale scavato, senza mai muovere contestazioni come risulta dai certificati di pagamento prodotti, dalla testimonianza del COGNOME e dal geometra COGNOME.
Siffatte circostanze sono idonee a provare l’intervenuto accordo di vendita e ad escludere l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato.
2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e motivazione manifestamente illogica con riferimento al furto pluriaggravato in danno dei NOME.
2.2.1.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, per giustificare il furto del materiale inerte in relazione alle particelle oggetto di contestazione, evidenzia che il contratto del 19 dicembre 2001 aveva stabilito quali fossero le particelle oggetto di estrazione, anche se l’autorizzazione amministrativa era stata rilasciata per la estrazione di un terreno più ampio; inoltre in maniera manifestamente illogica ritiene che per escludere la condotta di furto il ricorrente dovesse provare la modifica del contratto scritto di concessione, laddove potrebbero essersi realizzate numerosissime ipotesi alternative per escludere il furto quale ad esempio la inesatta esecuzione del rapporto o la tolleranza del proprietario.
2.2.2.E’ illogica secondo la difesa la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ritiene che non vi sia stata modifica del contratto del 16 gennaio 2004 in considerazione del brevissimo tempo trascorso tra la conclusione del contratto e l’autorizzazione comunale a lavorare su un terreno più ampio rilasciata due giorni dopo, laddove il tempo da considerare non è quello trascorso tra il contratto e l’autorizzazione amministrativa, quanto piuttosto tra la conclusione dell’accordo e la data di accertamento del fatto avvenuto nell’anno 2015, rendendo dunque plausibile che dopo 11 anni le parti avessero provveduto ad una modifica contrattuale.
2.2.3 E’ contraddittoria la motivazione che ritiene che l’oggetto del furto sia rappresentato dalla differenza tra la maggiore quantità di inerti prelevati e il minore costo sostenuto, e al contempo rifiuta di svolgere una perizia sulle risultanze della consulenza di parte che sostiene che tutto il materiale prelevato è stato pagato.
2.2.4. E’ apparente la motivazione nella parte in cui ravvisa l’elemento psicologico sulla base della consapevolezza del ricorrente che l’autorizzazione amministrativa all’attività estrattiva era relativa ad un’area ben più estesa di quella oggetto di contratto.
2.2.5.E’ illogica la motivazione che esclude la consapevolezza da parte della persona offesa del prelievo anche sull’area oggetto di contestazione ritenendo che la tesi difensiva secondo la quale le aree interessate dall’estrazione erano desumibili dalla presenza di alcuni punti di riferimento, contrasta con la necessità che una prova a discarico sia ragionevole e probabile.
2.2.6.E’ viziata la motivazione nella parte in cui ritiene che il certificato pagamento del 28 novembre 2013 non sia sufficiente a dimostrare l’intervenuto pagamento di tutto il materiale estratto dal momento che sullo stesso non sono specificate le particelle da cui gli inerti risultano essere stati estratti.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606 lettera D) cod. proc. pen.
Con l’atto di appello la difesa del ricorrente aveva chiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen. in relazione:
All’acquisizione di un certificato del 28 gennaio 2013 che dimostrava un accordo tra il COGNOME e il COGNOME per il prelievo di ghiaia delle particel 46 e 50 come da accordo iniziale del 2001 nonché della particella 69, unitamente alle due planimetrie ad essa allegate e alla tavola tecnica raffigurante l’evoluzione dei limiti dell’area interessata dalla coltivazione della cava, documento redatto da un geometra espressamente incaricato dal COGNOME;
Allo svolgimento di una perizia, nonché l’esame del consulenze tecnico di parte COGNOME, ai fini di una corretta interpretazione della documentazione richiamata.
Siffatte richieste erano volte a provare che la condotta ascritta all’imputato era stata tenuta sin dal 2013 con il consenso e sotto il controllo della persona offesa la quale in data 23 novembre 2013 con l’ausilio del proprio tecnico aveva quantificato il materiale da estrarre e il relativo prezzo, con la conseguenza che la ghiaia non era stata rubata, quanto piuttosto regolarmente acquistata.
2.3.1. A fronte di siffatte richieste la sentenza impugnata ne ha escluso l’accoglimento ritenendole non necessarie, emergendo in maniera pacifica la penale responsabilità del ricorrente sulla base degli elementi di prova già raccolti.
Ha poi evidenziato l’inidoneità dei certificati di pagamento depositati a provare la corresponsione del prezzo anche in relazione alla ghiaia estratta da aree oggetto di contestazione dal momento che nei documenti non vi è la indicazione delle particelle dalle quali è stato estratto il materiale inerte.
La difesa lamenta la erroneità della decisione assunta dal momento che la prova documentale indicava anche la esistenza di un lotto 5/c ancora da scavare e che comprendeva le p.11e 46,50 e 69 per il cui scavo il ricorrente è stato condannato.
Peraltro, la difesa aveva specificamente richiesto una perizia per verificare attraverso l’esame della documentazione richiamata se nei lotti 5 a), 5 b), 5 c), fossero comprese le p.11e 46 e 50 del foglio 50 (ricomprese nel contratto del 2001 ed escluse nel contratto del 2004) e la p.11a 69 del foglio 52.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B) quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.625 comma primo n.7 cod. pen.
La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante limitandosi ad osservare che la ghiaia è esposta a pubblica fede per condizioni naturali e il COGNOME non ha eseguito controlli continuativi e sorveglianza.
In realtà la ghiaia è posta sottoterra ad una notevole profondità e coperta da uno strato di vegetazione.
2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi C) e D) dovendosi ritenere la condotta di danneggiamento assorbita in quella di reato aggravato dalla violenza sulle cose.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata nel ricorso, il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose assorbe il reato
danneggiamento delle medesime cose quando la violenza si trova in rapporto funzionale con la esecuzione della condotta di furto.
Siffatta giurisprudenza deve essere applicata al caso in esame dal momento che il danneggiamento sotto forma di scavo della breccia posta a meno di due metri dalla falda acquifera è stato funzionale all’esecuzione del furto.
2.6. Con il sesto motivo è stato dedotta violazione di legge quanto alla natura demaniale del materiale oggetto del furto di cui al capo C).
Ritiene la difesa che il materiale inerte collocato nella fascia a protezione della falda acquifera non può essere ricompreso tra i beni di cui all’art.822 cod. civ. i quale definisce come appartenenti al demanio necessario le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e dunque ai sensi dell’art.144 primo comma TU ambientale “tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo”.
Inoltre, le acque sotterranee del caso in esame non erano destinate al consumo umano, né si trovavano in aree circostanti le captazioni o derivazioni.
2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto al danneggiamento aggravato in danno del demanio di cui al capo D).
La sentenza impugnata ha evidenziato che il danno è stato arrecato attraverso il superamento dei limiti posti all’attività di estrazione dalla determin della Giunta regionale n.65/2018. Tuttavia, siffatta condotta non è riconducibile a quelle indicate dall’art.635 cod. pen. che indicano la distruzione, la dispersione, il deterioramento, o il rendere cose mobili o immobili altrui inservibili.
Con riferimento al ricorrente COGNOME NOME, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi E) ed F) dovendosi ritenere la condotta di danneggiamento assorbita in quella di reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose con riferimento al furto pluriaggravato in danno dei COGNOME.
Le doglianze sono le medesime rispetto a quelle contenute nel quinto motivo di ricorso di COGNOME NOME.
3.1. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla natura demaniale del materiale oggetto del furto di cui al capo E).
Le doglianze sono le medesime rispetto a quelle contenute nel sesto motivo di ricorso di COGNOME NOME.
3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto al danneggiamento aggravato in danno del demanio di cui al capo F).
Le doglianze sono le medesime rispetto a quelle contenute nel settimo motivo di ricorso di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano fondati per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
1.11 primo e il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME risultano manifestamente infondati in quanto non si confrontano con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).
Gli stessi, peraltro, riproducono le medesime censure contenute nell’atto di appello, censure alle quali la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata, priva dei caratteri della contraddittorietà e dell’illogicità manifesta.
1.1. In particolare, la Corte con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha chiarito (pp.14/16) che:
-il ricorrente ha effettuato scavi in aree non ricomprese nell’atto di concessione, come modificato dalla scrittura privata di transazione intervenuta in data 16 gennaio 2004 con COGNOME NOME, con la quale si escludevano dalla superficie utilizzabile per lo scavo le particelle 46,38 e parte della 50 per motivi tecnici;
il rilascio in data 18 gennaio 2004, appena due giorni dopo la intervenuta transazione, di un’autorizzazione comunale allo sfruttamento della cava anche in relazione ad alcune delle aree oggetto di esclusione non consente di ritenere che in un così breve lasso di tempo fossero intervenuti accordi verbali tra le parti volti a ripristinare lo sfruttamento della più ampia superficie; consente piuttosto di ravvisare la consapevolezza del ricorrente di avere estratto ghiaia in aree sottratte alla sua disponibilità e di avere omesso di comunicare all’autorità competente la modifica apportata all’originario titolo contrattuale ( testimonianza del militare in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE);
i certificati di pagamento depositati dalla difesa al fine di provare l’avvenuta corresponsione del prezzo anche in relazione agii inerti estratti nell’area oggetto di contestazione non consentono di individuare con la precisione necessaria le particelle in corrispondenza delle quali il materiale è stato estratto.
1.1.1. Inoltre, il primo motivo nel sollecitare una rivalutazione degli apporti dichiarativi raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, si limita a riprodu alcuni frammenti a fronte del costante indirizzo di questa Corte secondo il quale :” È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità
frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Pm in proc. Aprovitola, Rv. 253774; n.34149 dell’11/06/2019, Rv.276566).
Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte sulla specifica censura.
2.1. In particolare, la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi indicati dalle Sez. Un. di questa Corte in virtù dei quali nel giudizio appello, ad eccezione del caso di prova scoperta successivamente al giudizio di primo grado, la rinnovazione istruttoria costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. Un. n.12062 del 17/12/15, (2016), COGNOME, Rv.266820).
La sentenza impugnata (p.14) ha giudicato non necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei termini indicati dalla difesa sul rilievo ch compendio istruttorio raccolto era idoneo ai fini della decisione.
2.1.1. Peraltro, occorre anche evidenziare che deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).
La sentenza impugnata appare immune da vizi dal momento che ha offerto attraverso motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria non contraddittoria, la non decisività della prova di cui si richiedeva l’acquisizione.
2.1.2 Va infine richiamata con riferimento alla richiesta di effettuazione di una perizia il principio anche questa volta fissato dalle Sez. Un. in base al quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’ 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico
che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
3. Il quarto motivo risulta infondato.
3.1 Questa Corte ha avuto modo di pronunziarsi in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante contestata (art. 625 comma 1 n.7 cod. pen.) nelle ipotesi di furti di sabbia o di ghiaia.
In particolare, è stata ravvisata la sussistenza della circostanza di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. con riferimento alla esposizione alla pubblica fede e alla destinazione a pubblica utilità: “In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o fruibilità dei lidi marini” (Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801).
Questa Corte ha ulteriormente chiarito che la circostanza aggravante sussiste anche se l’esposizione alla pubblica fede non è legata ad un comportamento volontario dell’uomo, ma unicamente per una condizione originaria del bene: “In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’ar 625, n. 7, cod. pen. non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo. (Fattispecie relativa alla asportazione di sabbia dall’arenile in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la sussistenza dell’aggravante). (Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 275276).
3.1.1. Nel caso in esame (capo B) la circostanza aggravante è stata contestata unicamente con riferimento alla esposizione alla pubblica fede e correttamente la sentenza impugnata ne ha affermato la sussistenza riconoscendo la esposizione della ghiaia alla pubblica fede per destinazione naturale.
Né può ritenersi fondata la obiezione difensiva secondo la quale la ghiaia estratta dalla cava non sarebbe esposta alla pubblica fede in quanto coperta da uno strato di vegetazione perché il requisito della esposizione alla pubblica fede del bene non deve essere inteso come immediata visibilità del bene quanto piuttosto come libera accessibilità del bene per sua destinazione naturale.
Infondato risulta il motivo comune ai due ricorrenti e precisamente il sesto motivo proposto da COGNOME NOME e il secondo motivo proposto da COGNOME NOME in quanto volto ad una rivalutazione in fatto dei contenuti della sentenza impugnata.
La censura attiene alla natura demaniale della fascia di rispetto posta a protezione della falda acquifera e comprensiva dei due metri di suolo sovrastanti la falda.
La sentenza sul punto con motivazione logica e non contraddittoria in fatto ha ravvisato la demanialità della fascia di protezione in quanto in mancanza della stessa la falda acquifera non può conservare la sua integrità strutturale, è un tutt’uno con la falda stessa e non può considerarsi un qualcosa di diverso.
5.Fondato risulta il quinto motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME comune al primo motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME in relazione al concorso tra i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e danneggiamento.
5.1. Al riguardo occorre richiamare l’orientamento di questa Corte in tema di rapporti tra il reato di furto e il reato di danneggiamento in base al quale: “Il deli di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto. (Sez. 5, n. 25953 del 28/02/2022, Rv. 283530; n. 49571 del 23/09/2014, Rv. 261732).
Il principio deve essere ribadito nel caso sottoposto al Collegio, in cui i danneggiamento/escavazione del terreno è stata funzionale all’esecuzione del furto. Né ha rilievo l’argomento logico-giuridico addotto dal giudice d’appello, secondo cui la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe l’assorbimento tra i due reati in esame soltanto qualora l’oggetto del danneggiamento sia proprio la res sottratta. Tale conclusione non soltanto non è desumibile dalle pronunce già citate espressive della linea interpretativa alla quale il Collegio intende richiamarsi (cfr in particolare la sentenza n. 20743 del 2010, in cui è evidente che il danneggiamento fosse funzionale all’appropriazione da parte dell’autore della condotta di beni presenti all’interno dell’esercizio commerciale diversi dalla vetrata effratta) ma è incoerente con il nucleo essenziale del principio affermato, che si incentra sull’assorbimento del disvalore di una condotta “funzionale” alla perpetrazione del furto, qualsiasi sia l’oggetto di esso.
5.2. Il riconosciuto assorbimento consente di annullare senza rinvio la sentenza in relazione ai capi D) per COGNOME NOME e al capo F) per COGNOME NOME, e ai sensi dell’art. 620 comma primo lett.1) cod. proc. pen. la eliminazione della pena per il reato di danneggiamento che è stato riconosciuto in continuazione con
un aumento di pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100, 00 di multa per ciascuno dei ricorrenti.
L’accoglimento del precedente motivo comporta l’assorbimento del sesto motivo di COGNOME NOME e del terzo motivo di COGNOME NOME.
L’epilogo decisorio comporta comunque la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza della costituita parte civile che sono liquidate nell’ammontare di cui in parte dispositiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo D), in quanto assorbito dal delitto di furto ed elimina la relativa pena di mesi 1 ed euro 100 di multa; rigetta nel resto il ricorso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo F), in quanto assorbito dal delitto di furto ed elimina la relativa pena di mesi 1 ed euro 100 di multa; rigetta nel resto il ricorso.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida per ciascuno in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Il Presidente
Il Cons GLYPH e espsore
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023