Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34389  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 04EDINO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che h concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, co 1, nn. 2 e 7, e 635 cod. pen.;
considerato che con il primo motivo di ricorso – che denuncia la manifesta illogicità d motivazione e la violazione delle legge penale, in ordine all’aggravante della commissione del furto bene esposto alla pubblica fede – è manifestamente infondato in quanto:
in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede «no esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di c all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n, 2724 del 26/11/2015 – dep. 201 Scalambrieri, Rv. 265808 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 – dep. 2021, saja, Rv. 28015 – 01; Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, COGNOME, Rv. 265681 – 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica; Rv. 248168 – 01), né «dall’adozione di cautele da parte del proprietario della res, inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serra con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto a sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia» (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018 2019, Sansone, Rv. 275343 – 01; Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 260204 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278383 – 01);
ed essa, per costante giurisprudenza, ricorre allorché oggetto dell’impossessamento siano beni contenuti all’interno di una res collocata sulla pubblica via (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 38900 d 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119 – 01, relativa a beni custoditi all’interno di un’autovettura; Se n. 17121 del 04/02/2020, COGNOME, Rv. 279243 – 02, relativa al furto di gasolio contenuto nel serbat di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico);
considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base – è da manifestamente infondato in quanto il trattamento punitivo è da considerarsi sorretto da logica e sufficiente motivazione, avendo la Corte territoriale dimin anche la pena base, richiamando le modalità della condotta dell’imputato (già descritte in sentenza) così dando conto in maniera congrua e logica dell’elemento rientrante nel novero di quelli previ dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad es riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.