Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 04/02/1998
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20.6.2024 il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 3.6.2024 dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di NOME sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen. (capo 1), 56, 624 e 625 n. 7 cod.pen. (capo 2) e 624 cod.pen. (capo 3), segnatamente per il furto aggravato dell’autovettura Ford Focus di proprietà di COGNOME NOMECOGNOME per il tentato furt aggravato dell’autovettura Audi TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME nonché per il furto del portafoglio di quest’ultimo custodito nel predetto autoveicolo, fa tutti commessi in Barcellona P.G. il 2 giugno 2024.
1.1. Il Tribunale, nel rigettare l’istanza di riesame, ha confermato il quadro d gravità indiziaria in ordine ai reati contestati ritenuto dal Gip, dando conto che procedimento trae origine da un intervento eseguito nelle prime ore del mattino del 2 giugno 2024 da militari in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Barcellona P.GJ i quali avevano ricevuto la segnalazione di un soggetto intento a colpire con calci le porte delle abitazioni. Giunti sul posto, poco dopo sopraggiungeva una Ford Focus di colore grigio guidata da un soggetto che, in stato di evidente alterazione alcolica, non era in grado di giustificare la su presenza in loco. Dagli accertamenti effettuati risultava che il mezzo era intestato a tale COGNOME NOME, residente in Terme Vigliatore il quale, contattat telefonicamente, confermava di essere il proprietario dell’autovettura in esame e precisava che che l’autovetturana parcheggiata in strada dalla moglie.
Effettuata la perquisizione personale sul soggetto individuato, lo stesso veniva trovato in possesso di un portafoglio contenente una patente scaduta intestata a tale NOME COGNOME e tre fotografie raffiguranti il predetto il quale, nella stessa mattinata, sporgeva denuncia rappresentando di aver parcheggiato la propria auto, una Audi SW, nel parcheggio adiacente la propria abitazione e di aver notato che ignoti avevano fatto ingresso nel veicolo con l’intento di sottrarlo; poi aveva constatato che era stato prelevato un portafogli notando altresì la presenza sul sedile lato guida di un telefono di colore nero a lui non appartenente, munito di sistema di blocco gestuale per l’accesso.
Da successivi approfondimenti risultava che il soggetto fermato a bordo della Ford Focus si identificava con l’odierno ricorrente e che le sue effigi corrispondevano a quelle ritratte nell’immagine impressa sul cellulare rinvenuto.
Il Tribunale ha del pari confermato la sussistenza del pericolo di recidivanza prendendo atto della avvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti dorniciliari.
Avverso la predetta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato sostanzialmente in due motivi.
Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 1 comma 1, lett. b) lcod.proc.pen. in relazione agli artt. 381 e 382 cod.proc.pen. nonché all’art. 62g cod.pen.
Ed inoltre la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 > com ma 1, lett. e),cod.proc.pen.
Si sostiene che ,se é acclarata la flagranza nella commissione del furto della vettura, dubbia, invece, é la configurabilità della circostanza aggravante contestata della esposizione alla pubblica fede la conseguente legittimità dell’arresto.
Invero la vettura era aperta ma soprattutto si trovava parcheggiata sotto l’abitazione della persona offesa .di fronte al cancello di ingresso e con le chiavi all’interno dell’abitacolo, h Tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto in concreto dal soggetto passivo in rapporto alla necessità Qella vigilanza.
Per converso ritenere la contestata circostanza aggravante si concretizza in un maldestro tentativo di legittimare un arresto che non sarebbe invece consentito se si fosse trattato di un furto semplice.
Su tale profilo la motivazione del Tribunale é carente /limitandosi a richiamare gli elementi illustrati dal primo giudice.
Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606;comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) lcod.proc.pen.
Si assume che il Tribunale non ha indicato gli elementi da cui scaturisce il grave, concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato né può ritenersi sufficiente a tal fine il semplice richiamo alle identiche formule già utilizzate dal Gip.
Ed inoltre il Tribunale ha trascurato una circostanza decisiva, ovvero l’intervenuta reintegrazione del Lahniche all’interno del proprio nucleo familiare, in quanto la mutata condizione personale e familiare nonché l’assoluta incensuratezza dimostrano l’insussistenza delle paventate esigenze cautelari.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, atteso che la censura mira a contestare la legittimità dell’arresto, asseritannente illegittimo in difetto dell’aggravante contestata, va rilevato che in ogni caso, anche qualificando il fatto di reato come mero furto semplice, ai sensi dell’art. 291 comma 5, cod.proc.pen. la misura cautelare sarebbe in ogni caso stata mantenuta con conseguente difetto di interesse a ricorrere e conseguente inammissibilità della censura.
A prescindere da tale rilievo di carattere assorbente, il motivo è in ogni caso manifestamente infondato, Va, invero, chiarito che per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale speciale valutazione:1(.2 7 :, t t22 – »tà deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale.
In tale prospettiva, la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritm l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come “base” per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprest anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciati in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia vi abbia lasciato.
Questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto d proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046, relativo a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto l’aggravante in un caso di danneggiamento di t ki un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via mentre il proprietario si trovava all’interno di un cortile antistante alla stessa). Inoltre, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta configurabile anche quando la cosa si trova in
luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non custodito (Sez. 2, n. 8798 del 17/01/1991, COGNOME, Rv. 188119).
Nella specie, pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente l’aggravante contestata al capo a), rilevando che l’auto non era stata parcheggiata con le portiere aperte e le chiavi inserite nel quadro di accensione ma invece era stata lasciata regolarmente in sosta sulla pubblica via con le portiere chiuse e senza le chiavi, tanto che il prevenuto, solo dopo essersi introdotto nell’abitacolo, aveva rinvenuto le chiavi che si trovavano in un borsello riposto nel vano della portiera anteriore sinistra dal lato del guidatore.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
Ed invero il Tribunale con motivazione logica e diffusa ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa in termini di concretezza ed attualità, e ciò in considerazione della pluralità dei reati ascritti all’indagato e, tenuto conto della già avvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha sottolineato l’inidoneità di misure la cu osservanza sia rimessa allo spontaneo adempimento dell’indagato.
In conclusione il ricorso, manifestamente infondato , va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso i GLYPH oma il 22.10.2024