Furto Aggravato Pubblica Fede: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per la revisione di una condanna penale, in particolare quando si contesta la sussistenza di un furto aggravato pubblica fede. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di giudicare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni dietro la decisione.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di una donna da parte del Tribunale per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento. I reati sono stati considerati uniti dal cosiddetto ‘vincolo della continuazione’, ovvero commessi nell’ambito di un unico progetto criminoso. La decisione del Tribunale è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello.
Non soddisfatta dell’esito, l’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, nel tentativo di annullare la condanna.
Il Motivo del Ricorso: Contestazione sul Furto Aggravato Pubblica Fede
Il ricorso si basava su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso su ‘cose esposte alla pubblica fede’. In pratica, la difesa sosteneva che non fossero presenti gli elementi per qualificare il furto come aggravato sotto questo specifico profilo, chiedendo implicitamente alla Corte di riesaminare le prove, come il verbale di denuncia presentato dal direttore del negozio dove il fatto era avvenuto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando chiaramente le ragioni della sua decisione. Innanzitutto, le argomentazioni presentate sono state definite ‘generiche’, prive di un solido fondamento giuridico e fattuale. In secondo luogo, le tesi della ricorrente si ponevano in contrasto con l’orientamento consolidato della stessa Corte di Cassazione in materia di furto aggravato pubblica fede.
Il punto cruciale, tuttavia, risiede nella natura stessa delle contestazioni. La richiesta di ‘vagliare il verbale relativo alla denuncia’ è stata interpretata come una mera ‘doglianza in punto di fatto’. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono riconsiderare le prove e ricostruire i fatti. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, che valuta esclusivamente se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e fornito una motivazione logica e coerente. Poiché il ricorso chiedeva un nuovo esame delle prove, è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la conferma definitiva della sentenza di condanna. La ricorrente non solo ha visto respinta la sua richiesta, ma è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione su precise questioni di diritto, evitando di trasformarlo in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche e si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti, chiedendo una nuova valutazione delle prove. Questo è un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non il merito della vicenda.
Cosa significa l’aggravante di ‘furto su cose esposte alla pubblica fede’?
Si tratta di un’aggravante applicata quando il furto riguarda oggetti che, pur trovandosi in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono sotto la sorveglianza diretta e continua di una persona, ma sono affidati al senso generale di rispetto della proprietà altrui. La Corte ha ritenuto che questa circostanza fosse correttamente applicata nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito di un ricorso inammissibile?
Oltre alla condanna penale che diventa definitiva, la ricorrente è stata condannata al pagamento di tutte le spese del processo e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 08/05/1950
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Messina che aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede – è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, comunque, contrarie alla consolidata esegesi di questa Corte circa l’aggravante suddetta, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si chiede di vagliare il verbale relativo alla denuncia presentata dal direttore del negozio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il consiglier estensore
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