Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con c la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grad ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod tuttavia riducendo la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed euro 320,00 di
Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deduco rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussi dell’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. e inosservanza o erronea applica della legge penale nonché correlato vizio di motivazione per l’ome riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. sono del tutto gen esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragio poste a base della pronuncia di condanna (si vedano pagg. 2 e 3 della sente impugnata, ove, con il richiamo di giurisprudenza di questa Corte, il gi d’appello ha valorizzato gli indicatori specifici, da illustrarsi caso per cas integrare l’esposizione della cosa all’altrui indistinto affidamento e senso di e tali da circoscrivere, in limiti ristretti, la configurabilità della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità);
Ritenuto che i suddetti motivi di ricorso sono altresì manifestamente infond ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in rel all’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, si veda Cass., sez. 5, 08/01 n. 6351, secondo cui “in tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della ‘res’, ostacolandone la facilità di raggiungimento”, non potendo ritenersi tale la presenza della recinzione, come del resto dimostrato dal fa l’imputato è riuscito con facilità ad accedere all’agrumeto in questione, nono la presenza di un cancello; quanto poi al mancato riconoscimento dell’attenua ex art. 62 n. 4 cod. pen., si veda Cass., sez. 4, 19/01/2017, n. 6635, seco “la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offes abbia subìto in conseguenza della sottrazione della ‘res’, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato”);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’omessa esclusione della recidiva, è per un verso – generico, perché, nella trascrizione di un coacervo di massime giurisprudenziali, non si esprime, nello specifico, in ordine alle ragioni che non consentirebbero di attribuire pregnanza recidiviante al commesso reato e – per altro verso – manifestamente infondato, poiché il riconoscimento dell’aggravante della recidiva in capo al prevenuto è stato adeguatamente motivato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) e risulta applicato in conformità ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023