Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
che ha concluso chiedendo avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, li provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da: Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona COGNOME Sostituto Procuratore NOME COGNOME
udito il di
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12.7.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME e NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto pluriaggravato (esclusa la contestata recidiva).
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso nell’interesse di NOME NOME tre motivi di seguito enunciati nei l cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Col primo motivo NOME la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione con particolare riguardo alla mancata assoluzione ex art. 530. comma 1 o comma 2, cod. proc. pen. L’impugnata sentenza merita censura per carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità dell’utenza n. 3807778325 all’imputato NOMENOME ed inve assolutamente neutro il richiamo investigativo secondo cui alla data dei 11/01/2014 l’imputato avesse fornito in sede di denuncia il numero di utenza suindicato per una duplic motivazione: in primo luogo non vi è alcuna certezza che l’imputato in sede di quell denuncia avesse spontaneamente indicato agli operanti un numero effettivamente a lui riconducibile (egli avrebbe potuto rilasciare un numero di un amico o di un suo familiare) in secondo luogo l’indicazione del numero avviene a distanza di quasi un anno dall’evento contestato (furto commesso nel Marzo 2013 ed ipotetico accertamento avvenuto il 11 gennaio 2014).
E’ ovvio e logico affermare l’insufficienza di prove per poter ritenere oltre ogni ragion dubbio che quella utenza fosse in uso all’imputato nel Marzo 2013, eclissando in tal modo l’eventuale possibilità del promiscuo utilizzo della detta scheda telefonica. Né tantonnen dibattimento si è arricchito dell’unica prova che a parere della difesa avrebbe pot sollevare da ogni dubbio circa l’attendibilità di quella utenza all’imputato ovverosia perizia fonico-comparativa tra le conversazioni intervenute prima e alla data del 14 Marz 2013 e le conversazione eventuali intervenute dopo la data del 11 gennaio 2014.
Superato il problema dell’attribuibilità dell’utenza, i giudici valorizzano per l’affer della responsabilità penale contenuti delle intercettazioni telefoniche e gli agganci relative celle. Orbene, un’analisi attenta delle fonti probatorie dimostra come le stesse sono tali da poter essere ritenute esaustive essendo carenti e non oltrepassando quel grado di alta probabilità per condurre ad una condanna; ed invero il richiamo ad esplic riferimenti come “trasformatori, fili rossi, acquedotto e attrezzi necessari” valorizz giudice di primo grado non rappresentano un riscontro esterno e individualizzante a
contenuto delle assai generiche intercettazioni telefoniche valorizzate in sentenza; tantomeno vi è una sovrapponibilità dell’eventuale “guadagno” maturato dagli imputati la sera del 14 Marzo 2013 ammontante a circa 1.000 C rispetto al danno assai maggiore pari a circa 30.000 C così come risultante dalle indagini, nonché dalla pretesa risarcitoria de parte civile.
Si conclude che non sussiste la gravità indiziaria necessaria per l’affermazione del responsabilità penale dell’imputato.
3.2.Col secondo motivo NOME la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata esclusione delle aggravanti contestate di cui ai numeri 2 e 5 dell’articolo 625 c.p. e all’art. 61 n. 5 c.p.; avendo i assolto l’imputato COGNOME NOME e non essendovi prova certa per affermare la partecipazione a titolo di concorso di ulteriori altri soggetti non identificati, non si sarebbe potuta r l’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 625 cod. pen., in difetto del numero legale minimo o più persone ivi previsto; parimenti non sussiste l’aggravante di cui all’articolo 61 n 5 è noto infatti che al fine di valutare la sussistente dell’aggravante della cosiddetta min difesa è necessario accertare in concreto, piuttosto che sulla base di una condizion astrattamente considerata, se le circostanze in cui si è verificato il fatto ab effettivamente favorito la commissione del reato, per cui è necessario individuare e indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in u determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa pubblica che privata (il tempo di notte avrà rilievo solo qualora concorrono ulter condizioni che abbiano effettivamente anche annullato o sminuito i poteri di difesa pubbli o privata).
3.3.Col terzo motivo NOME la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale previsto dalla legge. I giudici di merito emettono una motivazione unica p entrambi gli imputati non operando alcuna differenziazione tra le singole posizioni secondo criteri analiticamente indicati dagli articoli 133, e seguenti, cod. pen.; ed in valutazione del certificato penale dell’imputato, le modalità della condotta, i singoli ru addebitare ai correi, l’intensità del dolo riscontrata che non è di forma e dimensione tal fare assurgere l’intero fatto reato ad episodio di estrema gravità, potevano e dovevan convincere i giudici a concedere le invocate circostanze attenuanti anche quale strumento per mitigare la pena in concreto irrogata. Del resto, come già sottolineato nel primo moti di censura – così testualmente in ricorso – tutte le varie cessioni di stupefacente contes all’imputato riguardano piccole dosi finalizzate al consumo personale dei vari acquirenti con minimi margini di guadagno.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME tre motivi di seguito enunciati nei li cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1.Col primo motivo NOME l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla difesa tecnica e alla notifica dell’estratto della sent latitante. Palese è stata la violazione nel caso di specie delle disposizioni concernent difesa tecnica dell’imputato latitante rimasto privo del difensore designato d’uffici cancellazione volontaria dello stesso dall’albo già prima dello svolgimento della fa dibattimentale del processo di primo grado.
COGNOME, nel caso di specie, all’imputato veniva nominato quale difensore di ufficio ex ar comma 1, cod. proc. pen. l’AVV_NOTAIO che richiedeva la cancellazione volontaria già prima che venisse celebrata l’apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, così come documentato dalla difesa nel corso del giudizio di appello; l’evento della cancellazion avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad effettuare una nuova nomina ex art. 97, comma 1 c.p.p., all’imputato latitante rimasto privo di difesa tecnica e non invece procedere a diverse nomine ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza possibilità di chiedere termini a difesa ex art. 108 c.p.p. e con sostanziale grave lesione del diritt difesa. Tale mancanza si è riverberata su altro importantissimo profilo: infatti a seguito d pronuncia della sentenza di primo grado è stata del tutto omessa la notificazione a difensore del latitante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 165 c.p.p., dell’est sentenza di primo grado emessa in data 05/11/2020, in epoca assai successiva all’avvenuta cancellazione volontaria da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME dall’albo. Indi si insta l’annullamento della sentenza impugnata.
4.2.Col secondo motivo NOME l’illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazio al percorso motivazionale. Immotivata è da ritenere innanzitutto la selezione del materia probatorio che ha portato alla condanna dell’imputato COGNOMECOGNOME COGNOME, a parere della dife le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento di primo grado, differentemen da quanto si legge nella sentenza gravata, lungi dal consentire di pervenire a conclusion appaganti in ordine alla responsabilità dell’imputato, non hanno al contrario fatto emerge senza ombra di dubbio la colpevolezza dello stesso rispetto ai fatti in contestazione; inver l’impianto accusatorio sì fonderebbe principalmente, se non esclusivamente, su un quadro indiziario omettendo in toto di considerare le ulteriori fonti di prova mai puntualmente vagliate dai giudici di merito che avrebbero potuto insinuare nel giudicante quantomeno i dubbio circa il reale svolgimento dei fatti. In particolare, appare quanto mai contraddit ed illogica la motivazione nella parte in cui omette la valutazione del comples dell’acquisito quadro indiziario nei termini di cui ai principio di diritto ricavab sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33748 del 12 luglio 2005, con riferimento alla necessità di valutazione unitaria del compendio indiziario, così come imposto dall’art. 19 comma 2, c.p.p., in relazione ai criteri di gravità, precisione e concordanza, dovendo
stessi essere vagliati in primo luogo singolarmente per poi essere esaminati in un prospettiva globale ed unitaria tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in medesimo univoco e pregnante contesto dimostrativo.
Si deve quindi concludere che l’omissione di una tale valutazione non possa consentire d affermare la penale responsabilità dell’imputato; a ciò si aggiunga che – differentemente quanto affermato dalla Corte di appello – alla luce di quanto sopra esposto, le risult probatorie non possono consentire, in alcun modo, di raggiungere la piena prova circa la pena responsabilità dell’imputato e circa la sussistenza delle circostanze aggravan ravvisate, in assenza delle quali il reato risulta oramai prescritto. In particolare, l’agg di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen. non può essere ritenuta sussistente in quanto n stata raggiunta la prova della presenza di tre o più persone, proprio in ragi dell’intervenuta assoluzione di COGNOME NOME e del difetto di individuazione di ult partecipanti all’azione criminosa. Parimenti insussistente risulta l’aggravante della minor difesa in quanto non vi è stato alcun accertamento concreto dell’esistenza di una ta condizione.
4.3.Col terzo motivo NOME l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al disposto normativo di cui all’articolo 133 cod. pen. per violazione dei cri proporzionalità e di adeguatezza della pena. La sentenza si è limitata ad affermare relazione alla quantificazione della pena, determinata in maniera abnorme, che la pena erogata ad entrambi gli imputati è congrua ed adeguata.
Indi si insta per l’annullamento della sentenza per vizio della motivazione, in subordine una congrua riduzione della pena stante la sua eccessività.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha chiesto rigettarsi i allegando nota spese;
il difensore dell’imputato COGNOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.11 ricorso nell’interesse di NOME è meramente reiterativo di questioni già svolte precedenti gradi di giudizio e risolte nella sentenza impugnata con adeguata motivazione.
1.1. Il primo motivo è generico.
La Corte di appello ha già chiaramente spiegato che fu lo stesso NOME a dichiarare di esse l’utilizzatore dell’utenza interessata dalle intercettazioni peraltro formalmente intes una donna in circostanze di tempo e di luogo del tutto neutra, il 11 gennaio 2014 a distanz di circa 10 mesi dal furto per cui è processo, quando il suo coinvolgimento nel fatto non ancora emerso, in occasione della presentazione di una denuncia; e che dunque deve ritenersi che anche all’epoca del fatto e anche nelle circostanze delle conversazi incriminanti forse l’utilizzatore dell’utenza, visto che il prevenuto non ha fornit elemento concreto volto a giustificare altrimenti il dato riferito in denuncia e a cons una diversa ricostruzione del fatto; peraltro deve rilevarsi – aggiunge la corte di me che dalle intercettazioni acquisite risulta più volte la partecipazione alle conversazioni d persona dal nome NOMENOME NOME elemento di conforto all’assunto di accusa.
Sicchè deve concludersi che la conferma dell’affermazione di responsabilità, a differenza d quanto si assume in ricorso, non si fonda solo sulla circostanza estrapolata dalla precedent dichiarazione resa dall’imputato in ordine all’utenza utilizzata ma anche sul fatto che d stesse intercettazioni emergono riferimenti proprio ai nome dell’imputato NOMENOME
Che poi il predetto abbia partecipato all’azione delittuosa – prosegue la Corte di appel emerge con evidenza dalla combinazione, in orario compatibile con l’esecuzione del furto, dell’elemento costituito dall’intervenuto aggancio dell’utenza del COGNOME da parte della c relativa all’area in cui si trova lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE, con il tenor conversazioni intercettate; queste sono particolarmente esaustive in quanto connotate da un linguaggio che seppure caratterizzato da attenzione e cautele fa riferimento esplicito attrezzi, oggetti, stato dei luoghi e a modalità di condotta riferibili oltre ogni rag dubbio al furto di rame per cui si procede, stante anche l’orario notturno che non consen altre interpretazioni logiche delle conversazioni; a tal riguardo, nella sentenza impugnata richiamano gli stralci di conversazioni già riportate nella sentenza di primo g sottolineando in particolare ì punti in cui í conversanti dicono “avete trovato trasformatori?.., lui prende gli attrezzi.. .e seghetto a mano…vedi che mi serve il segh mano…vedi che sta nel furgone… io sono qua dentro con i ragazzi…qua dai trasformatori. a Butoi che ci sono ancora dei fili rossi lì, dove c’era il trasformatore di alluminio, dov il primo trasformatore…ci sono dei fili rossi, dei cavi rossi…da quel quadro lì vi resto gli imputati non hanno fornito elementi idonei a una diversa lettura d conversazioni, si appunta nella sentenza impugnata); ed oggetto del furto ascritto a imputati è costituito proprio da cavi, componenti in rame, del trasformatore elettrico e pompe idrauliche in danno del RAGIONE_SOCIALE e della di RAGIONE_SOCIALE,
Precisa infine la Corte di appello che il fatto che poi il COGNOME, il giorno successivo sempre durante una conversazione intercettata, abbia parlato all’interlocutore di guadagno di 1.000 C fatto la sera precedente è un’NOME elemento di confort all’impianto accusatorio, a nulla rilevando che il valore dei beni sottratti ammontasse a c C30.000 come sottolinea l’appellante al fine di svalutare la relazione tra detto guadagno e furto, atteso che con evidenza l’importo di 1.000 C corrisponde a quanto percepit esclusivamente e specificamente dal COGNOME COGNOME il contributo dato alla perpetrazione d reato (avendo egli fatto appunto riferimento al proprio guadagno).
1.2. Il secondo motivo, pur lamentando l’applicazione anche dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. della violenza sulle cose, poi nulla dice al riguardo rima affetto da assoluta genericità sul punto.
Quanto agli argomenti posti a base della doglianza che riflette l’applicazione delle aggrava dei numero di persone pari o superiore a tre e della minorata difesa, essi sono comunque generici. Ed invero, la sentenza impugnata ha già spiegato che dalle intercettazioni emerge con certezza la presenza di almeno tre persone sul luogo del furto e che gli autori del re fossero almeno tre sebbene uno rimasto non identificato, con la conseguenza che non rileva l’intervenuta assoluzione dell’imputato NOME COGNOME determinata esclusivamente dall’impossibilità di identificare nel predetto uno dei partecipi chiamato dal NOME delle conversazioni col nome NOME.
E, quanto alla minorata difesa, la sentenza impugnata ha precisato che essa ricorre perché I’l’azione predatoria non solo è stata perpetrata in orario notturno ma anche in una zo isolata e su stabilimento privo, all’epoca del fatto, di idonea sorveglianza, ele correttamente ritenuti idonei ad integrare condizioni tali da ostacolare, in concret privata difesa.
Tale impostazione interpretativa è d’altra parte in linea con la giurisprudenza dfi qu Corte in tema di aggravante della minorata difesa, in particolare con la pronuncia Sez. Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 – 01, che ha affermato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circosta tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idone neutralizzare il predetto effetto.
Né, d’altronde, la difesa ha imperniato la censura sulla eventuale esistenza di circosta idonee a neutralizzare l’effetto derivante dall’avere agito in orario notturno.
1.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è anch’esso aspecifico ed affet anche da genericità intrinseca, facendo ad un certo punto addirittura riferime verosimilmente ad altro imputato e comunque a fatti – cessione di stupefacenti – no oggetto del presente procedimento.
In ogni caso la Corte di appello con motivazione congrua ed esaustiva ha precisato, i particolare, al riguardo che non potessero riconoscersi a nessuno degli imputati attenuanti generiche trattandosi di furto pluriaggravato di beni di valore elevato perpet con modalità indicative di capacità organizzativa e preordinazione e risultando entrambi ricorrenti, quindi anche il NOME, gravati da precedente specifico. In tal modo conferma anche la congruità della pena inflitta.
2. Il ricorso nell’interesse di COGNOME.
2.1.11 primo motivo di ricorso – con cui si chiede, come precisato nella memoria versata in atti, l’annullamento della sentenza impugnata, dichiarando la nullità de svolgimento del giudizio di primo grado a causa della cancellazione volontaria del difensor d’ufficio ex art. 97, comma I, c.p.p. dell’imputato latitante, AVV_NOTAIO, avven già prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sostituito con apposita nomi solo nel corso del giudizio di appello, con palese violazione del diritto di difesa, nonc giudizio in appello, in ragione dell’omessa notifica al difensore dell’imputato latitante, 165 c.p.p., dell’estratto della sentenza di primo grado – è manifestamente infondato, p rilevando circostanze processuali effettivamente verificatesi (quanto alla documentat cancellazione dall’albo dell’AVV_NOTAIO originariamente designato ai sensi dell’art. 97 comm 1 c. p. p. ).
Quanto al primo profilo sulla designazione, a seguito della mancata comparizione all’udienza del difensore di ufficio designato ex art. 97 comma 1 c.p.p. all’imputato latitante, difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. invece che di uno, ex novo, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 cod. proc. pen., si osserva che non può ritenersi, in assenza peralt specifiche doglianze sul punto quanto a concrete diverse potenzialità difensive – identific genericamente nell’impossibilità di chiedersi un termine a difesa – che una siffa designazione si sia risolta in un deficit di difesa, avendo peraltro proprio il difensore di ufficio, già designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., nella persona dell’AVV_NOTAIO proceduto a presentare appello, prima, e ricorso per cassazione, poi.
Quanto al secondo profilo, sull’omessa notifica all’imputato latitante, deve rilevarsi correttamente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta – che la censura non si confro minimamente con le diffuse e articolate argomentazioni contenute nella giurisprudenza successiva, che ha disatteso quella citata in ricorso – che in ogni caso presuppone dichiarazione di contumacia; ed invero, come ha avuto modo di osservare, in particolare, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019 – dep. 03/02/2020, Rv. 277844, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza configura una nullità di o generale non assoluta, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto
motivazionale; ma soprattutto, va considerato che nella fattispecie in esame si versa ne caso particolare dell’imputato dichiarato latitante (con decreto del 19.7.2016) con conseguenza che la notifica – ove pure si volesse giungere a ritenerne la necessità trattandosi di processo celebrato, in primo grado, a partire dall’anno 2017, successivamente quindi all’entrata in vigore della legge n. 67/14 che com’è noto ha eliminato la previsi della notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale, legata alla abrog contumacia – avrebbe dovuto comunque effettuarsi, ai sensi dell’art. 165 del codice di rit presso il difensore di ufficio che, nel caso di specie, ha proposto l’appello.
A ciò si aggiunga che in ogni caso, come ha già avuto modo di osservare questa Corte in relazione al caso specifico di difensore di ufficio, l’omessa notifica all’imputato dell’av deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all’avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell’impugnazione proposta nell’interes dell’imputato (Sez. 3, n. 19602 del 12/02/2021, Rv. 281660 – 01; in motivazione, questa Corte ha evidenziato che, nell’ipotesi di imputato contumace assistito da difensore di uffi è da ritenersi superato il principio di unicità dell’impugnazione, poiché, in tal l’imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l’eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall’art. 669 cod. proc. pen.).
2.2. Il secondo motivo che denuncia un’inadeguata valutazione probatoria è del tutto generico limitandosi esso a richiamare la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33748 del 12.7.2005 in tema di valutazione indiziaria. Aspecifico è il motivo anche nella parte cui contesta ;a sussistenza delle aggravanti (rispetto alle quali si rimanda a quanto osservato in relazione al motivo proposto nell’interesse di NOME).
2.3. Il terzo motivo che lamenta che la Corte di appello sì sarebbe limitata affermare laconicamente che la pena è congrua non tiene conto dell’articolata motivazione che ha invece svolto la sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui si già sopra fatto cenno al punto 1.3.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimi atti impugnatori, al versamento, in favore de cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U de 14.7.2022, COGNOME, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato
che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché a effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività dirett contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarc fornendo un utile contributo alla decisione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 10/10/2023.