Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza annullata perché l’azioiek penale non può essere proseguita per difetto di querela.
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 2 maggio 2023 la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 gennaio 2020 dal Tribunale di Fermo, ha escluso l’aggravante della minorata difesa, e, per l’effetto, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta a NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624
e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato di beni vari, sottraendoli dall’interno dei locali della ditta “RAGIONE_SOCIALE“.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla condizione di procedibilità della querela.
Lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alle note difensive, ribadite in sede di conclusioni, con cui era stato sollecitato il proscioglimento rilevando, a sostegno della richiesta, che nelle more il reato, previa esclusione delle aggravanti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 era divenuto procedibile a querela e che tale atto, necessario per l’esercizio dell’azione penale, non era stato presentato dalla posta offesa, che si era limitata a sporgere denuncia senza chiedere la punizione degli autori del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce di violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione a trattamento sanzioNOMErio.
Lamenta l’omessa indicazione dei criteri in applicazione dei quali la pena, a seguito dell’esclusione di una delle aggravanti, è stata diminuita di soli due mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità «che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto» (Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).
Con specifico riferimento alla querela, si è precisato che essa entra a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quonnodo di applicazione del precetto, di cui occorre tener conto ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. (cfr., in tema di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862); si è perciò
pervenuti «per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato» (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 27355201, pag. 17 della motivazione).
Più di recente, con riguardo alla modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs., 10 aprile 2018, n. 36, si è affermato che nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., commesso quando il reato era procedibile di ufficio l’intervenuta remissione della querela comporta in ogni caso l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorressero altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, dovendosi applicare, anche a tal fine, la disciplina sopravvenuta più favorevole (cfr., Sez. 2 – , n. 21700 del 17/04/2019, COGNOME,, Rv. 276651 – 01).
2. L’art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto anche se aggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., prevedendo la necessità della querela, con l’esclusione delle sole ipotesi di reato aggravato dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (in parte) o commesso in danno di persona incapace.
Il successivo art. 85 d.lgs. n. 150/2022, nel dettare le disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, statuisce che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine di presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Qualora per il reato divenuto procedibile a querela sia stata applicata ad un soggetto una misura cautelare, il termine diventa ancora più breve, essendo limitato a venti giorni, ma, in tal caso, il secondo comma dell’art. 85 cit. stabilisce che «l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa».
Il legislatore non ha, quindi, previsto alcun onere di avviso alla persona offesa del mutato regime di procedibilità del reato di cui è vittima, al fine di consentirle di valutare se presentare querela o meno, ed ha stabilito un termine per la sua presentazione legato esclusivamente all’entrata in vigore della nuova normativa. Il diverso onere attribuito all’autorità giudiziaria, nel caso che vi sia un indagato o imputato sottoposto a misura cautelare, dimostra che la disposizione di cui al primo comma dell’art. 85 legge cit. è stata determinata da una precisa volontà di semplificazione delle procedure. Non è previsto neppure un onere, a carico
dell’autorità giudiziaria, di informarsi, presso gli organi di procura o gli uffici polizia giudiziaria, in merito alla eventuale, sopravvenuta presentazione di querela nel termine sopra indicato.
2.2. La giurisprudenza di questa Corte da tale disciplina ha tratto il condivisibile principio secondo cui “il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione (Sez. 1, n. 31451 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284841 – 01).
Non è configurabile pertanto un dovere dell’Autorità giudiziaria di disporre ricerche circa l’esistenza di una querela o di sollecitarne l’acquisizione, e tanto meno di disporre l’assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata.
Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, è emerso che la persona offesa, come sostenuto dal ricorrente, non ha mai presentato querela, avendo sporto solo una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 de109/01/2023, Rv. 284616).
La Corte di appello investita della questione avrebbe, pertanto dovuto una volta qualificato il reato come violazione degli artt. 624, 625 comma 1, n. 2, cod. pen., re..- vtilel dichiarare improcedibile per la mancanza di tempestiva querela. Trattandosi di una dichiarazione che deve effettuata immediatamente, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., siffatta declaratoria deve essere emessa da questa Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, come previsto dall’art 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può «ssere proseguita per difetto di querela.
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n
Così deciso, in Roma 3 aprile 2024.