Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41175 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Salerno
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME nata a MONTECORVINO ROVELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME NOME, perché l’azione non doveva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al contestato delitto di cui all’art. 624 e 625 n. 7, cod. pen. per furto di energia elettrica, commesso su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e/o destinata a pubblico servizio o pubblica utilità.
1.1. Il Tribunale ha rilevato che, in difetto di querela (neppure presentata nel termine del 30 marzo 2023 fissato dal d. lgs. n. 150 del 2022), l’azione penale non poteva essere proseguita alla luce del disposto dell’art. 624, comma 3, cod. pen., introdotto dall’art. 2, lett. i), d. lgs. n. 150 del 2022. Il medesimo Giudice ha escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione suppletiva -effettuata dal Pubblico ministero ex art. 517 cod. proc. pen. all’udienza del 18 settembre 2023 -della circostanza aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblica utilità (art. 625, comma 1, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.), in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d’ufficio anche ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen. nel testo vigente risultante dalla novella del 2022. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la contestazione suppletiva fatta dal Pubblico ministero, una volta decorso il termine per la proposizione della querela, al pari di quella operata all’indoman i dello spirare del termine di prescrizione, sia inefficace, alla stregua delle medesime coordinate interpretative di carattere sistematico valorizzate dalle Sezioni Unite Domingo (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517: ‘ Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato ‘ ). Ha, pertanto, concluso nel senso che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale di Salerno, per violazione di legge ricordando come, alla prima udienza utile successiva alla modifica normativa che ha modificato il regime di procedibilità del furto aggravato per l’esposizione della cosa alla pubblica fede, il pubblico ministero abbia proceduto alla contestazione dell’aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, rispetto alla quale il reato è procedibile di ufficio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Suprema Corte ha concluso per l’ annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione fisica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Il reato è quindi procedibile di ufficio quando il fatto sia commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; o se ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, n. 7 bis , cod. pen.
Nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente ritenuto insussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: la cosa destinata al pubblico servizio, cui si riferisce la norma, è quella destinata alla fruizione pubblica del servizio (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). In altri termini, l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio. L’energia elettrica è, quasi per antonomasia, destinata ad un pubblico servizio, anche quando viene distolta in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, giacché a rilevare non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di sottrazione abusiva della stessa (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, COGNOME NOME, Rv. 282543). Questa Corte ha affermato che, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio anche nel caso in cui l’improcedibilità si sia virtualmente prodotta (Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Pg c/COGNOME NOME, Rv. 287060 – 02; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Pmt c/Sciarra NOME, Rv. 287243).
Parimenti si è evidenziato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, COGNOME NOME, Rv. 286943; analogamente, Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, dep. 2025, Pmt c/COGNOME NOME, Rv. 287361: ‘ In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l’azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d’ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale. ).
Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha esercitato l’azione penale per il fatto commesso mediante allacciamento fraudolento diretto alla rete di distribuzione dell’ energia e lettrica, contestando l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7, ‘ di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e/o destinata a pubblico servizio o pubblica utilità ‘, per cui l’aggravante risulta correttamente contestata.
Alla stregua del nuovo disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024), il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché, il rinvio va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata deve, quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Salerno, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Salerno, diversa persona fisica.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME