Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16417 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CALTAGIRONE il 01/02/1948
avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Caltagirone in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato COGNOME COGNOME perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7. cod. pen. (furto di gas metano con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e destinate a pubblico servizio).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltagirone deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’intervenuto proscioglimento per difetto di procedibilità.
Lamenta il Pubblico ministero che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’azione penale non potesse esser esercitata per difetto di querela trattandosi di reato procedibile di ufficio in relazione alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art.625 n. 7 cod. pen. (cosa destinata a pubblico servizio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
Il d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha previsto in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Cass. n. 22641 del 2023, Rv. 284749).
1.1. Nel caso di specie il reato contestato risulta procedibile di ufficio anche a seguito della riforma cd. Cartabia in ragione della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. in relazione alla destinazione della cosa a pubblico servizio. Non poteva, pertanto, pronunziarsi una sentenza di proscioglimento per difetto di querela.
2.La sentenza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2.1. Quanto alla individuazione del giudice competente per il rinvio, lo stesso va individuato nel Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica.
Secondo il nuovo testo dell’art. 593 comma secondo cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114, (entrata in vigore in data 25 agosto 2024): “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.”
Dunque, in relazione ai reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta ai sensi dell’art.550 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è l’unico rimedio impugnatorio esperibile dal Pubblico Ministero.
Consegue che in questi casi il ricorso per cassazione del PM può essere proposto per tutti i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen e non si fa luogo a conversione del ricorso in appello ex art. 569 comma terzo cod. proc. pen. nel caso di denuncia di vizi di cui all’art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Inoltre, nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio va disposto al giudice di primo grado e non alla Corte di appello come previsto per il ricorso immediato ai
sensi dell’art. 569 comma quarto cod. proc. pen.
Il reato per cui si procede rientra nelle ipotesi di esercizio dell’azione penale per citazione diretta.
2.2. La norma richiamata si applica al caso in esame considerando che la sentenza impugnata è stata emessa in data 9 ottobre 2024 e dunque
successivamente al 25 agosto 2024, data della sua entrata in vigore. (Sez. U, n.
27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. lista, Rv. 236537 – 01).
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
COGNOME in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il c
GLYPH
liere estensore
GLYPH
‘dente GLYPH
/