Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME e NOME propongono ricorso per cassazione, mediante unitaria impugnativa affidata a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 21 novembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (fatto commesso i Palermo il 5 settembre 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che, anche dopo l’entrata del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 ove commesso su cose destinate a pubblico servizio (come, nel caso di specie, l’edificio scolastico depredato di materiale elettrico procedibile d’ufficio (Sez. 5, n. 32931 del 14/06/2023, e Sez. 5, n. 32280 del 06/06/2023, entrambe non massimate);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è articolat senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 3 del sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023