Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione m , avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo he ha confermato ,..5k )1512 2) la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 7 7-bis cod. pen. (fatto commesso in Partinico il 15 aprile 2019);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del rispettivo difensore, articolando, COGNOME, tre motivi e COGNOME, un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo nell’interesse di COGNOME, con il quale si deduce il vizio di motivazio in relazione alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulla cosa di cui all’art. 625, com 1, n.2 cod. pen., è generico, per mancato confronto con le ragioni ostese nella sentenza impugnata a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante d violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzional tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla “res” la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui, al fine asportare i contatori dell’acqua di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, gli imputati recidevano con cesoia i tubi polietilene che conducevano l’acqua al contatore (vedasí pag. 4, punto 3.1 dell sentenza impugnata);
– che il secondo motivo nell’interesse dello stesso imputato, che denuncia la violazione dell’ar 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudiz che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pagg. 6 e 7, punto 4.1 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo nell’interesse di COGNOME e l’unico motivo proposto nell’interesse COGNOME NOME, che lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sono articolati senza tener conto che, per diritto vivente, statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogici né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 6, punto 3.3, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoria ha affermato che non si evincevano elementi di significatività tale da giustificare rimodulazione del carico sanzionatorio – già improntato dal Tribunale a criteri di assoluta mitez attraverso la riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle tre aggravant contestate ed anche sulla recidiva, contestata e ritenuta a carico del solo COGNOME -, tenut conto, altresì, del comportamento degli imputati susseguente al reato, che non avevano provveduto a risarcire il danno né manifestato concreti sintomi di resipiscenza), le censure riguardo sviluppate sono generiche e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore