Furto aggravato: quando tagliare un tubo integra la violenza sulle cose
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10549/2024, si è pronunciata su un caso di furto aggravato, offrendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose. La decisione sottolinea come anche un’azione apparentemente semplice, come la recisione di tubature per asportare dei beni, integri pienamente questa circostanza, con importanti conseguenze sulla determinazione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I fatti di causa
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per il reato di furto in concorso, aggravato da diverse circostanze, tra cui la violenza sulle cose. Nello specifico, i due avevano asportato alcuni contatori dell’acqua di proprietà di una società idrica, dopo aver reciso con una cesoia i tubi in polietilene a cui erano collegati. Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, contestando principalmente tre aspetti: la sussistenza della suddetta aggravante, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
L’analisi della Cassazione sul furto aggravato
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici per ciascun punto contestato.
L’aggravante della violenza sulle cose
Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, c. 1, n. 2 c.p.). Secondo la difesa, la semplice recisione dei tubi non costituiva una vera e propria violenza. La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno ribadito che l’aggravante si realizza tutte le volte in cui il soggetto agente fa uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione della cosa altrui, rendendo necessaria un’attività di ripristino per restituirle la sua funzionalità originaria. Nel caso di specie, tagliare i tubi per asportare i contatori rientra perfettamente in questa definizione, poiché ha reso inservibile l’impianto e ha richiesto un intervento per ripararlo.
Il rigetto dell’attenuante del danno di speciale tenuità
Gli imputati avevano richiesto anche l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il danno economico fosse irrisorio. Anche su questo punto, la Corte ha dato torto ai ricorrenti. È stato chiarito che la concessione di tale attenuante non dipende solo dal valore intrinseco della cosa sottratta, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto anche di tutti gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Il danno deve essere “lievissimo” o “pressoché irrisorio” in questa prospettiva allargata. La Corte territoriale aveva correttamente applicato questo principio nel negare l’attenuante, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché le censure sollevate erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con le solide motivazioni della sentenza d’appello. Per quanto riguarda l’aggravante della violenza sulle cose, la decisione della Corte d’Appello era in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Sul punto delle circostanze attenuanti generiche, la Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è un’attività discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, evidenziando come gli imputati non avessero mostrato alcun segno di resipiscenza né avessero provveduto a risarcire il danno, elementi che non giustificavano un trattamento sanzionatorio più mite.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in esame ribadisce principi fondamentali in materia di furto aggravato. In primo luogo, consolida un’interpretazione ampia del concetto di “violenza sulle cose”, che include qualsiasi manomissione che ne comprometta la funzionalità. In secondo luogo, riafferma che la valutazione sulla speciale tenuità del danno deve essere complessiva e non limitata al solo valore del bene rubato. Infine, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze, un giudizio difficilmente censurabile in Cassazione se sorretto da una motivazione logica e adeguata. La decisione serve da monito: danneggiare un bene per commettere un furto, anche se in modo non eclatante, comporta quasi certamente un’accusa più grave e una pena più severa.
Tagliare un tubo per rubare un contatore è considerato ‘violenza sulle cose’ ai fini del furto aggravato?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che si configura l’aggravante della violenza sulle cose ogni volta che si utilizza energia fisica per rompere, guastare o danneggiare un bene, rendendo necessario un intervento di ripristino per la sua funzionalità. La recisione dei tubi rientra pienamente in questa definizione.
Per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità, è sufficiente che l’oggetto rubato abbia un valore basso?
No. La Corte ha chiarito che la valutazione non si limita al solo valore economico del bene sottratto, ma deve considerare tutti gli effetti pregiudizievoli che la vittima ha subito a causa del reato. Il danno, nel suo complesso, deve essere di valore pressoché irrisorio.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione di un giudice sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
Generalmente no. Il giudizio di comparazione tra le circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita è palesemente illogica, contraddittoria o arbitraria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione m , avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo he ha confermato ,..5k )1512 2) la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 7 7-bis cod. pen. (fatto commesso in Partinico il 15 aprile 2019);
-
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del rispettivo difensore, articolando, COGNOME, tre motivi e COGNOME, un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo nell’interesse di COGNOME, con il quale si deduce il vizio di motivazio in relazione alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulla cosa di cui all’art. 625, com 1, n.2 cod. pen., è generico, per mancato confronto con le ragioni ostese nella sentenza impugnata a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante d violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzional tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla “res” la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui, al fine asportare i contatori dell’acqua di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, gli imputati recidevano con cesoia i tubi polietilene che conducevano l’acqua al contatore (vedasí pag. 4, punto 3.1 dell sentenza impugnata);
- che il secondo motivo nell’interesse dello stesso imputato, che denuncia la violazione dell’ar 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudiz che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pagg. 6 e 7, punto 4.1 della sentenza impugnata);
- che il terzo motivo nell’interesse di COGNOME e l’unico motivo proposto nell’interesse COGNOME NOME, che lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sono articolati senza tener conto che, per diritto vivente, statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogici né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 6, punto 3.3, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoria ha affermato che non si evincevano elementi di significatività tale da giustificare rimodulazione del carico sanzionatorio – già improntato dal Tribunale a criteri di assoluta mitez attraverso la riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle tre aggravant contestate ed anche sulla recidiva, contestata e ritenuta a carico del solo COGNOME -, tenut conto, altresì, del comportamento degli imputati susseguente al reato, che non avevano provveduto a risarcire il danno né manifestato concreti sintomi di resipiscenza), le censure riguardo sviluppate sono generiche e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore