Furto Aggravato al Distributore: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’atto di rifornire la propria auto e allontanarsi senza pagare è una scena purtroppo non rara, ma le sue conseguenze legali sono spesso sottovalutate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che tale condotta non è una semplice “furbata”, ma integra a tutti gli effetti il reato di furto aggravato. Questa decisione chiarisce la distinzione fondamentale con la meno grave fattispecie di insolvenza fraudolenta, delineando un principio giuridico chiaro e severo.
I Fatti del Caso: Il Pieno “Dimenticato”
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. L’imputato, dopo essersi servito di carburante presso un distributore ad erogazione automatica, si era allontanato rapidamente senza corrispondere il prezzo dovuto, approfittando di un momento di assenza di controllo da parte del gestore. Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, un’errata applicazione della legge penale. A suo dire, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come insolvenza fraudolenta e non come furto.
La Decisione sul Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna per furto aggravato. I giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa, basandosi su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte ha chiarito che la condotta posta in essere dall’imputato presenta tutti gli elementi costitutivi del furto, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento.
La Distinzione Cruciale: Furto vs. Insolvenza Fraudolenta
Il punto centrale della decisione risiede nella differenza tra il furto e l’insolvenza fraudolenta. Si ha insolvenza fraudolenta quando un soggetto contrae un’obbligazione (ad esempio, consumare un pasto al ristorante) con l’intenzione di non pagarla, ma la prestazione gli viene fornita con il consenso, seppur viziato, della controparte. Nel caso del distributore automatico, invece, non c’è alcun consenso alla cessione del carburante senza contestuale pagamento. L’erogazione è automatica e si basa sul presupposto che l’utente paghi. L’automobilista che si appropria del carburante senza pagare compie uno spossessamento invito domino, ovvero contro la volontà del proprietario.
L’Uso del “Mezzo Fraudolento”
L’aggravante del mezzo fraudolento, prevista dall’articolo 625 n. 2 del codice penale, è stata ritenuta sussistente. La frode consiste proprio nell’approfittare della modalità di erogazione automatica e della contingente assenza di sorveglianza per eludere il pagamento. L’azione non è una semplice sottrazione, ma è pianificata sfruttando le circostanze per superare le difese poste dal proprietario.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità su due fronti. In primo luogo, il motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, chiedendo di fatto un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, il motivo relativo all’errata qualificazione giuridica del fatto è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza costante, secondo cui rifornirsi a un distributore automatico e allontanarsi senza pagare costituisce furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento. L’azione realizza uno spossessamento contro la volontà del titolare (invito domino), elemento che lo distingue nettamente dall’insolvenza fraudolenta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce in modo inequivocabile che non pagare il carburante al self-service non è un illecito di lieve entità, ma un reato serio. La qualificazione come furto aggravato comporta conseguenze penali più severe rispetto all’insolvenza fraudolenta. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento giuridico tratta tali comportamenti.
Fare benzina a un distributore automatico e andare via senza pagare è furto?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, questa condotta integra il reato di furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, e non un illecito minore.
Qual è la differenza tra furto aggravato e insolvenza fraudolenta in questo caso specifico?
La differenza fondamentale risiede nel consenso del proprietario. Nel furto, il bene (la benzina) viene sottratto contro la volontà del proprietario (invito domino). Nell’insolvenza fraudolenta, il proprietario acconsente alla cessione del bene (come un ristoratore che serve un pasto), ma il cliente ha già l’intenzione di non pagare. L’erogatore automatico non esprime un consenso alla cessione senza pagamento.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in parte perché chiedeva un riesame dei fatti, non consentito in Cassazione, e in parte perché la tesi giuridica sostenuta (la qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta) era manifestamente infondata, in quanto si scontrava con un principio di diritto già consolidato e costantemente affermato dalla stessa Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 985 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IGLESIAS il 09/05/1978
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha conferma la sentenza del Tribunale di Cagliari del 6 ottobre 2021, che affermato la pen responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudol e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta violazione di leg e vizio di motivazione, relativamente alla valutazione delle prove, è inammissibi limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque volti ad invocar una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede legittimità;
che il secondo motivo, con il quale l’imputato si duole dell’errata applicaz della legge penale relativamente all’applicazione della circostanza aggravante cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che qu Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di f aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta l condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazi automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal mo si realizza uno spossessamento invito domino (ex multis, Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278148);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’a rt . 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.