Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Thiene il giorno DATA_NASCITA;
avverso la sentenza dell’8 gennaio 2025 della Corte di appello di Trento;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8 gennaio 2025 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 29 aprile 2022 con cui il Tribunale di Trento ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. e, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., equivalente all’aggravante e alla recidiva contestate, lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa.
1.1. Più in particolare, il giorno 10 dicembre 2021 l’imputato, introdottosi all’interno di un istituto scolastico, si è impossessato di una somma di denaro appartenente al vicedirettore, e di un computer portatile di proprietà della scuola.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.
I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del reato in conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal ricorrente (il quale ha risarcito il danno prima dell’ammissione al rito abbreviato), e della conseguente integrale soddisfazione della persona offesa.
Si osserva, inoltre, che il reato è divenuto procedibile a querela soltanto nel corso del giudizio di appello, che pertanto la causa estintiva può essere dedotta e rilevata nel giudizio di legittimità.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.
Osserva il ricorrente che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, prima dell’ammissione del rito, ha proceduto a risarcire la persona offesa del danno arrecato.
Quest’ultima si è dichiarata interamente soddisfatta.
La sentenza del Tribunale, che per tale ragione ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., è intervenuta prima dell’entrata in vigore de d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, preso atto del ristoro integrale, avrebbe quindi dovuto applicare l’art. 162-ter cod. pen. e dichiarare estinto il reato, in ragione del mutato regime di procedibilità.
3. Il ricorrente fonda la sua censura su una premessa erronea.
Come rilevato anche dalla parte pubblica, va infatti escluso che, nel caso in esame, il reato sia divenuto procedibile a querela – circostanza rilevante ex art. 162-ter cod. pen. – nel corso del giudizio di appello, come invece si afferma in ricorso (p. 2): risulta infatti contestata, ed è stata ritenuta dalle conformi decisioni di merito, l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., poiché è commesso su cose destinate alla pubblica utilità (p. 7 sentenza impugnata).
Il regime della procedibilità querela, infatti, non opera nel caso in cui è contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., con l’unica eccezione, non ricorrente nella specie, del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede (cfr., tra le più recenti, Sez. 7, n. 26722 del 04/06/2025, Ammendola, non mass.).
Né, d’altra parte, il ricorrente ha proposto alcun motivo in ordine a tale punto della decisione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025