Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone dell’8 gennaio 2019, con cui NOME era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquantaquattro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Richiesta di immediata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela a seguito delle modifiche al regime di procedibilità introdotte dalla cd. riforma Cartabia.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa riqualificazione del reato contestato in furto tentato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine al secondo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, va ribadito, per giurisprudenza pacifica, che in tema di reato di furto presso un supermercato, si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 259263; Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013, NOME, Rv. 258671).
Al riguardo, peraltro, la difesa non fornisce nessun elemento per confutare tale consolidato principio giurisprudenziale.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di furto aggravato, per “mezzo fraudolento” deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262669 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l’aggravante in oggetto nella condotta dell’imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si
trovava all’esterno dell’esercizio commerciale; Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203).
L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276924).
Tale circostanza è configurabile anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell’azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l’azione furtiva (Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713).
I suesposti principi hanno trovato applicazione anche in una fattispecie analoga a quella in esame, laddove si è riconosciuta l’aggravante nel comportamento di chi si impossessa di merce, ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all’impossessamento in corso (Sez. 5, n. 3478 del 05/02/1998, Gullà, Rv. 210807).
In linea con tali principi, la Corte di merito ha individuato il mezzo fraudolento nella condotta della NOME, la quale aveva inserito la merce in una borsa schermata in alluminio ed era uscita dal negozio senza pagare. La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente evidenziato che, ai fini della configurabilità di tale aggravante, rileva la predisposizione degli accorgimenti fraudolenti e non l’effettivo funzionamento del meccanismo elaborato
Quanto al primo motivo di ricorso, la pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Lg.vo 10 Ottobre 2022, n. 150 (art. 85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.