Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39781 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CORREGGIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORREGGI° il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.9.2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato e condannati alla pena di giust riconosciute le attenuanti generiche e quelle di cui all’art. 62 nn. 4 e 6 c.p.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, di seg enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen., l’inoss degli articoli 522, 604, primo comma, del codice dì rito in ordine alla mancata declaratori nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla parte concernente l’applicazio dell’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento, nonché la manifesta e logicit contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d’appello afferma che l’aggravante d mezzo fraudolento risulterebbe contestata in fatto.
I. ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.11 motivo, in tutte le sue implicazioni, è manifestamente infondato. Ed inver sufficiente leggere il capo d’imputazione per verificare che ciò di cui si dolgono i rico evidentemente infondato, emergendo per tabulas che l’aggravante del mezzo fraudolento è stata contestata sia attraverso l’espresso richiamo del n. 2 dell’art. 625 cod. pen. riguarda anche l’aggravante della violenza sulle cose parimenti contestata in via alternati quella del mezzo fraudolento tramite l’espressione: “Con le aggravanti di avere agito violenza sulle cose e comunque con mezzo fraudolento” – sia mediante il riferiment esplicito, in fatto, al mezzo fraudolento.
D’altra parte la corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, ave evidenziato al riguardo come si dovesse ritenere ritualmente contestata l’aggravante in par
sia in diritto che in fatto, leggendosi nel capo d’imputazione anche l’esatta descrizione condotta aggravata dai mezzo fraudolento laddove si precisa che il furto veniva compiuto “con l’utilizzo di una sfera calamitata”; sicché erronea deve ritenersi, secondo quant precisa nella pronuncia impugnata, l’impostazione della difesa che assume che invece l’aggravante in parola sia da ravvisarsi nel tentativo (non contestato in fatto) di dist della commessa messo in atto da uno dei partecipi dell’azione delittuosa, laddove in real l’utilizzo del mezzo fraudolento, secondo quanto contestato dal Pubblico Ministero, sostanzia nell’impiego della semisfera magnetica per rimuovere la placca antitaccheggìo dall merce sottratta.
Deve solo aggiungersi che a conferma della correttezza degli argomenti spesi dalla corte territoriale milita il fatto che la circostanza in parola è stata contestata in via a rispetto a quella della violenza sulle cose eventualmente ravvisabile, anch’essa, riferimento al medesimo aspetto in fatto, che non può – evidentemente – che essere quell relativo alla rimozione della placca antitaccheggio mediante la calamita (la contestazio alternativa è stata verosimilmente dettata dal fatto che nella giurisprudenza di questa Co si registrano orientamenti diversi quanto all’integrazione dell’una o dell’altra aggrava caso di utilizzo di un magnete per rimuovere la placca antitaccheggio e alla possibilit integrazione di entrambe le circostanze aggravanti in parola).
A ben vedere, poi, il ricorso è in radice inammissibile per carenza di interesse, aven giudice di primo grado in realtà ravvisato la sussistenza della sola aggravante della viole sulle cose (come si evince chiaramente dalla lettura della pag. 4 della pronuncia dì pri grado), correttamente interpretando la contestazione che ha inteso appunto contestare come già detto – le due aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento in alternativa tra loro.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro :3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/7/2023.