Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41431 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine delitto di furto aggravato.
Considerato che l’unico motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto denuncia l’illogicità della motivazione sulla base di una dive ricostruzione storica della vicenda e di un diverso giudizio di rilevanza, o comunque attendibilità, delle fonti di prova, non consentiti in questa sede, atteso che al giud legittimità è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processual quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore
Il Pjstdente