Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42839 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano il 16 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Milano il 26 febbraio 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili di concorso nel reato di furto consumato aggravato dalla destrezza e dall’approfittamento della situazione di minorata difesa (di un portafogli sottratto dalla borsa mentre la vittima, anziana e disabile, faceva la spesa – capo A) e della violazione dell’art. 493-ter cod. pen. (capo B), per avere indebitamente utilizzato la carta bancomat così sottratta, fatti commessi entrambi il 21 febbraio 2018, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti e alla recidiva qualificata, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizi
Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo censurano violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati dai fatti addebitati, mancando in atti la prova ovvero la rassicurante prova della loro responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in subordine rispetto al precedente, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 69 cod. pen. e insufficienza motivazionale quanto alla individuazione della pena-base, avendo i Giudici di merito illegittimamente fatto riferimento al trattamento sanzionatorio di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, num. 4, cod. pen., mentre, avendo ritenuto le circostanze eterogenee equivalenti tra loro, avrebbe dovuto, appunto ai sensi del comma 3 dell’art. 69 cod. pen., applicare la sanzione-base dell’art. 624 cod. pen., come se non esistesse nessuna aggravante.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 15 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
La Difesa dell’imputato con memoria datata 2 maggio 2023 ha chiesto l’annullamento della sentenza per difetto della condizione di procedibilità querela – necessaria in base alla c.d. “riforma-Cartabia” (d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successive modifiche).
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Con ulteriore memoria dei ricorrenti del 29 maggio 2023 si è insistito sia nell’assunto circa la mancanza di prova quanto alla sussistenza di entrambi i fatti contestati sia in relazione alla mancanza di querela quanto al reato di cui al capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che i reati contestati si prescriveranno non prima del 21 agosto 2025, il primo motivo, con il quale i ricorrenti si limitano a contestare assai vagamente ed aspecificamente l’affermazione di responsabilità, è strutturato in maniera aspecifica, in sostanza lamentando una mera generica “ingiustizia” della decisione.
Quanto al tema introdotto con il motivo nuovo, occorre prendere atto che la invocata riforma introdotta con il d. lgs. n. 150 del 2022 fa salva la procedibilità di ufficio ove la persona offesa del furto sia persona incapace per età o per infermità e che nel caso di specie le sentenze, sia di primo (alla p, 4) che di secondo grado (alla p. 6), danno atto, conformemente al contenuto della denuncia presentata il 21 febbraio 2018 (alla presenza del procuratore della p.o) e delle immagini della telecamera del centro commerciale, che la vittima, settantottenne, era disabile e costretta per ciò ad appoggiarsi al carrello della spesa.
Parzialmente fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la erroneità ed illegittimità nella individuazione della pena-base, limitatamente alla sanzione pecuniaria: infatti, la pena pecuniaria è stata indicata in 927,00 euro di multa, mentre il massimo previsto dall’art. 624 cod. pen. (cui occorre fare riferimento, ai sensi dell’art. 69, comma 3, cod. pen.) è di 516,00 euro. Donde, nei limiti specificati in dispositivo, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso il 13/06/2023.