Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato su cose esposte alla pubblica, fatto commesso in data 1/9/2020.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625, comnia 1, n. 7 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte d’appello accolto la richiesta di esclusione dell’aggravante contestata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i rilievi difensivi sono riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni giuridiche corrette: nel rigettare la ricostruzione offerta dalla difesa, la Cort d’appello ha correttamente rilevato come solo casualmente un addetto alle vendite dell’esercizio commerciale avesse fatto attenzione all’imputata, insospettito dal suo atteggiamento, non risultando che la stessa fosse stata continuamente monitorata e sorvegliata (cfr. in argomento Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663:«Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale»).
Considerato che l’esistenza sulla merce del dispositivo antitaccheggio, come adeguatamente rilevato dai giudice di merito, non osta alla configurabilità dell’aggravante (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278383:”Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che la declaratoria d’inammissibilità preclude ogni questione riguardante l’applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall’art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall’art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. COGNOME nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:”In tema di condizioni d procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso
previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela”).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr ‘dente