Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30212 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30212 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torre Annunziata (NA) il 25/02/1997 avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato COGNOME NOME alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva. L’imputato è stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624bis , 625, comma 1, n. 2), e comma 2, e 61 n. 5) cod. pen., per essersi impossessato di un motociclo di proprietà di NOME NOME, con violenza sulle cose (forzando il cancello di ingresso di un’area condominiale , nonché il blocco di accensione ed il
bloccasterzo del motociclo) e in orario notturno, di modo da ostacolare la pubblica e privata difesa.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 12 marzo 2025, ha rigettato il gravame dell’imputato e confermato la sentenza impugnata. La stessa ha ritenuto infondate le doglianze difensive, confermando le aggravanti di violenza sulle cose (per la manomissione del bloccasterzo e del blocco accensione del motociclo, e la necessità di forzare il cancello pedonale anche se non chiuso a chiave) e di minorata difesa (per l’azione compiuta nottetempo all’interno di un condominio). Ha inoltre ribadito che la riduzione di pena per le attenuanti generiche non era stata operata nella massima estensione in considerazione della personalità dell’imputato e del suo comportamento processuale.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, sulla base di tre motivi per vizi motivazionali e violazioni di legge tutti inerenti alle contestate aggravanti.
3.1. Con il primo contesta la violenza esercitata sul cancello pedonale.
Il ricorrente lamenta l’illogica ricostruzione del fatto, atteso che la sentenza d’appello aveva affermato che i correi “si erano avvicinati al cancello pedonale per poi entrare, forzandolo”, sebbene poi la stessa specifichi che il cancello, “anche se non chiuso a chiave, sicuramente era chiuso con conseguente necessità di forzarne l’apertura”. Si sostiene che il cancello, non chiuso a chiave, doveva ritenersi aperto e in stato comunque tale da consentire il varco. Viene inoltre rilevato un contrasto della sentenza d’appello con quella del primo giudice, che aveva parlato di apertura del cancello con “particolare maestria” e con “attrezzo da scasso”, ritenendolo evidentemente chiuso.
3.2. Col secondo motivo, si contesta la violenza sul motociclo.
Pur riconoscendo che lo stesso fosse stato lasciato con bloccasterzo e blocco accensione inseriti, la difesa ritiene illogico inferirne necessariamente che detti sistemi siano stati necessariamente manomessi, essendo il motociclo stato poi spinto a mano. Si sostiene che, se i blocchi fossero stati forzati, il veicolo non avrebbe avuto bisogno di essere spinto, ma avrebbe potuto essere messo in moto. Inoltre, si assume che il motociclo, anche con il bloccasterzo inserito, avrebbe ben potuto essere spostato sollevandone la parte anteriore e facendolo scorrere sulla sola ruota posteriore. Si conclude che non risulterebbe, insomma, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ciclomotore sia stato danneggiato.
3.2. Con il terzo motivo, si lamenta la mancata esclusione dell’aggravante della minorata difesa.
L’area di parcheggio era “illuminata a giorno” anche la notte dei fatti, laddove il tempo notturno, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non comporta un automatismo nell’applicazione di tale aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.
Correttamente sono, invero, state ritenute le aggravanti dell’uso della violenza sulle cose.
Quanto a quella sul veicolo rubato, parte ricorrente prospetta, in modo inammissibile, per la prima volta, in fatto, una circostanza (l’essere il mezzo stato portato via su una ruota) mai addotta prima, atteso che, con l’appello, si era asserito solo che non si fosse tenuto conto che, se i sistemi di sicurezza fossero stati forzati dai ladri, gli stessi ‘non avrebbero avuto necessità di spingere a mano il veicolo per poi caricarlo sul furgone, ma, come di norma avviene in casi simili, previa manomissione del sistema di accensione, avrebbero avviato il motore del veicolo e si sarebbero immantinente allontanati dal locus commissi delicti ‘ (p. 2 appello).
Dunque, la Corte d’appello, nell’evidenziare che il mezzo era stato spinto necessariamente senza il vincolo del bloccasterzo (che impediva ‘la rotazione del volante a motore spento’: p. 3 sentenza d’appello ), non ha preso posizione sulla diversa ipotesi qui prospettata (l’essere il mezzo stato portato via su una ruota) perché, per l’appunto, mai dedotta innanzi ad essa.
Trattasi, dunque, di ipotetica ricostruzione fattuale prospettata, in modo inammissibile, per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, in modo del tutto logico e plausibile (di certo non manifestamente illogico, come richiede l’art. 606 cod. proc. pen. per conseguire l’annullamento della pronuncia in sede di legittimità), la Corte d’appello ha reputato che, per portar via a spinta il mezzo, lo stesso fosse stato necessariame nte forzato nell’apparato che ne bloccava la rotazione dello sterzo.
Quanto alla violenza sul cancello, secondo il giudice d’appello ‘i filmati restituiscono l’immagine di un uomo che armeggia con il cancello pedonale, di guisa che lo stesso, anche se non chiuso a chiave, sicuramente era chiuso con conseguente necessità di forzarne l’apertura’ (p. 3 sentenza d’appello) .
Trattasi di motivazione anch’essa non affetta da manifesta illogicità e, anzi, del tutto conforme a logica, laddove si consideri che un cancello e una qualsiasi chiusura ben potrebbero essere non chiusi con delle mandate, ma, allo stesso
tempo, possono non essere apribili, senza le apposite chiavi, se non forzando il meccanismo di apertura. Insomma, non è affatto illogico ritenere che, pur senza una chiusura con delle mandate, le chiavi siano comunque necessarie per far scattare il meccanismo di apertura: e il fatto che sia stato necessario ‘armeggiare’ (come accertato dai giudici di merito) depone, in modo per nulla illogico, si ripete, nel senso ritenuto dalla Corte d’appello.
Anche la motivazione circa la sussistenza della minorata difesa risulta congrua e immune da vizi motivazionali e violazioni di legge.
La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095-01).
Orbene, nella specie la sentenza d’appello ha chiaramente evidenziato la sussistenza dei presupposti della detta aggravante: ‘la condotta compiuta nottetempo, in un condominio dove, all’evidenza, un orario diverso avrebbe sicuramente consentito di apprestare una tutela maggiore al bene ivi custodito non fosse altro che per la presenza di più persone nell’area di parcheggio, ha ostacolato la privata e la pubblica difesa tanto che i rei si sono potuti allontanare indisturbati pur recando con loro un motociclo trasportato a mano’ (p. 4 sentenza d’appello) .
Secondo il giudice d’appello, dunque, proprio l’orario notturno ha agevolato il crimine: laddove, stando al condiviso dettato delle Sezioni Unite di questa Corte, resta del tutto evidente che non siano state neppure prospettate situazioni (ad esempio, luog hi affollati, nonostante l’orario notturno) tali da neutralizzare la minorata difesa insita nella commissione del furto in piena notte.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME