Furto aggravato in negozio: telecamere e vigilanza saltuaria non bastano
Il furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale rappresenta una fattispecie di reato molto comune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la presenza di un sistema di videosorveglianza o di una sorveglianza non continuativa da parte del personale non è sufficiente a escludere l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e in secondo grado per il delitto di furto aggravato. L’imputato aveva sottratto quattro paia di scarpe dagli scaffali di un centro commerciale dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, contestando specificamente la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede, sostenendo che la presenza di sistemi di sicurezza avrebbe dovuto escluderla.
La questione del ricorso e l’aggravante del furto
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale. Secondo la difesa, le misure di sicurezza presenti nel negozio avrebbero dovuto impedire la configurazione di tale aggravante.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero una mera ripetizione delle argomentazioni già esposte e respinte in appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze.
Le motivazioni della Corte
Entrando nel merito della questione, la Corte ha ribadito i principi consolidati della giurisprudenza in materia di furto aggravato. L’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede sussiste quando la merce, come quella esposta sugli scaffali di un supermercato, è accessibile a chiunque per consuetudine o necessità.
La motivazione della Corte territoriale, considerata pienamente rispettosa di tali principi, ha evidenziato che una sorveglianza ‘soltanto saltuaria’ da parte degli addetti alle vendite, i quali sono primariamente impegnati a servire i clienti, non costituisce una custodia continua e idonea a impedire il furto. Allo stesso modo, un sistema di videoregistrazione non è equiparabile a una custodia diretta e costante. La videosorveglianza può aiutare a identificare il colpevole dopo il fatto, ma non impedisce l’impossessamento della merce. Di conseguenza, non elimina la condizione di affidamento al pubblico che giustifica l’aggravante.
Conclusioni
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Per escludere l’aggravante del furto aggravato per esposizione alla pubblica fede in un esercizio commerciale, non è sufficiente la presenza di telecamere o di personale che svolge anche altre mansioni. È necessaria una custodia continua, diretta e specifica, finalizzata a sorvegliare la merce in modo da interrompere l’azione delittuosa sul nascere. In mancanza di tale presidio costante, la merce si considera esposta alla ‘fede pubblica’ e il furto viene, giustamente, punito più severamente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
La presenza di telecamere di videosorveglianza in un negozio esclude l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un sistema di videoregistrazione non è equivalente alla presenza di una custodia diretta e continua della merce, pertanto non esclude l’aggravante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Cosa si intende per sorveglianza ‘saltuaria’ e perché non è sufficiente?
Per sorveglianza saltuaria si intende quella esercitata in modo non continuativo dal personale del negozio (es. addetti alle vendite impegnati anche a servire i clienti). Non è considerata sufficiente a escludere l’aggravante perché non garantisce un controllo costante e diretto sulla merce, che rimane quindi affidata alla fiducia del pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la GLYPH sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede ( si trattav paia di scarpe sottratti dagli scaffali di un centro commerciale a seguito d della placche antitaccheggio).
Con i motivi di ricorso, lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge alla sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede.
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto r pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e r stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in se senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel prov impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta ca illogicità della motivazione. (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
La motivazione della Corte territoriale è infatti pienamente rispettosa dei c principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la cir aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – sub specie di es della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio comm presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore del altri per conto di quest’ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, i incaricati anche di servire i clienti. (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 Ud. Rv. 246159 – 01). Inoltre, nel furto, la circostanza aggravante dell’esposizione del pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il del sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla pre una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona a vigilanza GLYPH (Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, GLYPH Rv. 248168 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di u alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 61 pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese pr della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore