Furto Aggravato: La Videosorveglianza non Basta a Escludere l’Aggravante
In un’era dominata dalla tecnologia e dai sistemi di sicurezza, sorge spontanea una domanda: la presenza di telecamere di videosorveglianza in un negozio è sufficiente a ridurre la gravità di un furto? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14288/2024, ha fornito una risposta chiara, consolidando un principio fondamentale in materia di furto aggravato. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Furto Aggravato
Il caso in esame riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. Le aggravanti contestate erano due: l’aver sottratto beni esposti per necessità alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.) e la recidiva. Insoddisfatta della decisione della Corte d’Appello, l’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali.
I Motivi dell’Appello in Cassazione
Il ricorso si basava su due argomenti difensivi:
1. Violazione di legge sull’aggravante della pubblica fede: La difesa sosteneva che la presenza di un sistema di videosorveglianza nel luogo del furto avrebbe dovuto escludere l’aggravante, poiché la merce non era, di fatto, lasciata senza alcuna forma di controllo.
2. Mancato riconoscimento della “particolare tenuità del fatto”: Si lamentava che i giudici di merito non avessero applicato l’art. 131-bis c.p., una norma che prevede la non punibilità per reati di minima offensività, senza fornire una motivazione adeguata.
L’Analisi della Cassazione sul Furto Aggravato e la Videosorveglianza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni. I giudici hanno chiarito punti cruciali per la comprensione del furto aggravato nell’odierno contesto tecnologico.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato le tesi difensive con argomentazioni precise. Sul primo punto, relativo alla videosorveglianza, i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: un sistema di telecamere è un semplice strumento di ausilio per l’identificazione successiva degli autori del reato, ma non è di per sé idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. In altre parole, la telecamera registra, ma non impedisce attivamente il furto. Solo una sorveglianza “specificamente efficace” nell’impedire la sottrazione del bene (come un vigilante che interviene immediatamente) potrebbe far venir meno l’aggravante. La merce, quindi, rimane affidata alla “pubblica fede”, cioè al senso di onestà collettivo, anche in presenza di telecamere.
Sul secondo punto, la Corte ha definito la richiesta di applicare la “particolare tenuità del fatto” come manifestamente infondata. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato due elementi ostativi: i precedenti penali specifici a carico dell’imputata, indicativi di un’abitualità nel commettere reati, e il valore commerciale non trascurabile della merce sottratta. Questi fattori, insieme, impediscono di considerare la condotta di “minimale rilevanza”, requisito essenziale per l’applicazione del beneficio.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che la tecnologia, da sola, non modifica la natura giuridica di un reato. Per i commercianti, ciò significa che l’installazione di telecamere, pur essendo un utile deterrente e strumento investigativo, non riduce la qualificazione legale del furto subito come furto aggravato. Per chi commette il reato, la sentenza serve da monito: la speranza di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite facendo leva sulla presenza di sistemi di sorveglianza è infondata. Infine, la Corte ribadisce l’importanza di valutare la condotta complessiva e la storia personale dell’imputato nel decidere se un fatto possa essere considerato di “particolare tenuità”, sottolineando che l’abitualità nel delinquere è un fattore decisivo che preclude tale beneficio.
La presenza di telecamere di videosorveglianza in un negozio esclude automaticamente l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un sistema di videosorveglianza è un mero strumento di ausilio per l’identificazione successiva dei colpevoli e non è idoneo a interrompere l’azione criminosa. Pertanto, la sua presenza non esclude l’aggravante, a meno che non si tratti di una sorveglianza così efficace da impedire materialmente la sottrazione.
Perché alla ricorrente non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Il beneficio non è stato concesso per due ragioni principali evidenziate nella sentenza: la presenza di precedenti penali specifici, che denotano l’abitualità della condotta, e il valore commerciale della merce sottratta, ritenuto non così esiguo da considerare il fatto di minimale rilevanza.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione perché il ricorso non soddisfa i requisiti di legge. In questo caso, è stato ritenuto in parte reiterativo di motivi già respinti e in parte manifestamente infondato, portando alla sua reiezione senza un’analisi approfondita del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14288 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
-Rilevato che la ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano del 20/09/2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 comma primo n.7, 99 comma quarto cod. pen.);
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla contestata circostanza aggravante di cui alli art.625 comma primo n.7 cod. pen. – è reiterativo delle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e non si confronta con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte (pag.2 laddove la Corte territoriale ha ritenuto il motivo infondato richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui n tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez.5, n. 1509 del 26/10/2020,dep.2021, Rv. 280157).
-Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.- è nnanifestatamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha posto alla base del rigetto della richiesta del beneficio motivazioni immuni da vizi logici (pag.3 laddove il Giudice del gravame sottolinea come i precedenti penali specifici a carico dell’imputata, che denotano la sua abitualità, ed il valore commerciale della merce oggetto del tentativo di sottrazione non consentono un concreto apprezzamento in termini di minimale rilevanza del disvalore della condotta ai fini del riconoscimento dell’esimente ).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024