Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40992 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40992 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 29 aprile 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia NOME COGNOME e COGNOME NOME, in relazione al reato di furto aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Nell’interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. c proc. pen.
3. Ricorsi COGNOME COGNOME COGNOME
3.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., essendo emersa l’esistenza, nell’esercizio commerciale nel quale il furto era stato realizzato, di impianti di sorveglianza, che consentivano un controllo continuativo, affidato ai cassieri e agli addetti al magazzino. L’esclusione della circostanza avrebbe reso rilevante l’assenza di una rituale querela che, invece di essere stata presentata dal responsabile dell’esercizio commerciale, proveniva da una asserita sostituta di quest’ultimo, in assenza di delega.
3.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valorizzando un “profittamento della minorata difesa della vittima” che non emergeva dagli atti e che non era mai stato contestato.
4. Ricorso NOME COGNOME
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., sebbene la condotta dell’imputato si fosse limitata ad una mera resistenza passiva, come confermato dal fatto che gli operanti erano comunque riusciti, secondo i loro intendimenti, ad identificare le persone interessate.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Ricorso NOME COGNOME
5.1. Il primo motivo del ricorso sviluppa censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
5.2 n secondo motivo del ricorso sviluppa censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Considerato in diritto
Ricorsi COGNOME e COGNOME.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come da tempo rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 – 01).
In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 – 01).
I due ricorsi insistono nel sostenere, in termini assertivi, che la sorveglianza fosse costante, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo la quale i monitor si trovavano presso le casse e nel magazzino a disposizione di operatori impegnati, all’evidenza, in mansioni diverse da quelle di costantemente vigilare su quanto accadeva nell’esercizio commerciale.
Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile dal momento che il cenno della sentenza impugnata al “profittamento della minorata difesa della vittima” rappresenta un mero refuso di ordine materiale, laddove la motivazione
che sorregge l’esclusione della particolare tenuità del fatto è stata ravvisata, in termini privi di illogicità, nell’azione congiunta delle due imputate, al fine di vincere le eventuali resistenze dei titolari, nella fuga, una volta scoperte, e, infine, nella condotta di aizzare la folla nell’intento di sottrarsi al recupero dell merce e all’identificazione.
Si tratta di un giudizio che si inserisce nella cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
3. L’inammissibilità del ricorso, comportando il mancato perfezionamento del rapporto processuale (da valutarsi in relazione a ciascuna res judicanda, ossia in relazione a ciascun capo di imputazione, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01), comporta l’irrilevanza sia dello spirare del termine di prescrizione (v. già Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), sia in radice della modifica normativa che ha comportato la procedibilità a querela in relazione alla fattispecie della quale si tratta (e ciò alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 – 01).
Ricorsi COGNOME.
4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che: a) per un verso, criticano assertivamente la ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, aspirando ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede, laddove i giudici di merito hanno accertato che la condotta degli imputati era diretta con violenza ad impedire l’identificazione delle due donne da parte degli operanti; b) per altro verso, insistono nel sottolineare che la condotta non ha impedito il compimento dell’atto d’ufficio, laddove, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di
ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 – 01).
Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione che, nel sottolineare la gravità della condotta, risulta esente da manifesta illogicità e si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
I ricorsi, peraltro, neppure indicano in termini specifici quali positivi elementi di valutazione sarebbero stati trascurati dai giudici di merito.
Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che la Corte territoriale con motivazione congrua ha dato conto del fatto che la pregressa condotta criminosa del ricorrente è indicativa di una perdurante inclinazione al delitto contrassegNOME da violenza, in tal modo giustificando l’applicazione della recidiva. I rilievi del ricorrente sul punto sono di assoluta genericità perché richiamano condivisi principi giurisprudenziali sui doveri motivazionali senza confrontarsi in termini specifici con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15/09/2023