Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4833 Anno 2024
I
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4833  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
Ritenuto in fatto
NOME e NOME, con unico atto e per il ministero del difensore di fi ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, che le aveva condannate per il reato di cui agli artt.56, 110, 624 e 625 n cod. pen., commesso in Vicenza in data 1 agosto 2017 ai danni dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE.
Sono stati articolati 3 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessar all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. pen. – anche per travisamento della prova – perché la sentenza impugnata, nel respingere il motivo d’appello che ha investito la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 cod. pen. dell’esposizione alla pubblica fede, avrebbe fatto mero e improprio riferimento ag effetti limitati dell’ausilio dell’impianto di videosorveglianza, installato nel negozio, me atti processuali danno conto di una dinamica diversa, nella quale l’operatore di vigilanz sentito come testimone, avrebbe direttamente monitorato in modo costante e sin dall’inizio i movimenti delle due donne sino alla consumazione della sottrazione dei beni dalle scansìe della struttura, così da potersi escludere la ricorrenza della circostanza aggravante.
1.2.11 secondo motivo ha lamentato carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle invocate e non riconosciute attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen. perché nessun danno sarebbe stato cagionato, stante la immediata restituzione della refurtiva all’ente commerciale, vuoi perché le imputate avrebbero tempestivamente eseguito un’offerta reale, banco iudicis, di 100 euro a titolo di risarcimento, pienamente satisfattiva del pregiudizi arrecato.
1.3.11 terzo motivo si è doluto del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) (poi indicato lett. c)) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in relazione allo specifico moti di gravame attinente alla mancata applicazione della diminuente del delitto tentato ex art. cod. pen., dal momento che nell’atto di appello si era dedotta l’omessa riduzione della pena per il tentativo da parte del giudice di prime cure e non l’inadeguatezza del relativo quantum in ipotesi applicato.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020. Il AVV_NOTAIO Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
In data 5 gennaio 2024 il difensore delle imputate ha fatto pervenire memoria di replica al conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo di ricorso, che deduce vizio di inosservanza della legge penale sostanziale e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. p è generico e manifestamente infondato e si esaurisce in mere affermazioni prive di compiuto confronto con le ragioni poste a base della duplice pronuncia di condanna, dovendosi rammentare che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, seguenti parametri:
 la sentenza d’appello richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendo espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa;
le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44 del 16/7/13, COGNOME; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro).
Il suddetto motivo è, come accennato, altresì manifestamente infondato, perchè in contrasto con la giurisprudenza di legittimità anche nella sua declinazione più restrittiva, c relazione all’aggravante dell’esposizione a pubblica fede (Cass., sez. 5, 08/01/2021, n. 6351 Esposito, conf. sez. 5, n. 11921 del 2020), ha statuito il principio secondo cui “in tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, d valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente ef ad impedire la sottrazione della ‘res’, ostacolandone la facilità di raggiungimento”; in altri termini, può essere esclusa l’aggravante della esposizione a pubblica fede solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e costanti della res, tali da non consentire quella facilità di raggiungimento del bene che è caratteristica tipica della ratio della previsione di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. per. (Sez. 5, n. 14022 del 8/1/2014, Fusari 259870; in senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. Rv. 263258; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564); non può ritenersi tale l’occasionale intuizione, pe quanto diligente e scrupolosa, di un addetto alla vigilanza che abbia tenuto sotto contr l’azione delle imputate all’interno dell’esercizio commerciale fino a coglierle in flagranza, illustrato dai provvedimenti del doppio grado (pag. 4 sentenza del primo giudice, pag. sentenza della Corte territoriale che, a prescindere dalla citazione di massime giurisprudenzi non del tutto pertinenti, ha in ogni caso rimarcato che “la vigilanza all’interno del supermercato non era costante e continua” con ciò riproponendo il percorso espositivo seguito dal giudice di prime cure) con argomentazioni logiche e persuasive, immuni da critiche in sede di legittimità
Il dedotto vizio di travisamento della prova – nel caso di specie “per invenzione”, in quan addotta l’introduzione nel processo di un elemento di prova estraneo alle emergenze istruttori – per assumere rilevanza, deve essere invero decisivo, nel senso che deve possedere valenza autonoma di profonda incisività, tale da travolgere in toto il ragionamento ricostruttivo esposto dai giudici di merito (ex multis, cfr. sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, COGNOME).
2.11 secondo motivo è generico – in quanto omette, a sua volta, di misurarsi con la “ratio degli enunciati delle sentenze del doppio grado – e manifestamente infondato.
decidendi” Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente a riguardo di una sorta di incompatibilità t tentativo e danno, nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo radicato il pri ermeneutico secondo il quale “nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possib desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona off sarebbe stato di rilevanza minima” (Cass. sez. U n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528 in tema di delitto tentato circostanziato); il giudizio formulato, sul punto, sentenze di merito in doppia conforme (pag.5 sentenza di primo grado, che ha rimarcato il valore di mercato “non minimo della refurtiva” e, qualche rigo sotto, che il danno deve esser “parametrato” anche al “disagio personale causato ai soggetti coinvolti ed al disag organizzativo causato al negozio”; e concorde declinazione della pronuncia d’appello, pag. 3) piano, razionale e non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965), anche perché rispettoso dell’indiriz giurisprudenziale altrettanto consolidato, secondo il quale “la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievol persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della ‘res’, senza che rilev invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato” (Cass., sez. 4, 19/01/2017, n. 6635). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analoghe considerazioni di insindacabilità (Cass. sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229) devono essere svolte con riferimento alle lagnanze che affrontano il presunto vuoto motivazionale sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., senso che non è dato cogliere profilo di intrinseca irragionevolezza nel rilievo dell’ogget insufficienza dell’offerta ristorativa di 100 euro a fronte del ben maggiore valore economi delle latte d’olio asportate, del pregiudizio non patrimoniale arrecato all’azienda e
inconcludente interazione con un soggetto non autorizzato, per l’occasione, ad accettarla (pag 5 sentenza di primo grado, pagg. 3 e 4 sentenza di secondo grado).
3.11 terzo motivo non è fondato.
E’ ormai giurisprudenza costante di questa Corte che “la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo dirett sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il rea consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativ (Cass. sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv.277528; sez. 5, n. 39475 de 19/06/2013, COGNOME e altri, Rv. 256711; sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, COGNOME e altri, Rv 257210).
Tanto promana dalla natura del delitto tentato come figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dal combinato dispo della norma incriminatrice di parte speciale e dalla previsione dell’art. 56 cod. pen., che r di per sé punibili fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi ad un mom antecedente alla consumazione (Sez. 1, n. 37562 del 16/5/2001, Botto, Rv. 220189). Ebbene, in presenza di una pena senz’altro cristallizzata nei confini della cornice edittale prevista reato di tentato furto aggravato (6 mesi di reclusione ed euro 156 di multa per COGNOME NOME e 4 mesi di reclusione ed euro 104 di multa per COGNOME NOME) e di una duplice, inequivoc motivazione quanto all’inquadramento della condotta illecita delle prevenute nell’alveo d tentativo di furto aggravato, appare chiaro, nel complesso, che il calcolo della pena sia st effettuato con il metodo “sintetico” senza necessità di dettagliare i singoli segmenti conteggio.
E’ sufficiente, insomma, che la scelta adottata sia traibile da argomentazioni implic eventualmente insite nell’inflizione della pena nei limiti dell’editto del delitto tentato r sentenza, tanto più se assestata sui minimi assoluti, come nel caso in esame e, comunque, esplicitamente giustificata dalla valutazione delle modalità del fatto, dall’entità del valor refurtiva e dal contegno processuale tenuto dalle prevenute dopo la commissione del reato (pag. 5 e 6 pronuncia di primo grado, pag. 4 provvedimento di appello).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna delle rico al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024
Il Presidente