Furto aggravato: Quando Telecamere e Antitaccheggio Non Bastano
Il tema del furto aggravato all’interno di esercizi commerciali è di grande attualità. Molti ritengono che la presenza di sistemi di videosorveglianza o di placche antitaccheggio sia sufficiente a scoraggiare i malintenzionati o, quantomeno, a ridurre la gravità del reato. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la realtà giuridica è ben diversa, stabilendo principi precisi sulla cosiddetta ‘esposizione alla pubblica fede’.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di furto, aggravato dalla circostanza di aver sottratto beni esposti alla pubblica fede all’interno di un’attività commerciale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’aggravante non dovesse essere applicata. La linea difensiva si basava su un punto centrale: la presenza di un sistema di videosorveglianza e l’applicazione di placche antitaccheggio sulla merce avrebbero, di fatto, eliminato la condizione di ‘esposizione alla pubblica fede’, poiché i beni erano costantemente monitorati.
La Decisione della Corte sul Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi di diritto, motivando in modo adeguato la sua decisione. La presenza di sistemi di sicurezza passivi o di una vigilanza generica non è sufficiente a escludere l’aggravante prevista dall’articolo 625, comma 1, n. 7 del Codice Penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato il proprio ragionamento su tre punti fondamentali, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
1. La differenza tra vigilanza generica e custodia continua
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra una sorveglianza generica e una custodia diretta e continuativa. Per poter escludere l’aggravante, non basta una semplice vigilanza, come quella di un addetto che controlla l’area in modo sporadico o di una telecamera che registra le immagini. È necessario che sulla merce sia esercitato un controllo costante, diretto ed efficace, tale da impedire o rendere estremamente difficile la sottrazione. Nel caso di specie, la vigilanza era stata solo ‘causale’ e non aveva permesso di osservare l’intero svolgimento dell’azione criminosa.
2. L’irrilevanza della videosorveglianza
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un sistema di videosorveglianza non esclude di per sé l’aggravante. La sua funzione è principalmente quella di registrare un evento per una successiva identificazione del colpevole, ma non garantisce un’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo un sistema di sorveglianza attiva, con un operatore che monitora costantemente le immagini e può intervenire tempestivamente, potrebbe essere considerato una forma di custodia efficace. La sola presenza di telecamere lascia il bene esposto alla potenziale azione del ladro.
3. La funzione delle placche antitaccheggio
Anche le placche antitaccheggio sono state ritenute irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’aggravante. Questi dispositivi, infatti, hanno una funzione di mera rilevazione successiva. Consentono di rilevare acusticamente il passaggio della merce non pagata attraverso le barriere di uscita, ma non impediscono l’impossessamento del bene all’interno del negozio. Non assicurano, quindi, quel controllo a distanza che annulla l’esposizione della merce alla pubblica fede.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione conferma un principio fondamentale: per escludere l’aggravante del furto aggravato per esposizione alla pubblica fede, è richiesta una custodia reale, diretta e ininterrotta sul bene. I moderni sistemi di sicurezza, come telecamere e dispositivi antitaccheggio, pur essendo utili strumenti di deterrenza e investigazione, non costituiscono di per sé una forma di custodia idonea a eliminare la condizione di vulnerabilità del bene esposto in un’area accessibile al pubblico. La decisione sottolinea che la tutela penale rafforzata si giustifica proprio perché il proprietario si affida al senso di rispetto collettivo, e tale affidamento non viene meno per la sola presenza di tecnologie di sorveglianza passiva.
La presenza di telecamere di videosorveglianza in un negozio esclude l’aggravante del furto per esposizione alla pubblica fede?
No, secondo la Corte di Cassazione un sistema di videosorveglianza non esclude l’aggravante, perché non garantisce un’interruzione immediata dell’azione criminosa, ma serve principalmente a registrare l’evento per una successiva identificazione.
Un dispositivo antitaccheggio su un prodotto è sufficiente a impedire la contestazione del furto aggravato?
No. La placca antitaccheggio consente solo la rilevazione acustica della merce al varco di uscita e non assicura un controllo a distanza tale da impedire l’impossessamento del bene all’interno del negozio. Pertanto, non esclude l’esposizione alla pubblica fede.
Cosa si intende per ‘controllo continuativo e diretto’ per escludere l’aggravante del furto aggravato?
Si intende una sorveglianza esercitata sulla cosa che genera un controllo costante ed efficace, tale da impedire la sottrazione della ‘res’ o da ostacolarne la facilità di raggiungimento. Una semplice vigilanza generica o ‘causale’ non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9746 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMOLI il 04/10/1989
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34913/24 -Ud 29 gennaio 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato dalla circostanza dell’esposizione alla pubblica fede.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’insussistenza dell’aggravante ex art 625 comma 1 n.7 cod.pen.- risulta manifestamente infondato poiché la Corte d’appello ha adeguatamente motivato circa il rigetto del corrispondente motivo di appello.
Il giudice di secondo grado, infatti, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, h statuito che l’esclusione dell’aggravante del delitto di furto relativa all’esposizione alla pubb fede presuppone che sulla cosa sia esercitata una custodia diretta e continuativa, non bastando una semplice vigilanza generica, come invece nel caso di specie. A tal proposito infatti, si è affermato il principio per cui l’esclusione dell’aggravante è sostenibile solo in presenza di un sorveglianza esercitata sulla cosa che generi un controllo continuativo, costante ed efficace ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5 ,n. 6351 Ud.dep. 2021, Rv. 280493); nella specie il controllo dell’addetto alla vigilanza – come diffusamente spiegato dalla Corte di merito – era stato causale ed aveva consentito di visualizzare solo una parte dell’azione delittuosa e non l’effettivo impossessamento del bene.
Quanto al sistema di videosorveglianza, la ricorrente trascura di considerare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239095)
Neanche rileva – nei sensi auspicati dalla ricorrente – l’apposizione della placca antitaccheggio sui beni asportati, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede (tra le altre, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269923).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere nsore
Il Presidente