Furto Aggravato: Rimozione dell’Antitaccheggio è Violenza sulle Cose
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di furto aggravato: la semplice rimozione di un dispositivo antitaccheggio da un prodotto in vendita è sufficiente a configurare l’aggravante della violenza sulle cose. Questa decisione chiarisce come anche un’azione apparentemente minore possa avere conseguenze penali significative, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. La difesa dell’imputato si basava su un unico motivo: l’insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, prevista dall’articolo 625, n. 2 del Codice Penale. In particolare, il ricorrente sosteneva che la merce sottratta fosse sprovvista delle placche antitaccheggio e che, di conseguenza, non avrebbe potuto in alcun modo danneggiarle.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Furto Aggravato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva definendola generica, soprattutto alla luce della testimonianza della dirigente del negozio, la quale aveva confermato che la merce era effettivamente munita di placche antitaccheggio, sebbene occultate sotto altri oggetti. La Corte ha colto l’occasione per riaffermare un principio giuridico di notevole importanza pratica.
L’Orientamento Consolidato sulla Rimozione dell’Antitaccheggio
La decisione si allinea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza. La Corte ha specificato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose sussiste ogni qualvolta venga rimosso un apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base di questa interpretazione risiede nella natura stessa dell’azione. Secondo la Cassazione, la rimozione del dispositivo antitaccheggio non è un atto neutro, ma una condotta che determina una “trasformazione oggettiva della res”. In altre parole, l’oggetto viene modificato nella sua essenza, perdendo una componente fondamentale che ne garantisce la protezione. Sotto il profilo funzionale, la merce viene privata del suo strumento di difesa. Questo atto di manomissione, finalizzato a eludere i sistemi di sicurezza per commettere il furto, integra pienamente il concetto di “violenza” richiesto dalla norma, poiché altera lo stato dell’oggetto per facilitare l’impossessamento illecito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Corte di Cassazione ha implicazioni concrete e dirette. Essa conferma che qualsiasi forma di manomissione dei sistemi di sicurezza posti a protezione della merce qualifica il reato come furto aggravato, con un conseguente inasprimento della pena rispetto al furto semplice. Per i cittadini, questo serve come monito sulla gravità di tali azioni, spesso percepite erroneamente come di lieve entità. Per gli esercenti commerciali, la sentenza rafforza la tutela legale offerta dai sistemi antitaccheggio, riconoscendo che la loro rimozione è un’effettiva violenza sul bene protetto. In definitiva, la Corte stabilisce che non importa se la placca sia visibile o nascosta: la sua rimozione è un’alterazione funzionale dell’oggetto che giustifica la maggiore sanzione penale.
Rimuovere un dispositivo antitaccheggio da un prodotto in un negozio è considerato furto semplice o furto aggravato?
Secondo l’ordinanza, la rimozione di un dispositivo antitaccheggio integra la circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.), configurando quindi un’ipotesi di furto aggravato.
L’aggravante sussiste anche se il dispositivo antitaccheggio è nascosto e non visibile?
Sì, la Corte ha stabilito che l’aggravante sussiste indipendentemente dalla visibilità del dispositivo. Ciò che rileva è la sua rimozione, che priva l’oggetto della sua protezione e ne altera la conformazione, come confermato dalla testimonianza della dirigente del negozio nel caso di specie.
Qual è la motivazione giuridica per cui la rimozione dell’antitaccheggio è considerata ‘violenza sulle cose’?
La motivazione è che tale condotta determina una trasformazione oggettiva dell’oggetto (‘res’), che perde una sua componente essenziale e viene privato del suo strumento di protezione. Questo cambiamento funzionale è qualificato come violenza sull’oggetto stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggra dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorren denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. p lamentando, in particolare, che la merce oggetto di furto fosse sprovvista del placche antitaccheggio e, quindi, di non averle potuto in alcun modo danneggiare, oltre ad essere estremamente generico, è manifestamente infondato, atteso che la dirigente del negozio dichiarava che la merce era munita delle suddette placche, l quali erano state occultate sotto altri oggetti;
Nel caso di specie, inoltre, veniva correttamente contestata la circostan aggravante di cui si discute, atteso che, in terna di furto, sussiste tale aggra nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendi all’interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina un trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente Essenziale e, sotto i profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (cfr., tra tante, S ordinanza n. 2067 del 02/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283971 – 01 che consolida l’orientamento nettamente prevalente in tal senso);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende.